Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1299 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1299 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 10 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Foggia, in quanto imputati del delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., art. 73, primo comma,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, in concorso tra loro, grammi 483,40 di cocaina, con un principio attivo puro di grammi 411,97, da cui risultavano ricavabili n. 2746,5 dosi medie droganti, in Vieste il 9 settembre 2015 (capo a), e del delitto di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., in quanto, in concorso tra di loro, al fine di procurarsi un profitto, avrebbero acquistato o comunque ricevuto monili provento di furto, in Vieste il 9 settembre 2015 (capo b), con la recidiva reiterata specifica per il solo COGNOME.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 9 febbraio 2018 all’esito del giudizio abbreviato:
ha dichiarato il NOME responsabile dei reati al medesimo ascritti ai capi a) e b) e, ritenuta la continuazione tra i medesimi e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere;
ha dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei reati loro ascritti ai capi a) e b), qualificati in favoreggiamento reale, e concesse le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, li ha condannati alla pena sospesa di mesi otto di reclusione ciascuno.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado appellata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha condannato al pagamento delle spese del grado.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, nell’interesse del NOME e della COGNOME ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento.
I primi quattro motivi sono comuni ad entrambi gli imputati.
4.1. Con il primo motivo il difensore premette che le intercettazioni poste a fondamento del presente procedimento sono state attivate con decreto adottato in via di urgenza dal Pubblico Ministero subito dopo l’arresto del COGNOME, nell’ambito di altro procedimento (n. 14747/2015 R.G.N.R. D.D.A.) aperto al fine di individuare il responsabile dell’omicidio di NOME COGNOME, commesso in Vieste il 26 gennaio 2015, e del tentato omicidio di NOME COGNOME, commesso in Vieste il 10 marzo 2015.
L’urgenza, nella specie, sarebbe stata dettata dalla necessità di carpire, attraverso le intercettazioni ambientali in carcere (e, segnatamente, nella sala colloqui della Casa Circondariale di Foggia), notizie utili ai fini dell’individuazione dell’autore dell’omicidio predetto.
Il difensore deduce, tuttavia, la violazione dell’art. 267 cod. proc. pen. in ragione dell’omessa motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni tra presenti in punto di urgenza, in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe motivato la ricorrenza di questo presupposto, ricorrendo a espressioni generiche stereotipate.
Come emergerebbe dalla stessa sentenza impugnata, inoltre, le attività di captazione sarebbero iniziate dopo cinque giorni dal decreto autorizzativo e, comunque, a cinque/sei mesi dal fatto.
4.2. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni eseguite, in quanto sarebbero state utilizzate per accertare un reato per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza; nella specie, tuttavia, essendo il NOME detenuto, sarebbe da escludere ogni possibilità di flagranza.
A differenza di quanto ritenuto, dalla Corte di appello, inoltre, non vi sarebbe una connessione in senso forte tra il reato emerso dalle captazioni e quello per il quale è stata richiesta l’intercettazione.
4.3. Con il terzo motivo il difensore lamenta la violazione dell’art. 268 cod. proc. pen., in quanto sarebbe stato omesso il verbale di trascrizione riassuntiva delle intercettazioni, secondo quanto previsto dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte di appello nella sentenza impugnata avrebbe, infatti, fatto riferimento a verbali riassuntivi posti in essere in altro procedimento e che non sarebbero stati riprodotti nel presente procedimento.
4.4. Con il quarto motivo il difensore lamenta la violazione dell’ad 268, comma 3, cod. proc. pen., in quanto sarebbe carente o illogica la motivazione adottata relativamente al ricorso a impianti esterni alla Procura della Repubblica di Bari per l’esecuzione delle intercettazioni ambientali.
4.5. Con il quinto motivo il difensore lamenta la violazione dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., in quanto non avrebbe ricevuto l’avviso di deposito, prescritto, a pena di nullità, da tale disposizione.
4.6. Con il sesto motivo l’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse del COGNOME, deduce la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen., l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova in ordine all’indicazione dei luoghi ove ricercare la res per come descritta dal COGNOME nei colloqui intercettati.
Deduce il difensore che, come evidenziato nella consulenza tecnica redatta dal geom. COGNOME, il fondo in cui era avvenuto il «ritrovamento illecito» era facilmente accessibile da chiunque, da più punti, e interessato da frequentazioni anche prolungate nel tempo, come dimostrato dalla presenza in loco di bottiglie di sostanze alcoliche e, dunque, la sostanza stupefacente e i monili avrebbero potuto essere lasciati anche da persone diverse dal COGNOME.
Il COGNOME, peraltro, nelle proprie conversazioni in carcere si sarebbe riferito a un luogo diverso, in quanto le telecamere di sorveglianza presenti nella propria abitazione non avrebbero potuto coprire più di venti metri e il luogo del rinvenimento non avrebbe potuto essere raggiunto dal figlio.
La sostanza stupefacente e i monili provento di furto rinvenuti, dunque, non sarebbero l’oggetto dei dialoghi captati dal COGNOME nella sala colloqui e la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, dunque, illogica.
4.7. Con il settimo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per carenza della condotta di detenzione, e l’omessa motivazione sul punto, in quanto il NOME non avrebbe avuto la disponibilità diretta della sostanza stupefacente e, comunque, le sue indicazioni sarebbero state inidonee al recupero della res.
4.8. Con l’ottavo motivo il difensore lamenta la violazione dell’art. 648 cod. pen. per difetto della prova del reato presupposto (il furto posto in essere nell’abitazione della COGNOME) e l’omessa motivazione sul punto.
Il giudice di primo grado e la Corte di appello avrebbero, infatti, avrebbero condannato il COGNOME per il delitto di ricettazione, senza aver previamente escluso che il medesimo fosse l’autore del reato presupposto.
Rileva, peraltro, il difensore che il COGNOME era vicino di pianerottolo della COGNOME e, dunque, era in grado di conoscere i movimenti della stessa.
4.9. Con il nono motivo il difensore si duole della violazione dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per mancato riconoscimento della fattispecie attenuata del fatto di lieve entità, e l’omessa motivazione della sentenza impugnata sul punto.
4.10. Con il decimo motivo il difensore contesta la violazione degli artt. 99, 648, secondo comma, cod. pen., 81, secondo comma, cod. pen., in ragione del modesto valore dei monili rinvenuti, e il riconoscimento della recidiva, stante l’atteggiamento collaborativo del COGNOME, e la carenza di motivazione su tali punti.
4.11. Con l’undicesimo motivo, proposto nell’interesse di NOME COGNOME, il difensore deduce la violazione degli artt. 56, 379 cod. pen., in quanto non sarebbe possibile configurare il favoreggiamento reale nella forma tentata e, comunque, difetterebbero i requisiti di idoneità e univocità nel dolo di tale delitto.
Non sarebbe, inoltre, provato che la COGNOME abbia dato seguito alle indicazioni del marito e che avesse cognizione che la res fosse illecita o, comunque, prodotto, profitto o prezzo di reato, in quanto le indicazioni del marito erano generiche e l’imputata non sapeva cosa cercare.
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Lo stesso COGNOME, nell’interrogatorio reso all’udienza del 5 febbraio 2016, avrebbe escluso qualsiasi coinvolgimento della moglie nella propria pregressa attività illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
Con il primo motivo il difensore, nell’interesse di entrambi gli imputati, deduce la violazione dell’art. 267 cod. proc. pen. in ragione dell’omessa motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni tra presenti disposte di urgenza all’interno della casa circondariale ove era detenuto il COGNOME.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la diffusa e puntuale motivazione della Corte di appello sul punto, limitandosi a contrastarla sul piano fattuale sulla base di elementi successivi rispetto all’adozione del decreto di urgenza e, segnatamente, della data di attivazione delle captazioni presso la casa circondariale ove il NOME era ristretto.
In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).
Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 270 cod. proc. pen.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l’art. 270 cod. proc. pen., nel consentire l’utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nelle quali sono state disposte, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, fa riferimento al regime astratto del singolo reato delineato dal legislatore e non già alle possibilità concrete di arresto del suo autore.
La Corte di appello ha, peraltro, congruamente rilevato come esuli dall’ambito applicativo dell’art. 270 cod. proc. pen. l’ipotesi in cui nell’ambito di un procedimento vengano disposte intercettazioni per un reato e da esse emergono gli estremi di altro reato; nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo l’utilizzazione di conversazioni intercettate in un procedimento diverso da quello nel quale le intercettazioni sono state disposte, ma esclusivamente l’utilizzazione delle stesse quale prova di un reato diverso da quello per il quale la captazione è stata autorizzata.
Sulla base delle emergenze delle intercettazioni eseguite nel procedimento per omicidio, pertanto, il Pubblico Ministero ha tempestivamente iscritto il NOME, la COGNOME e il COGNOME nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, con formazione di autonomo fascicolo e trasmissione dello stesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.
Con il terzo motivo il difensore lamenta la violazione dell’art. 268 cod. proc. pen., in quanto sarebbe stato omesso il verbale di trascrizione riassuntiva delle intercettazioni prescritto dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha motivato congruamente sulla presenza di questi verbali, redatti nel procedimento genetico nel quale sono state disposte le intercettazioni (n. 14747NUMERO_DOCUMENTO R.G.N.R. DDA) e di seguito “trasmigrati” nel presente procedimento.
Con il quarto motivo il difensore lamenta la violazione dell’art 268, comma 3, cod. proc. pen., in quanto sarebbe carente o illogica la motivazione relativa al ricorso a impianti esterni alla Procura della Repubblica di Bari per l’esecuzione delle intercettazioni ambientali, in quanto non dimostrerebbe, in modo congiunto, l’insufficienza o l’inidoneità delle strumentazioni in dotazione presso la Procura predetta.
Questa censura è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con l’intera motivazione della Corte di appello sul punto, limitandosi a proporre una nutrita teoria di massime della giurisprudenza di legittimità sul punto.
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La Corte di appello ha, invece, congruamente come la motivazione del decreto autorizzatorio delle intercettazioni ambientali sia sussistente sotto entrambi i presupposti di legge e nella stessa si precisa congruamente che la Procura della Repubblica di Bari «non è dotata di apparati per le intercettazioni video-ambientali e…, in considerazione delle possenti mura della struttura carceraria e della concomitanza dei colloqui intrattenuti dai vari detenuti con i familiari, con la conseguente sovrapposizione di voci, il trasferimento dei dati presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari, comunque andrebbe a incidere sulla qualità del segnale, determinando una compronnissione dell’esito delle intercettazioni».
Con il quinto motivo il difensore lamenta la violazione dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., in quanto il difensore non avrebbe ricevuto l’avviso di deposito prescritto a pena di nullità.
Il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello a pag. 16 della sentenza impugnata ha rilevato che l’eccezione è stata tardivamente proposta, in quanto il difensore ha dedotto un’ipotesi di nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, sollevata per la prima volta nell’atto di appello.
La Corte di appello ha, peraltro, precisato che, dopo il deposito delle intercettazioni operato ai sensi dell’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., il difensore ha avuto la possibilità di ascoltare le registrazioni delle conversazioni intercettate e di estrarne copia.
Con il sesto motivo di ricorso, il difensore, nell’interesse del COGNOME, censura la violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen., l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova in ordine all’indicazione dei luoghi ove ricercare la res illecita per come descritta dal COGNOME.
Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una estesa rivisitazione del fatto, che inammissibilmente intende sollecitare la Corte ad un rinnovato apprezzamento di merito della regiudicanda.
Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze
processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Con il settimo motivo il difensore lamenta la violazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per carenza della condotta di detenzione, e l’omessa motivazione sul punto, in quanto il NOME non avrebbe avuto la disponibilità diretta della sostanza stupefacente e, comunque, le sue indicazioni sarebbero state inidonee al recupero della res.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato come sia stato il COGNOME ad occultare la sostanza stupefacente nei pressi della propria abitazione e a dare indicazioni alla moglie e al cugino, dal carcere, per recuperarla.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, perché sia integrato il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, non è necessario il contatto fisico immediato tra il detentore della sostanza e la stessa, ma è sufficiente che questa sia trovata in un luogo nel quale l’agente possa liberamente accedere e dal quale lo stupefacente possa in qualunque momento essere prelevato direttamente o a mezzo di una persona all’uopo incaricata (Sez. 6, n. 8402 del 09/06/1997, Satanassi, Rv. 209101 – 01, nell’affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti il soggetto che si accingeva a prelevare dal pluviale del muro di cinta di un cimitero il pacco contenente la sostanza stupefacente che, previo accordo, un altro soggetto aveva poco prima depositato in quel luogo).
Con l’ottavo motivo il difensore censura la violazione dell’art. 648 cod. pen. per difetto della prova del reato presupposto (il furto posto in essere nell’abitazione della COGNOME) e l’omessa motivazione sul punto.
17. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha congruamente motivato sulla consapevolezza della provenienza delittuosa dei monili rinvenuti, rilevando che il COGNOME non ha ammesso la realizzazione dell’asserito furto in danno della COGNOME e nessun
concreto elemento di prova consente di affermare che il medesimo sia l’autore del furto (e non già il ricettatore del provento di questo reato).
Con il nono motivo il difensore contesta la violazione dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e l’omessa motivazione sul punto.
19. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello sulla base del fatto come ricostruito ha non incongruamente escluso la fattispecie della lieve entità in ragione dell’elevato quantitativo della sostanza stupefacente -483 grammi, con elevato grado di purezza (85,22%)- e del valore della sostanza stupefacente occultata, che è indicato dallo stesso COGNOME in 20.000 euro all’ingrosso e circa 100.000 euro al dettaglio.
Con il decimo motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 99, 648, secondo comma, cod. pen., 81, secondo comma, cod. pen., in ragione del modesto valore dei monili rinvenuti, e il riconoscimento della recidiva, in ragione della condotta collaborativa del COGNOME, e la carenza di motivazione su tali punti.
21. Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (ex plurimis: Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01).
La Corte di appello di Bari ha fatto buon governo di tale consolidato principio, escludendo, non incongruamente, l’applicazione dell’art. 648, secondo comma, cod. pen., sia in ragione dell’entità del profitto che della capacità a delinquere dell’imputato, aspetto, peraltro, non inciso da alcuna censura sul punto da parte del difensore.
La Corte di appello di Bari ha, inoltre, congruamente motivato la determinazione del trattamento sanzionatorio e dell’applicazione della recidiva in ragione della capacità a delinquere dell’imputato e della sua lunga teoria di precedenti penali.
Con l’undicesimo motivo il difensore, nell’interesse di NOME COGNOME, deduce la violazione degli artt. 56, 379 cod. pen., in quanto non sarebbe possibile configurare il favoreggiamento reale nella forma tentata e, comunque, difetterebbero i requisiti di idoneità e univocità.
Il motivo è inammissibilmente volto a sollecitare l’adesione della Corte ad una prospettiva ricostruttiva alternativa.
La Corte di appello ha congruamente rilevato, sulla base degli elementi probatori descritti, come la COGNOME, consapevole della sostanza stupefacente detenuta dal marito, abbia posto in essere plurimi tentativi di recuperare la sostanza stupefacente, anche in concorso con il cugino del marito (il COGNOME), ma non vi sia riuscita.
Tale condotta è stata correttamente ricondotta dalla Corte di appello ad una forma di favoreggiamento reale.
Il favoreggiamento è, infatti, un reato di pericolo a forma libera che si commette ponendo in essere un’azione di per sé idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità, sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto, mentre si ha il tentativo solo allorché l’azione tipica non si compie per ragioni indipendenti dalla volontà dell’autore (ex plurimis: Sez. 6, n. 6662 del 06/12/2006, Calore, Rv. 269541-01, fattispecie in cui un detenuto consegnava all’imputato un messaggio da recapitare ad un terzo, già a conoscenza del comune programma criminoso, nel quale venivano indicati i dati necessari per individuare i testimoni che egli avrebbe dovuto indurre a ritrattare, non riuscendo nell’intento a seguito del rinvenimento dello scritto da parte della polizia penitenziaria; Sez. 6, n. 22523 del 23/01/2003, Picone, Rv. 225971 – 01).
Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanni i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2022.