Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15891 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15891 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MERCATO SAN SEVERINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Avellino ha rigettato l’istanza, presentata da NOME COGNOME, intesa, tra l’altro, alla declaratoria d estinzione, per prescrizione, della pena inflittagli dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Mercato San Severino, con sentenza del 29 settembre 2006, divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2010.
A tal fine, ha osservato che la contestazione e l’applicazione, in quel procedimento, della recidiva reiterata preclude, ai sensi dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., l’invocata declaratoria di prescrizione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge sul rilievo che, nel caso di specie, pur essendo stato applicato un aumento di pena per la recidiva, il giudice della cognizione ha omesso la dovuta verifica della sussistenza dei relativi elementi costitutivi, onde la recidiva non può dirsi accertata né riconosciuta.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
È pacifico che il giudice della cognizione, con la sentenza del 29 settembre 2006, apportò sulla pena irrogata a NOME COGNOME un aumento a titolo di recidiva reiterata, operazione che – dal punto di vista logico prima ancora che giuridico – postula il previo scrutinio, con esito positivo, dell’esistenza delle relative condizioni di legge, in termini sia di precedenti, plurime condanne che di attitudine della più recente condotta illecita a dimostrare la maggiore colpevolezza e la più intensa capacità a delinquere del reo.
Ciò posto, COGNOME deduce, a sostegno della spiegata impugnazione, che la sentenza di condanna non sarebbe, sotto questo profilo, supportata da adeguato impegno motivatorio: in tal modo, va tuttavia replicato, egli articola un’obiezione che avrebbe dovuto essere sollevata nella sede di merito e che, divenuta la decisione irrevocabile, non può essere proposta nella sede esecutiva, in tal senso militando il principio di intangibilità del giudicato.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/01/2024.