Intangibilità del Giudicato: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il principio di intangibilità del giudicato rappresenta un pilastro del nostro ordinamento giuridico, garantendo la certezza e la stabilità delle decisioni giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come questo principio operi, specialmente nei complessi meccanismi del processo penale e dei ricorsi. Il caso analizzato dimostra come, una volta che una parte della sentenza diventa definitiva, non possa più essere messa in discussione, anche se il processo prosegue per altri aspetti.
I Fatti del Caso: Dal Riciclaggio alla Ricettazione
La vicenda processuale ha origine da un’imputazione per riciclaggio. Tuttavia, nel corso del giudizio, il reato viene riqualificato in ricettazione, ai sensi dell’art. 648, comma 1, del codice penale. L’imputato, condannato nei primi gradi di giudizio, decide di presentare un primo ricorso per Cassazione. Questo primo ricorso, però, verteva unicamente sul capo d’imputazione relativo alla ricettazione.
Il Primo Giudizio in Cassazione e l’Annullamento con Rinvio
La Corte di Cassazione, esaminando il primo ricorso, accoglie parzialmente le doglianze dell’imputato. Non entra nel merito della sua colpevolezza, che a quel punto si consolida, ma annulla la sentenza della Corte d’Appello con rinvio. È fondamentale comprendere l’oggetto di questo rinvio: la Corte Suprema incarica la Corte d’Appello di procedere unicamente alla rideterminazione della pena. Ciò significa che l’accertamento della responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione non era più in discussione.
Il Nuovo Ricorso e l’Intangibilità del Giudicato
Dopo la rideterminazione della pena da parte della Corte d’Appello in sede di rinvio, l’imputato presenta un nuovo ricorso per Cassazione. Questa volta, però, cerca di contestare la sua responsabilità per un altro capo di imputazione (relativo a reati di falso, artt. 477-482 c.p.), che non era stato oggetto del primo ricorso.
È qui che entra in gioco il principio dell’intangibilità del giudicato. La Suprema Corte ha prontamente respinto il tentativo, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione spiega in modo cristallino il suo ragionamento. Il ricorso originario aveva contestato esclusivamente il capo a) dell’imputazione (la ricettazione). Di conseguenza, tutti gli altri capi della sentenza, inclusa la responsabilità per il capo b) (i reati di falso), non essendo stati impugnati, erano passati in giudicato. Il giudicato parziale formatosi su quei punti li ha resi “intangibili”, ovvero definitivi e non più modificabili. L’annullamento con rinvio era circoscritto alla sola quantificazione della pena per il reato di ricettazione. Pertanto, l’imputato avrebbe potuto, nel secondo ricorso, contestare solo aspetti relativi a tale rideterminazione e non riaprire una discussione sulla sua colpevolezza per altri reati ormai accertati in via definitiva.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Questa decisione riafferma con forza che le parti di una sentenza che non sono state specificamente oggetto di impugnazione diventano irrevocabili. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà del suo tentativo di aggirare i limiti imposti dal giudicato. Questo caso serve da monito sull’importanza di strutturare con precisione i motivi di impugnazione, poiché ciò che non viene contestato tempestivamente rischia di diventare una verità processuale immutabile.
Perché il secondo ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché contestava un capo d’imputazione (relativo alla responsabilità) che non era stato oggetto del primo ricorso e che, di conseguenza, era già diventato definitivo e non più discutibile.
Cosa significa “intangibilità del giudicato” in questo contesto?
Significa che le parti di una sentenza che non vengono specificamente impugnate diventano irrevocabili. Nel caso specifico, non avendo contestato la responsabilità per il capo B) nel primo ricorso, quella parte della decisione è diventata “intoccabile” e non poteva più essere messa in discussione in un momento successivo.
Su quali basi l’imputato avrebbe potuto presentare un secondo ricorso valido?
L’imputato avrebbe potuto presentare un ricorso valido solo se avesse contestato aspetti legati alla rideterminazione della pena, poiché quello era l’unico punto per cui la Corte di Cassazione aveva annullato la precedente sentenza e disposto un nuovo giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34002 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, tenuto conto della riqualificazione del fatto di cui al capo A) sub art. 648, primo comma, cod. pen., ridetermina la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa);
esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la responsabilità per il capo B) di imputazione (artt. 477-482 cod. pen.).
OSSERVA
Il motivo è precluso dalla intangibilità del giudicato.
In particolare, il ricorso originario per cassazione aveva investito unicamente il capo a), relativo al reato di riciclaggio, poi riqualificato in ricettazione e la Seconda sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo unicamente per la rideterminazione della pena.
Il ricorso dell’imputato, in conclusione, poteva avere per oggetto la pena, come rideterminata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 ugno 2025