Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42617 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42617 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, del foro di Livorno, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso, con annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 febbraio 2024 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Livorno aveva ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 624 cod. pen., condannandola alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in regime di equivalenza con la contestata aggravante.
Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, NOME COGNOME e la moglie NOME COGNOME si accorsero dell’avvenuta sottrazione, tra gennaio e maggio 2019, della somma di euro 3.200,00, custodita in un portafogli tenuto nascosto nell’armadio della camera da letto.
I due ritennero da subito di poter individuare la responsabile del furto nella loro collaboratrice domestica, NOME COGNOME, la quale era rimasta spesso sola nel loro appartamento.
Decisero quindi di collocare nuovamente il portafogli nello stesso punto, poggiandovi sopra una maglietta piegata e lasciando in casa da sola la collaboratrice.
Al loro rientro constatarono quindi l’assenza di due banconote da 100 euro.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, à »mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione all’art. 441, comma 5, cod. proc.
Osserva la ricorrente che il Giudice dell’udienza preliminare, nel corso del giudizio abbreviato, ha abusato dello strumento dell’integrazione probatoria ufficiosa di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., nella sostanza sostituendosi al pubblico ministero ed assumendo esclusivamente prove a carico.
Ciò in aperto contrasto con l’orientamento di legittimità che preclude ai giudice dell’abbreviato di assumere prove relative alla ricostruzione storica dei fatto ed alla sua riferibilità all’imputato.
Il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe quindi dovuto prosciogliere la ricorrente, vista la scelta della decisione allo stato degli atti e l’assolu insufficienza delle prove fino a quel momento acquisite.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., consistente nel confronto con le persone offese.
Confronto pur richiesto alla Corte d’appello, ma negato, sebbene dal suo espletamento si sarebbero potuti comprendere meglio gli accadimenti della mattina del 20 maggio 2019, chiarendo alcuni punti sui quali le dichiarazioni delle persone offese erano risultate in contrasto con quelle rese dalla stessa ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo si deducono cumulativamente i vizi della motivazione di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., poiché ritenuta mancante manifestamente illogica e contraddittoria.
Si osserva al riguardo che la Corte d’appello ha confermato la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice pur a fronte di specifiche deduzioni (ad es., la presenza di terze persone nell’abitazione), con le quali ha omesso ogni confronto.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo, oltre ad essere reiterativo di analoga doglianza già scrutinata dalla Corte d’appello (p. 4 sentenza ricorsa), è manifestamente infondato, ponendosi in aperto contrasto con un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato.
Invero, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., puà ..tiguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 2, n. 15139 del 26/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 – 01; Sez. 5, n. 49.568 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 261338 – 01; Sez. 3, n. 20237 del 07/02/2014, COGNOME, Rv. 259644 – 01; Sez. 3, n. 12842 del 16/01/2013, COGNOME, Rv. 255109 – 01; Sez. 5, n. 36335 del 30/04/2012, R., Rv. 254027 – 01).
Il contrario e più risalente orientamento, richiamato nel ricorso (p. 2), può quindi ritenersi ad oggi del tutto superato.
E’ stato anche precisato – in aperto contrasto con l’immotivata affermazione della ricorrente – che la scelta del rito alternativo da parte dell’imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola
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bàse degli atti disponibili al momento dell’ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l’eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria (Sez. 4, n. 34702 del 20/05/2015, NOME, Rv. 264407 – 01; Sez. 5, n. 10096 del 09/01/2015, COGNOME e altri, Rv. 263456 – 01).
D’altra parte, nel disporre, dopo l’esame dell’imputata, l’audizione delle persone offese (che già avevano presentato querela), il Giudice dell’udienza preliminare non ha affatto esplorato un autonomo itinerario probatorio, ma si è limitato ad approfondire temi di prova già patrimonio del processo.
Né la parentesi istruttoria può ritenersi lesiva del diritto di dife dell’imputato (come invece sostenuto in ricorso: p. 4), essendogli riconosciuto il diritto alla controprova, da esercitare nel corso del giudizio di primo grado, salva la possibilità di sollecitare il giudice dell’impugnazione affinché si avvalga dei poteri di integrazione probatoria officiosa, qualora ricorra un’ipotesi di assoluta necessità (Sez. 3, n. 56049 del 20/07/2017, B., Rv. 272426 – 01), come peraltro accaduto nella specie (p. 4 sentenza appello).
1.2. Anche il secondo motivo, con cui si censura la decisione di non procedere al richiesto confronto, è inammissibile.
I giudici di merito hanno ritenuto non assolutamente necessario ai fini della decisione procedere al confronto tra NOME e le persone offese, stante la completezza del compendio probatorio acquisito.
Alle dichiarazioni dell’imputata, ritenute confuse e lacunose su profili essenziali della vicenda, i giudici di merito hanno infatti contrapposto le concordi dichiarazioni delle persone offese, stimate come costanti e precise, e quindi idonee a sostenere l’affermazione di responsabilità.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il mezzo di prova del confronto non costituisce adempimento imposto obbligatoriamente, in quanto, a fronte della insanabile divergenza tra le contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell’una piuttosto che dall’altra dichiarazione (cfr., Sez. n. 20217 del 14/04/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 37691 del 16/08/2022, B., Rv. 283935-02; Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016, S., Rv. 266747-01; Sez. 1, n. 40290 del 26/06/2013, COGNOME, Rv. 257247-01).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nemmeno si è in presenza della mancata assunzione di prove decisive, dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 e Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le
argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante.
Non tutte le prove sono infatti riconducibili al concetto di “prova decisiva” di cui all’art. 606 cod. proc. pen.: l’esplicito riferimento all’art. 495, comma 2, cod proc. pen. rimanda direttamente alla nozione di prova a discarico, mentre il confronto non può essere considerato tale stante il suo carattere per così dire “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice nei casi di disaccordo fra persone già esaminate o interrogate su fatti e circostanze importanti (così, con specifico riferimento al rapporto tra il vizio della mancata assunzione di prova decisiva ed il confronto, Sez. 4, n. 4699 del 06/12/2001, dep. 2002, COGNOME, non mass. sul punto).
1.3. Il terzo motivo, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione in fatto delle prove, difetta della necessaria specificità.
La ricorrente lamenta cumulativamente il difetto della motivazione, ed il suo carattere contraddittorio e manifestamente illogico (p. 6 ricorso), senza indicare specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).
Né può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen..
Inoltre, la difesa deduce che la Corte territoriale non avrebbe vagliato le talune allegazioni difensive.
Si tratta, tuttavia, di censure che difettano di adeguato confronto con la motivazione delle conformi sentenze di merito, e che tendono a una diversa valutazione delle prove, con argomentazioni che per tale ragione non superano il vaglio di ammissibilità.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.
Si è perciò sostenuto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465
del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
D’altra parte, il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere “interno” alla sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione de materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
Nella specie la Corte d’appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha espressamente indicato le ragioni per le quali le dichiarazioni dei coniugi COGNOME e COGNOME debbono essere ritenute intrinsecamente attendibili e tra loro coerenti, diversamente dalla ricostruzione offerta dalla ricorrente (pp. 4 e 5 sentenza impugnata); ragioni, queste, che il ricorso non critica specificamente, limitandosi a reiterare le censure svolte con l’appello.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla ‘condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2024