Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40375 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40375 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO MORGETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VIDIN( BULGARIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG ETTORE COGNOME Il Procuratore Generale chiede accoglimento del quinto motivo per tutti i ricorrenti.
udito il difensore
Su precisa richiesta del Presidente e del Consigliere Relatore la difesa produce copia di alcuni documenti citati come allegati negli atti ma mancanti nel fascicolo processuale. La difesa insiste per l’accoglimento del ricorso
Ritenuto in fatto
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per Cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Torino che il 24/11/2022 ha confermato l’ordinanza genetica del Gip del Tribunale di Alessandria nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME e in riforma di detto provvedimento ha concesso a COGNOME NOME gli arresti domiciliari con il cumulo di misure cautelari ex articolo 282 e 283 cod. proc. pen., ad COGNOME NOME gli arresti domiciliari con divieto di contatti con persone diverse dai conviventi e a COGNOME l’obbligo di presentazione quotidiano.
COGNOME NOME è sottoposto alla misura cautelare per i reati di cui ai capi P e R (furti aggravati), COGNOME NOME per i reati di cui ai capi El, G1,(riciclaggio),F (ricettazione), i (furto aggravato), M (associazione per delinquere), COGNOME NOME per i reati di cui ai capi B, E1 , il , L (riciclaggio), Fl, Q, 5, Ul (ricettazioni), G, i (furti aggravati) e M (associazione per delinquere), COGNOME NOME per il capo T (ricettazione), COGNOME NOME per il capo R (furto aggravato).
Ricorrono per Cassazione tutti gli indagati con un unico ricorso con il quale deducono:
2.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli articoli 268, 293 e 178 cod proc. pen. sul presupposto che non è stato dato accesso alla difesa alle registrazioni delle conversazioni e dei video. Premettono i ricorrenti che la questione, posta base dell’eccezione difensiva, non riguarda la mancata o intempestiva autorizzazione da parte della Procura all’ascolto e all’estrazione di copia, bensì la mancata esistenza presso la procura di Alessandria dei files audio e video posti a base dell’ordinanza custodiale impugnata. Dato dichiarato in maniera incontrovertibile dallo stesso ufficio.
Richiamando giurisprudenza di queste Corte in particolare la sentenza n. 26447 del 2021 i ricorrenti hanno sottolineato come, diversamente da quanto ritenuto dal riesame, l’istanza difensiva volta ad ottenere copia delle intercettazioni indicate nella richiesta cautelare e nell’ordinanza relativa è di per sé specifica senza che debba essere ulteriormente circoscritta mediante l’indicazione dei rid di riferimento.
Viene inoltre rilevato che il tribunale del riesame ha errato quanto al contenuto della richiesta avanzata dalla difesa perché non è mai stato chiesto il deposito né al Gip di Alessandria né al Tribunale di Torino dei supporti audio video, ciò che è stato chiesto è semplicemente l’autorizzazione all’ascolto nell’apposita sala intercettazioni della procura dei files al fine di procedere successivamente
all’estrazione del materiale e che non risponde a verità il fatto che si sia omesso di indicare l’urgenza della richiesta considerato che l’istanza è stata inviata, in dat 11/11/2022, tramite portale PST contestualmente alla richiesta di riesame. Viene altresì sottolineato che la difesa, una volta ricevuta notifica dell’autorizzazione da parte del pubblico ministero in data 21/11/2022, ha inviato pec in pari data all’ufficio intercettazione al fine di accedere e procedere all’ascolto e alla copia d file video e audio specificandone l’urgenza proprio a causa dell’incombente dell’udienza avanti il tribunale del riesame fissata per 24/11/2022.
L’ufficio intercettazioni della procura di Alessandria con pec del 21/11/2022 ha comunicato che l’ufficio non era al momento in possesso del materiale trattandosi di intercettazioni effettuate dalla procura di Torino e che comunque sarebbe stata cura effettuarne copia, come richiesto dal difensore, non appena ricevuti i files. Rileva che la mancata attivazione non può essere addebitata alla difesa considerato che il pubblico ministero ha autorizzato l’ascolto e il rilascio copie già il 18/11/2022, cioè sei giorni prima dell’udienza fissata avanti riesame. Non è dato comprendere il motivo per il quale la segreteria della procura ha tardato ben tre giorni a notificare la suddetta autorizzazione ai difensori e non abbia tempestivamente richiesto l’invio dei supporti in questione alla Procura della Repubblica di Torino. Evidenzia inoltre che non era nemmeno possibile chiedere rinvii ex articolo 309 comma 9 bis in quanto l’avviso di fissazione udienza davanti al tribunale del riesame era stato notificato alla difesa in data 16/11/2022 pertanto il differimento avrebbe potuto essere chiesto solo sino al 18/11/2022 e comunque la difesa è stata notiziata della mancanza dei files presso la procura di Alessandria solo in data 21/11/2022, momento in cui l’istanza ex articolo 309 comma 9 bis era pacificamente inammissibile.
Sostiene la difesa di aver adempiuto tempestivamente agli oneri di diligenza minimi posto che oltre alla richiesta scritta sono stati seguiti contestualmente numerosi solleciti verbali presso la segreteria della procura rimasti senza esito. Con riguardo alle conseguenze vengono richiamate pronunce di questa Corte.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al rigetto della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sul presupposto della presenza di imputazioni relative a reati che prevedono l’arresto obbligatorio in flagranza come i furti dei mezzi pesanti contestati ad alcuni coindagati. Sostiene la difesa che la connessione dei reati per i quali originariamente sono state disposte le intercettazioni con reati che prevedono l’arresto obbligatorio in flagranza non consente di estenderne l’utilizzo anche per reati che non prevedono l’arresto obbligatorio solo perché a loro volta connessi con gli altri.
Ricorda che il presente procedimento è nato da un’indagine di cui all’informativa 07/09/2021 per appropriazioni indebite e riciclaggio, con il coinvolgimento delle
famiglie COGNOME e COGNOME ritenute vicine alla ‘ndrangheta. Tale ipotesi accusatoria è stata ritenuta infondata dalla stessa polizia giudiziaria ma grazie alle disposte intercettazioni sono emersi altri reati e in particolare l’esistenza di uno strutturato gruppo criminale che realizzava una serie di furti, riciclaggio e ricettazione per lo più di mezzi pesanti. La difesa richiama le Sezioni unite Cavallo che avrebbero affermato che il divieto probatorio di utilizzabilità delle intercettazioni in relazione ai reati diversi da quelli per i quali è stata concess l’autorizzazione è destinato ad operare in presenza di un rapporto tra i reati riconducibili alle ipotesi di collegamento tra indagini. Anche se si ritiene ammessa l’utilizzabilità delle intercettazioni disposte dalla DDA di Torino per i reati di fu pluriaggravato – purché effettivamente sussistenti elementi per ritenere originariamente presenti le aggravanti contestate – il divieto di utilizzazione di cui all’articolo 270 cod.proc.pen. sussiste pacificamente per i riciclaggi tentati o consumati e per le ricettazioni.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo ai reati di riciclaggio, associazione per delinquere e furto aggravato per non corretta valutazione delle indagini difensive prodotte che imporrebbero la qualificazione delle condotte in furti semplici. In particolare, con riguardo a COGNOME NOME (capi F1 ed E1) mancherebbe la prova dell’elemento psicologico. Anche con riguardo al reato di cui al capoG1 mancherebbe la prova del dolo. Così come quanto al riciclaggio lamentano che il tribunale del riesame ha del tutto ha apoditticamente ricondotto l’attività di esportazione delle targhe agli indagati in totale assenza d elemento a sostegno di tale tesi. Si sostiene che i riciclaggi devono essere qualificati come riciclaggi tentati. Quanto ai furti di cui ai capi P ed R lamentano illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose. COGNOME NOME contesta anche l’asserita partecipazione all’associazione. Viene sottolineata che la condotta di furto di cui al capo .3 è del tutto avulsa dall’associazione contestata.
2.4. violazione di legge vizio della motivazione con riguarda alla partecipazione all’associazione per delinquere contestata. Si sostiene anche che gli imputati devono rispondere di concorso nei furti e non di riciclaggio.
2.5. vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari.
Considerato in diritto
Il ricorso pone come questione preliminare quella concernente l’asserita inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e dei video che hanno fornito agli inquirenti gli elementi sui quali è fondata la proposizione accusatoria, assumendo la difesa che non sono stati posti a sua disposizione, prima
dell’udienza di riesame, i supporti contenenti le registrazioni, così rimanendo preclusa al difensore la verifica della corrispondenza delle trascrizioni di queste registrazioni con quanto desumibile dall’ascolto diretto dei dialoghi intercettati.
La Corte Costituzionale, con sentenza dell’8-10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 268 cod. proc. pen., nella part cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
Il Giudice delle leggi ha ricordato che, alla stregua del diritto vivente, “in cas di incidente cautelare, se il pubblico ministero presenta al giudice per le indagini preliminari richiesta di misura restrittiva della libertà personale, può depositare, supporto della richiesta stessa, solo i brogliaccì e non le registrazioni dell comunicazioni intercettate”; e che “la trascrizione (anche ciuella peritale) non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un’operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica”.
Nella situazione in esame non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazi captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi è stata fatta dalla p.g., con i “brogliacci” o forme consimili, e legittimamente alla stregu di essi è stata emessa la misura cautelare.
Il problema che sottopone la difesa è quello della verifica della corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo, il che, ovviamente, presuppone che la parte sia posta in condizione di eventualmente proporre quella richiesta e quelle contestazioni, mercé il concreto esercizio del diritto di difesa nei termin riconosciutile dalla sentenza della Corte costituzionale.
La questione, quindi, investe non la produzione della prova, che è stata a suo tempo prodotta in forma idonea ad essere a quel momento valutata ai fini della emissione del provvedimento cautelare, ma la possibilità della sua verifica, in sede di riesame.
Nel dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale l’interprete ha fornito indicazioni sempre più dettagliate onde consentire l’esercizio e la tutela del diritto difensivo ad ottenere una copia della traccia fonica in quella sentenza riconosciuto. Tra queste, assume particolare incidenza sul giudizio che si svolge dinanzi al
Tribunale del riesame, l’indicazione circa la «tempestività» che deve connotare tanto la richiesta del difensore quanto la replica della parte pubblica, data l rigorosa scansione dei tempi di questo procedimento disegnata dal Legislatore.
Ove al difensore sia stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, tanto non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo, legittimamente fondato sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta dal P.M.; non comporta la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate, perché quest scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall’art. 271, primo comma, cod. proc. pen.; non comporta la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. Determina, invece, un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa e non inficia l’atti di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati.
Comporta, quindi, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen.
Al fine di porre il pubblico ministero nella possibilità di adempiere il propri obbligo, è del pari necessario che la richiesta venga proposta in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali. E tanto va considerato tenuto conto della complessità o meno delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni (poche o moltissime; facilmente estrapolabili o meno; ecc.).
Ove il pubblico ministero ritenga che le copie richieste non possano, per tali o altri similari motivi, essere rilasciate tempestivamente, si prospetta al riguardo un suo onere di motivazione che dia conto di tale impossibilità.
Deve aggiungersi che se quella cadenza temporale non è stato possibile ragionevolmente osservare, per essere stata la richiesta proposta in tempo non utile ad essere assolta, o a motivatamente giustificare la impossibilità di adempiere alla stessa, prima della relativa udienza camerale, anche alla stregua delle ragioni prospettate dal pubblico ministero, il tribunale del riesame deve decidere alla stregua degli atti trasmessigli nel termine impostogli dalla legge ( nella sentenza della Corte Costituzionale n. 192/1997, in riferimento ai “termini rapidi e vincolanti previsti per l’interrogatorio”, si è osservato che “né il difensore potrà pretendere né l’autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risu materialmente impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro rigide cadenze previste per l’interrogatorio e per l’udienza del riesame”).
Come affermato dalle Sez. Unite Lasala il diritto a far valere eventuali rilievi e ragioni difensive, in termini di rilevanza probatoria o indiziaria, scaturen
5 GLYPH
/2
dall’ascolto delle registrazioni, non rimane, in tal caso, affatto preclus all’indagato, giacché quei rilievi e quelle ragioni possono comunque essere dallo stesso fatti valere successivamente, una volta ottenuta la copia della traccia fonica richiesta.
Nel caso di specie è indubbio che la richiesta di accesso ai files, seppure autorizzata dal P.M. non ha potuto essere espletata nel rispetto delle cadenze temporali previste per il procedimento incidentale di libertà perché il materiale richiesto non era nella disponibilità della Procura di Alessandria, bensì della DDA di Torino che aveva disposto dette intercettazioni (in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l’autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall’art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui alil’art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo: così Cass N. 14783 del 2009 Rv. 243609 – 01, N. 48968 del 2009 Rv. 245542 – 01 n. 1801 del 2016 Rv. 266410 – 01).
Con pec del 21/11/2022 l’Ufficio intercettazioni della Procura di Alessandria ha reso noto alla difesa di non essere in possesso del materiale richiesto, trattandosi di intercettazioni effettuate dalla procura di Torino e che l’ufficio aveva già inoltra alla procura titolare richiesta di copie, con particolare riferimento a quanto richiamato nella misura cautelare, e che appena ricevuto i files li avrebbero messi a disposizione del richiedente.
Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, ritenersi infondato perché l’ufficio della procura ha dato conto delle ragioni che impedivano l’acquisizione dei files nel rispetto delle cadenze temporali previste dall’articolo 309 cod proc. pen.
Il secondo motivo di ricorso che involge l’ambito di operatività dell’art. 270 cod. proc. pen. è infondato ai limiti dell’inammissibilità.
Le intercettazioni disposte in altro procedimento sono state utilizzate in questo procedimento in relazione a fatti -reato (furti aggravati e pluriaggravati) che prevedono l’arresto obbligatorio in flagranza con la conseguenza che è stato rispettato l’articolo 270 cod proc pen.
Contestano i ricorrenti l’utilizzazione anche per i fatti reato di riciclaggio, tent o consumato, e per le ricettazioni che non prevedono l’arresto obbligatorio in flagranza solo, perché indicati come connessi con i reati di furto.
Le Sezioni unite Cavallo del 2020, richiamate anche dai ricorrenti, hanno affermato che il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risul delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state
autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esit relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quell relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ah origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.”.
E’ stato altresì precisato che in caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione. La parziale coincidenz della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost. sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli, oggetto delle imputazioni connesse, accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione. Il legame sostanziale tra essi esclude che l’autorizzazione del giudice possa assumere la fisionomia di un’autorizzazione in bianco”.
Il tribunale del riesame si è attenuto ai principi indicati. I reati accertati s base dell’intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientrano nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova.
Con riguardo al terzo e al quarto motivo di ricorso deve osservarsi che lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso ch questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità dei ricorrenti in ordine ai delitti loro ascritti.
Considerato, quindi, che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degl stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni lega che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della liber
personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
11. Così come il tribunale ha dato conto con motivazione coerente logica dalla sussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari con riguardo a tutti i ricorrent basandosi su una valutazione prognostica circa la possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata delle fattispecie concrete, che ha tenuto conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità dei soggetti e del contesto socio-ambientale, considerando anche il tempo trascorso dai fatti.
Congrua deve ritenersi, nell’iter motivazionale dell’impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, desunte dall’evidenziato rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto degli addebiti cautelari, che in ragione della loro entità e della specifica rilevanza che hanno assunto hanno coerentemente indotto il Tribunale a ritenere adeguata la misura cautelare disposta rispetto al grado di pericolosità oggetto di prognosi.
Tale apprezzamento è stato delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici.
Al riguardo v’è da osservare, peraltro, che l’ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de liberiate. Il controllo di legittimità è circoscritto esclusivamente alla verif dell’atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, la cui contestua presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l’atto per ciò stesso insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Il quinto motivo di ricorso è pertanto inammissibile.
I ricorsi devono essere respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma 03/05/2023
/{e
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Preside
NOME COGNOME GLYPH
NOME ago