Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10103 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10103 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania
contro
:
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA, in Somalia
avverso la sentenza del 24/10/2024 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Siracusa assolveva NOME dal reato di evasione (art 385 cod. pen.), contestato perché il medesimo si era allontanato dalla propria abitazione, dove era agli arresti domiciliari, venendo sorpreso nei pressi di un bar dal personale della squadra mobile recatosi presso tale abitazione per tradurlo presso il tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.
In particolare, il Tribunale riteneva che dall’istruttoria dibattimentale non fosse emersa come pienamente provata la responsabilità dell’imputato, non essendo stato prodotto, perché non presente all’interno del fascicolo del Pubblico ministero, il provvedimento applicativo della misura precautelare degli arresti domiciliari, né essendo stata prodotta dalle parti quantomeno l’indicazione di un RGNR da cui poter ricavare l’esistenza di tale provvedimento.
Si aggiungeva che, pur non sussistendo alcun dubbio sulla veridicità di quanto scritto nell’annotazione di polizia giudiziaria, la mancanza di un formale atto applicativo della violata misura non consentiva di presumerne l’esistenza.
Ha presentato ricorso il AVV_NOTAIO generale presso la Corte d’appello di Catania, deducendo, con un unico motivo, errata applicazione dell’art. 507 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Posto che nell’annotazione di polizia giudiziaria si legge che l’imputato dichiarava agli operanti di essere uscito di casa perché «si era scocciato di aspettare la polizia», il giudice avrebbe potuto disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, dalla lettura dell’annotazione di polizia giudiziaria – della cui veridicità il Tribunale dichiara peraltro di non dubitare – risultando palese come l’imputato fosse stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico ministero in attesa di convalida.
Se il Giudice avesse disposto l’acquisizione delle necessarie informazioni presso la Procura della Repubblica, avrebbe ottenuto copia della documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la vicenda.
La motivazione è anche illogica in quanto il Giudice, da un lato, afferma di non nutrire alcun dubbio circa la veridicità di quanto scritto nell’annotazione di polizia giudiziaria, dall’altro lato, ritiene non provato che l’imputato fosse sottoposto agli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che il ricorso è ammissibile, riguardando reato (evasione non aggravata) per il quale può procedersi con citazione diretta ed essendo, dunque, la sentenza non appellabile, esso risulta altresì fondato.
Ai sensi dell’art. 507, comma 1, cod. proc. pen., terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova.
Nel caso di specie, tale “assoluta necessità” ricorre per ammissione stessa del Tribunale, il quale ha dato atto della esistenza di annotazioni di polizia giudiziaria – pur non rifluite nel fascicolo processuale – da cui risultano le circostanze della condotta dell’imputato, oltretutto esplicitamente escludendo motivi per dubitare della relativa veridicità.
Di conseguenza, il Giudice aveva il potere/dovere di disporre l’integrazione della piattaforma probatoria, facendovi convergere ogni elemento necessario ai fini della decisione (come tale dovendosi intendere non già una decisione qualunque, bensì quella resa sulla base della ricostruzione il più completa ed oggettiva possibile dei fatti, in coerenza con il senso intrinseco dello ius dicere).
Di conseguenza, anche la motivazione della sentenza impugnata è viziata perché solo apparente.
Per tale ragione, va disposto l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione soggettiva.
Così deciso il 25/02/2026