Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 12/01/1933
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 113, 590, comma 3, cod pen. In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che insistono nelle ragioni del ricorso e ne chiedono l’accoglimento.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione degli artt. 190, 191, 493, 507 cod. proc. pen., e 111 Cost., per essere state acquisite prove in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e del principio del contraddittor nella formazione della prova; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità, da pa del Giudice di secondo grado, delle dichiarazioni rese dall’ufficiale della Asl e dalla persona offesa) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproducono di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 3 sent. app.), altr prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Costituisce invero principio consolidato quello a mente del quale il ricorso all’integrazione probatoria d’ufficio, ex art. 507 cod. proc. pen., effettuato prima che sia terminata l’acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione, non determina alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità (ex multis, Sez. 5, n. 26163 del 11/05/2010, COGNOME, Rv. 247896); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estepsore NOME COGNOME Il resident