Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46792 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46792 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 22/05/2023 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha rigettato La richiestj la richiesta di riesame e ha confermato l’ordinanza applicativa della custo
cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 2 febbraio 2023 nei confronti di NOME COGNOME, che ha condannato al pagamento delle spese del procedimento.
In tale ordinanza il COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui agli artt. 74, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di cui agli artt. 81, secondo comma, 512 bis cod. pen.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore . del COGNOME, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento.
Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 266, comma 2, cod. proc. pen. e 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 152 del 1991.
Il difensore censura l’illegittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazion ambientali disposte con decreto di urgenza del Pubblico Ministero del 6 novembre 2018, convalidate lo stesso giorno dal Giudice per le indagini preliminari, e che sono state eseguite dal 6 novembre 2018 al 20 marzo 2020 nell’abitazione del ricorrente (n. 1014/2018 Rit.).
Rileva il difensore che le argomentazioni adottate dalla polizia giudiziaria al fine di eseguire le intercettazioni presso il domicilio del COGNOME sarebbero state capziose e inesistenti, fondate su meri sospetti e non su dati probatori attuali.
La motivazione posta a fondamento dei decreti autorizzativi e di proroga delle suddette intercettazioni sarebbero, dunque, meramente apparenti, in quanto le circostanze dalle quali sarebbe emersa un’utilità investigativa delle captazioni si sarebbero rivelate immediatamente inconsistenti.
Rileva il difensore che dall’annotazione della Squadra Mobile della Questura di Torino del 6 novembre 2018 risultava, infatti, che, in occasione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Repubblica di Firenze nei confronti del COGNOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, gli inquiren avevano provveduto a installare nell’abitazione del ricorrente apparati di registrazione, «ritenendo plausibile ipotizzare che la moglie ed altri soggetti interessati si riuniscano al fine di parlare di quanto avvenuto».
Nella medesima annotazione, inoltre, si qualificava la moglie dell’indagato, NOME COGNOME, come sospettata di essere partecipe dell’associazione criminale, in quanto alla stessa sarebbero stati intestati alcuni beni provento dell’attività illecita. Rileva, inoltre, il difensore che, nella medesima annotazione, veniva rilevata anche la parentela del COGNOME con due cittadini albanesi uccisi in Olanda nel 2015 (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Tali elementi, fondati su affermazioni di mero sospetto, tuttavia, di seguito si sarebbero rivelati inconsistenti.
Il COGNOME, infatti, sarebbe stato scarcerato il giorno successivo a quello dell’arresto, per intervenuta prescrizione della pena.
L’intestazione di beni alla moglie, del resto, sarebbe giustificata proprio dal rapporto di coniugio con il ricorrente.
Parimenti sarebbe inconsistente l’indicazione, quale elemento di utilità investigativa, del fatto che uno dei primi soggetti ad essere contattati fosse stato tale NOME, usuario dell’utenza NUMERO_TELEFONO, persona identificata nell’annotazione del 7 dicembre 2018, in quanto successivamente tale soggetto sarebbe risultato del tutto estraneo a contesti criminosi.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 settembre 2023, il AVV_NOTAIOore AVV_NOTAIO ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
In data 15 settembre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato, in replica, conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il difensore rileva che le pronunce invocate dal AVV_NOTAIOore AVV_NOTAIO sarebbero inconferenti, in quanto sono relative alla carenza dei sufficienti indizi atti a legittimare le operazioni di intercettazione per reati di criminalità organizzata nei luoghi di privata dimora, laddove nel caso di specie difetterebbe la condizione legittimante della «intercettazione necessaria per lo svolgimento delle indagini».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con unico motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 266, comma 2, cod. proc. pen. e 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 152 del 1991 nella motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali eseguite dal 6 novembre 2018 al 20 marzo 2020 nell’abitazione del ricorrente (Rit. 1014/2018).
Occorre rilevare, in via preliminare, che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e)- del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092, in applicazione di tale principio, in una fattispecie relativa alla denuncia di inutilizzabilità, in procedimento incidentale de libertate, di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, la Corte ha provveduto all’esame diretto dei decreti autorizzativi del giudice per le indagini preliminari e di quelli esecutivi del pubblico ministero).
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si è limitato ad argomentare l’inutilizzabilità del decreto di convalida delle intercettazioni disposte di urgenza dal Pubblico Ministero, adottato in data 6 novembre 2018, senza, tuttavia, comprovare il carattere decisivo delle comunicazioni in tal modo acquisite, mediante l’esperimento della c.d. prova di resistenza.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l’inutilizzabilità della prova il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l’incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identic convincimento (si veda ex plurimis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 – 01).
La censura relativa alla carenza di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti dell’intercettazione disposta è, peraltro, manifestamente infondata.
5.1. Nel caso di specie le intercettazioni tra presenti, in ragione del titolo di reato per il quale si procedeva (art. 74 d.P.R. n. 309/90), sono state autorizzate sulla base dell’art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente, in deroga alla disciplina ordinaria, di autorizzare, con decreto motivato, le operazioni previste dall’art. 266 cod. proc. pen., quando l’intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini relative a un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine al quale sussistano sufficienti indizi.
La seconda parte del primo comma di tale disposizione aggiunge, inoltre,
che, quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, il delitto di cui all’art. 7 d.P.R. n. 309 del 1990 è ascrivibile all’ambito applicativo dell’art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, in quanto per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell’ar 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli, comunque, facenti capo ad un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 – 01).
L’art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, dunque, postula un vaglio del giudice per le indagini preliminari al fine di verificare i presupposti di legge sulla base degli elementi di prova offerti alla sua cognizione dal pubblico ministero.
5.2. Inconferente ed eccentrico rispetto alla previsione di legge si rivela, dunque, il riferimento operato dal ricorrente, al fine di confutare la sussistenza dei presupposti legittimanti del decreto autorizzativo, all’esito dell’attività d intercettazione.
Il decreto di autorizzazione delle intercettazioni deve, infatti, essere motivato allo stato degli atti e, segnatamente, sulla base degli elementi probatori offerti dal pubblico ministero; non assumono, dunque, alcun rilievo, al fine di infirmarne la sussistenza, i successivi esiti delle indagini o circostanze di fatto sopravvenute all’adozione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, l’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., nel richiedere, come condizione atta a legittimare le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, che vi sia «fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa», non postula affatto che detta attività risulti, poi, essere stata effettivamente sussistente, essendo invece da considerare sufficiente, sulla base del testuale dettato normativo (oltre che della evidente ratio legis), che dell’attività in questione potesse, con giudizio ex ante, ragionevolmente ritenersi la sussistenza all’atto dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’effettuazione delle operazioni (Sez. 3, n. 40509 del 07/05/2019, Stoto, Rv. 277362 – 01, fattispecie in tema di traffico di stupefacenti nella quale la Corte ha escluso che l’esito negativo della perquisizione del domicilio nel quale erano state disposte le intercettazioni tra presenti potesse comportare l’inutilizzabilità dei risultati dell captazioni autorizzate in presenza della condizione richiesta dalla norma citata; in
senso conforme: Sez. 1, n. 1367 del 12/12/1994 (dep. 1995), COGNOME, Rv. 20024201; Sez. 6, n. 36770 del 09/06/2003, COGNOME, Rv. 22633301).
1 1 ,’ V, -i-e6. Il decreto autorizzativo oggetto di censura è, peraltro, stato congruamente motivato dal Giudice per le indagini preliminari non già sulla base di rilievi meramente congetturali, quanto sulla base delle specifiche risultanze delle investigative indicate.
Secondo il costante orientamento ‘della giurisprudenza di legittimità, del resto, la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell’accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo e delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014 (dep. 2015), Carrara, Rv. 263044-01; Sez. 6, n. 10902 del 26/02/2010, COGNOME, Rv. 246688-01).
I gravi “indizi di reato”, presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono, infatti, all’esistenza dell’illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020 (dep. 2021), Modaffari, Rv. 280354 – 01).
La principale funzione di garanzia del decreto autorizzatorio risiede, dunque, nell’individuazione della specifica vicenda criminosa cui l’autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì che l’intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato (in tal senso Sez. V, 8 ottobre 2003, Liscai, Rv. 227053; Cass. Sez. 4, 16 novembre 2005, Bruzzese, Rv. 233184).
Il Tribunale del riesame di Torino ha fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha ritenuto conforme al paradigma di legge la motivazione del decreto adottato dal Giudice per le indagini preliminari, fondata, quanto ai sufficienti indizi, sull’esito delle intercettazioni disposte in altro procedimento relativo ad organizzazioni criminali composte da soggetti albanesi dedite in Torino al traffico di cocaina e marijuana in ingenti quantitativi (n. 6882/16) e sui collegamenti intrattenuti dal NOME con soggetti legati a tale ambito, sulla parentela del ricorrente con soggetti inseriti nei circuiti del narcotraffico internazionale e uccisi in Olanda nel 2015 (NOME COGNOME e NOME COGNOME), sul valore dei beni (un autolavaggio a Torino e un’autovettura i Germania) dei quali era risultata intestataria la moglie del ricorrente.
Quanto alla necessità di disporre l’attività di intercettazione tra presenti, del
resto, il giudice per le indagini preliminari ha, non certo illogicamente, valorizzato, la necessità, in occasione della carcerazione del COGNOME per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di carpire i commenti, tra familiari e amici, sul suo arresto, e sulle conseguenze che ne sarebbero derivate, in ordine all’attività illecita posta in essere, ai programmi criminali e all’impiego di risorse economiche sino ad allora occultate.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. •
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.