Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6238 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6238 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 21/10/2025 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso per l’imputato insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 21/10/2025, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME, rigettava l’appello e confermava l’ordinanza cautelare impugnata.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli propongono ricorso i difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, articolando un unico motivo con cui si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 271, 268, comma 3, cod. proc. pen., per essere state ritenute utilizzabili le intercettazioni ambientali di cui ai progressivi nn. 4992, 4993, 4994/2021, nonostante mancasse agli atti il verbale di inizio delle operazioni.
In particolare, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto non proponibile la questione, attesa la scelta di accedere al giudizio abbreviato, e rileva come la giurisprudenza citata dal Tribunale afferisca a fattispecie diversa; precisa altresì, al riguardo, come non sia sanabile la mancanza del verbale di inizio delle operazioni di captazione, iniziate in data antecedente al 29 settembre 2021.
Insta pertanto il ricorrente per l’annullamento della ordinanza cautelare per carenza della gravità indiziaria, in ordine al delitto di cui all’art 416 -bis cod. pen., siccome fondata anche sul contento delle predette intercettazioni.
2.1. Il 23 dicembre 2025 il difensore, AVV_NOTAIO, ha depositato motivi nuovi con cui sono illustrate ulteriori argomentazioni a fondamento e sostegno del motivo originariamente proposto, richiamando altresì giurisprudenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. L’unico motivo proposto risulta aspecifico.
Invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte deve ritenersi affetto da aspecificità il motivo con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza” ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME Gumina e altro, Rv. 269218 – 01; Sez . 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01), in quanto gli elementi di prova in ipotesi acquisiti illegittimamente sono destinati a diventare irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Nella specie, non risulta in alcun modo allegata, men che meno illustrata, l’incidenza della eventuale eliminazione delle intercettazioni di cui si assume la inutilizzabilità sul complessivo compendio probatorio: manca, invero, ogni deduzione di decisività degli elementi (nellaformulazione del motivo si allega che la gravità indiziaria Ł fondata ‘anche’ sul contenuto delle predette intercettazioni ambientali), mentre dalla lettura della ordinanza impugnata emerge finanche la superfluità di tali elementi al fine della composizione del grave quadro indiziario (pag. 9 della ordinanza impugnata).
I superiori rilievi risultano assorbenti ed esimono dal valutare ulteriori argomentazioni e deduzioni, comprese quelle portate nei motivi nuovi, a cui si trasmette la inammissibilità del motivo originario (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287482 – 03; Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275158 – 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.
Non conseguendo dal presente provvedimento rimessione in libertà, si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME