Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40560 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40560 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE CITTA’ DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE h ìp fk – rtz CODICE_FISCALE V.riforma della pronuncia di primo grado, assolto l’imputata Turco ~L) reato di cui agli artt. 81- 617 sexies cod. pen. e che avverso detta sent proposto ricorso la parte civile, RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del suo difenso ritenuto che l’unico motivo articolato che deduce vizi dì motivazione in r lamenta censure che non sono consentite, trattandosi di doglianze attraverso i vizi formalmente denunciati, in realtà evidenziano ragioni in fa giungere a conclusioni differenti da quelle cui è giunta la sentenza impugnata
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese d procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagam in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare euro 3.000,00;
Vista la memoria presentata nell’interesse della ricorrente che adduce rag peraltro già indicate in ricorso, non idonee a superare l’indicato pr inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 27/9/2023.