Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9524 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9524 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in tutte le sue forme, per avere il giudice di primo grado proceduto all’integrazione probatoria, ex art. 507 cod. proc. pen., dopo essersi ritirato in camera di consiglio anziché immediatamente dopo la conclusione della fase istruttoria, è manifestamente infondato, atteso il principio, correttamente evocato dalla Corte d’appello, secondo cui « in tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria “ex officio” non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità dell’approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio» (Sez. 1, n. 47710 del 18/06/2015, Bostiog, Rv. 265422 – 01; vedi anche: Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S., Rv. 276246 – 01; Sez. 3, n. 37077 del 19/12/2014, dep. 2015, Xu, Rv. 265174 – 01; Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906 – 01).
Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la decisione del giudice di esercitare i poteri officiosi di integrazione istruttoria che gli sono riconosciut nell’ambito del giudizio abbreviato, dall’art. 441, comma 5, cod.proc.pen., non è in alcun modo sindacabile, tanto meno in sede di legittimità (Sez. 6 n. 30590 del 16/06/2010, Rv. 248043), e dunque non può dar luogo ad alcuna nullità o inutilizzabilità delle prove così assunte, né a fortiori della sentenza che si fondi (anche) su di esse. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che «nel rito abbreviato il giudice è titolare di un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall’art. 507 cod.proc.pen. per il dibattimento, che non incontra alcun ostacolo nell’acquisizione degli elementi di prova ritenuti necessari per la decisione, essendo di conseguenza irrilevante – in questa prospettiva – che l’azione penale sia stata esercitata nelle forme ordinarie ovvero, come avvenuto nella fattispecie, in quelle della richiesta di giudizio immediato (Sez. 2 n. 40724 del 18/09/2013, Rv. 256730); il potere attribuito al giudice dall’art. 441 comma 5 del codice di rito è, invero, preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all’esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 1 n. 24865 del 9/10/2012, Rv. 255824) e che rispondono al principio fondamentale di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., implicante il controllo del giudice sull’attività d pubblico ministero e l’attribuzione di poteri sostitutivi in caso di inerzia d quest’ultimo o di incompletezza delle indagini preliminari; rispetto a tale principio,
l’interesse dell’imputato a vedersi giudicato in base a un compendio probatorio incompleto e a bloccare ogni integrazione a lui sfavorevole deve, dunque, soccombere, anche a costo di sacrificare l’interesse alla rapida definizione del processo perseguito dall’ordinamento incentivando la scelta del rito abbreviato (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258320). Il criterio che deve guidare la valutazione del giudice sulla necessità di un’autonoma iniziativa probatoria ai fini della decisione è solo quello della decisività dell’integrazione istruttoria allo stato degli atti, nel senso della ritenuta impossibilità di decidere nel merito sulla (soia) base delle risultanze degli elementi di prova in atti, si tratti di quelli raccolti pubblico ministero o di quelli risultanti dall’integrazione alla quale l’imputato abbia eventualmente subordinato ex art. 438 comma 5 cod. proc. pen. l’accesso al rito speciale; l’iniziativa ufficiosa del giudice può dunque avere ad oggetto sia una prova nuova, sia la ripetizione di una prova già acquisita, che il giudice reputi necessaria a completare il quadro degli accertamenti e a ritenere esaurientemente esplorato ogni tema d’indagine, così da garantire che la decisione sull’idoneità o meno del risultato della prova ad affermare la responsabilità dell’imputato sia fondata su tutto il materiale di valutazione recuperabile (Sez. 5 n. 36335 del 30/04/2012, Rv. 254027)».
In tale ottica, come anticipato, è dunque ininfluente il momento processuale in cui il giudice ritiene di esercitare i propri poteri (v. anche Sez. 6 n. 30590 del 16/06/2010, in motivazione)».
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.