Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5576 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5576 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la declaratoria di penale responsabilità a suo carico per il reato di cui all’art. 116, comma 15 e 17, cod. strada ed è stata concessa, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la sospensione condizionale della pena.
La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
I) Inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione con riferimento all’art. COGNOME 507 cod.proc.pen., COGNOME da COGNOME interpretarsi COGNOME ed COGNOME applicarsi conformemente al principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza del 17/10/2006. La difesa rappresenta che il primo giudice, avvedutosi del fatto che í testimoni indicati dal P.M. nella lista testi non erano a conoscenza dei fatti descritti nell’imputazione e che essi erano stati erroneamente indicati, disponeva l’audizione dì altri testimoni, i cui nominativi non figuravano nella lista presentat dall’Accusa. I predetti testimoni – di cui il giudice disponeva l’audizione ex art 507 cod. proc. pen. – venivano nominativamente indicati dal P.M. e non risultavano dagli atti processuali contenuti nel fascicolo del dibattimento. I giudice, pertanto, avrebbe esercitato il potere ex art. 507 cod. proc. pen. in modo non conforme alla disposizione normativa ed agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, atteso che: non era stata acquisita alcuna prova riguardante i fatti descritti nell’imputazione; gli elementi in atti non consentivan di individuare i nominativi dei nuovi testimoni da escutere, né le circostanze sulle quali avrebbero dovuto riferire; il giudice non disponeva di elementi ritualmente acquisiti per decidere in ordine all’assoluta necessità dell’integrazione probatoria e per determinare í contenuti della prova di cui disporre l’ammissione e la conseguente assunzione. Investita della doglianza, la Corte di merito ha evocato, in modo generico, il potere-dovere del giudice di attivare i poteri istruttori di c all’art. 507 cod. proc. pen..
II) Vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133, 131-bis e 62-bis cod. pen.
La Corte di merito ha erroneamente ritenuto di escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. sulla base della precedente trasgressione accertata: detto precedente, tuttavia, non è tale in senso tecnico, trattandosi di un comportamento non penalmente rilevante. Ha inoltre offerto una distorta interpretazione del comportamento processuale serbato dal ricorrente ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ebbene, il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.
Quanto al primo motivo di doglíanza, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, ” giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l’assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, coronario necessario della indisponibilità dell’azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindìviduale degli interessi tutelati)” (così Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 276430); nello stesso senso si sono espresse Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, PG c/ Chiesa, Rv. 276217 così massimata:”Il potere – dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell’art. 507 cod. p pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti, allorchè le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio.(In motivazione la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale
corollario del principio di obbligatorietà dell’azione penale); Sez. 1, n. 3979 del 28/11/2013, dep. 2014, PG in proc. Milano, Rv. 259137, così massimata:”Il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507 cod.proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità”.
La Corte di merito, facendo buon governo dei principi richiamati, ha ribadito che l’assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova, prevista dall’art. 507 cod. proc. pen., è esercitabile anche quando non vi sia stata una precedente acquisizione probatoria – all’uopo correttamente citando Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, PM in proc. Greco, Rv. 234907 – precisando, con riferimento al caso che occupa, che era stata avanzata innanzi al primo giudice una precisa richiesta da parte del P.M., reputata assolutamente necessaria ai fini del decidere.
Parimenti inammissibile è il motivo di doglianza riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in questa sede.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812:”La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio”). La nozione di abitualità prevista dalla norma che si assume violata, si legge nella sentenza citata, “è stata operata non solo attraverso il richiamo alle nozioni codicistiche di delinquente abituale, professionale e per tendenza previste dal codice penale (artt. 102, 103, 104, 105, 108 cod. pen.) e di commissione di più reati della stessa indole (art. 101 cod. pen.), ma anche attraverso il richiamo alla commissione di un reato che abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha offerto una sufficiente motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato”).
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
COGNOME