Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6527 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il 16/12/1968
COGNOME NOME nato a CARERI il 13/05/1971
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 03/09/1981
avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
uditi l’avvocato COGNOME Francesco in difesa di COGNOME NOME, l’avvocato NOME COGNOME in difesa di COGNOME NOME e l’avvocato COGNOME Giuseppe in difesa di COGNOME Domenico che si sono riportati ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha dato integrale conferma, per quel che qui immediatamente interessa, alle condanne emesse in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale locale in esito a giudizio abbreviato ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenuti responsabili di più fatti di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, d.P.R.
n. 309 del 1990 descritti al capo 10) della rubrica mentre ha parzialmente confermato la condanna resa nei confronti di NOME COGNOME limitando il giudizio di responsabilità del predetto alla sola condotta, descritta sempre nel capo 10), di cessione ex art 73 citato, realizzata il 29 marzo 2016, riducendo, per l’effetto, il trattamen sanzionatorio irrogato dal primo giudice ai danni di quest’ultimo.
2. Hanno interposto autonomi ricorsi i tre citati imputati.
Nell’interesse di COGNOME, con il ricorso originario (a firma dell’avvocato NOME COGNOME, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata fondato il giudizio di responsabilità:
facendo illegittimamente leva sulla definitività della condanna resa nei confronti del concorrente NOME COGNOME in esito alla sua rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena ex art 599 bis cod. proc. pen. senza che tanto potesse influire sulla autonoma posizione del ricorrente;
in assenza di puntuali elementi probatori destinati a supportare l’assunto inerente alla cessione ascritta al ricorrente, ritenuta sulla base di valutazioni meramente congetturali;
senza dare il giusto rilievo alla assoluzione dei concorrenti COGNOME e COGNOME aspetto destinato a destrutturare l’intera impostazione accusatoria;
valorizzando, di contro, l’aspetto della mancanza di una lettura alternativa dei fatti offerta dalla difesa, all’esito di una illegittima inversione dell’onere probatorio;
procedendo ad una erronea applicazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Con motivi aggiunti (sottoscritti dall’avvocato COGNOME quale sostituto processuale dell’avvocato COGNOME difensore di fiducia del ricorrente giusta nuova nomina allegata agli atti), si ribadiscono le ragioni di illogicità del motivare già rimarcate, segnalando altr che nel separato giudizio ordinario il fratello NOME, concorrente nel fatto mantenuto a sostegno della condanna resa ai danni di NOME, è stato mandato assolto.
Nell’interesse di NOME COGNOME si prospettano due diversi motivi di ricorso.
4.1. Con il primo si contesta la tenuta argomentativa del giudizio di responsabilità
Il ricorrente, secondo l’assunto accusatorio, sarebbe stato il corriere che per conto dei fratelli COGNOME, NOME e NOME, in più occasioni – 6 e 20 dicembre 2015, nonché 6 gennaio 2016 – avrebbe trasportato cocaina dalla Calabria, poi consegnata a NOME COGNOME, presso la sua residenza, sita in INDIRIZZO Catania.
Tali conclusioni, tuttavia, risulterebbero supportate solo da momenti fattuali valorizzati in termini evidentemente congetturali, in assenza, peraltro, di comprovati momenti di indagine attestanti effettivi contatti del ricorrente con i COGNOME.
In particolare, i giudici del merito avrebbero dato rilievo alla riscontrata presenza nel territorio catanese, dell’auto intestata alla moglie del ricorrente, in una occasione vide ripresa all’interno del condominio riguardante l’abitazione dell’COGNOME, aspetto non comportante un effettivo coinvolgimento del ricorrente in qualsivoglia iniziativa illecita allo scambio di buste avvenuto il 20 dicembre 2015 con l’COGNOME sempre all’interno di quel condominio senza che tuttavia le indagini abbiamo mai chiarito quale fosse il contenuto delle dette buste; in assenza di riscontri probatori, si sarebbe altresì ritenut il ricorrente coinvolto nelle condotte del 6 gennaio 2016 e si sarebbe dato, ancora, rilievo all’arresto del ricorrente avvenuto in Calabria il 7 gennaio 2016, malgrado dalla relativa vicenda delittuosa non potrebbe ricavarsi a ritroso alcuna conferma logica della partecipazione del ricorrente ai reati descritti dall’imputazione.
4.2. Con il secondo motivo la difesa contrasta la motivazione spesa nel denegare il riconoscimento delle attenuate generiche.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono due diversi motivi, uno attinente al giudizio di responsabilità, l’altro afferente alla misura della pena irrogata.
5.1. Con la prima, composita, censura si adducono violazioni di legge, sostanziale e processuale, vizi di motivazione, diversi travisamenti probatori, aspetti tutti inficiant ritenuta responsabilità del ricorrente per i quattro fatti di detenzione, trasporto e cessio realizzati su mandato dei fratelli COGNOME in favore di NOME COGNOME.
Si contesta, in particolare, l’argomentare speso nel confermare l’identificazione nel ricorrente del soggetto, ripreso dalle videocamere installate presso il condominio di Anastasi, che ebbe ad effettuare le asserite consegne di cocaina al predetto nelle date 17 e 31 gennaio, 7 e 15 febbraio 2016, malgrado
la sostanziale pretermissione, il travisamento e comunque la lettura illogica della prova a discarico offerta sul tema dalla consulenza tecnica, acquista agli atti su sollecitazione della difesa del COGNOME, dalla quale emergeva, all’esito di un giudizio scientifico legato alla valutazione di dati antropometrici, che il soggetto ripreso nelle det occasioni non poteva essere il ricorrente;
il riferimento ad una individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziari non riscontrata tra gli atti di indagine acquisiti e parimenti il riconoscimento a video una autovettura riferibile al ricorrente e il riscontro offerto dal preteso “agganc dell’apparecchio telefonico del ricorrente di una “cella” ubicata nel territorio etneo, anche questi aspetti probatori altrettanto non formalizzati in alcuna tra le risultanze di indagi presenti agli atti;
l’avvenuta identificazione nel ricorrente operato dalla Corte in camera di consiglio operando un raffronto tra i frame di immagine assertivamente riproducenti il ricorrente e la scheda personale di quest’ultimo, acquisita agli atti, modalità all’evidenza irritua perché resa in spregio alle regole di acquisizione probatoria.
Il giudizio di responsabilità, inoltre, ad avviso della difesa, farebbe leva:
su una interpretazione, manifestamente illogica e comunque travisata, della intercettazione del 15 febbraio 2016, che, definita lacunosa già dal primo giudice, comunque non poteva ritenersi in grado di riferire al ricorrente i riferimenti al traffic droga coinvolgente i colloquianti NOME COGNOME il figlio e la moglie con riguardo all condotte realizzate in quel determinato giorno;
sulla ritenuta efficacia vincolante ascritta alla definitività del giudizio di responsabi reso, nel medesimo contesto processuale, ai danni del concorrente NOME COGNOME per avere quest’ultimo concordato la pena ex art 599 bis cod. proc. pen. senza che tanto potesse incidere sulla posizione del ricorrente.
5.2. Con il secondo motivo si contesta la motivazione svolta a sostegno della conferma della pena irrogata dalla sentenza appellata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
La decisione appellata si fondava su due presupposti logico-fattuali, destinati a sorreggere l’impianto accusatorio:
il coinvolgimento di NOME COGNOME nel settore illecito del narcotraffico e più particolare nei fatti ascritti anche agli odierni ricorrenti, aspetti ora confermati definitività della condanna resa ai danni del predetto per il concordato sulla pena raggiunto dal concorrente ai sensi dell’art 599 bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai motivi inerenti alla relativa responsabilità;
le forniture garantite a COGNOME dai fratelli NOME e NOME COGNOME (il secondo giudicato separatamente), tramite spedizioni operate dalla Calabria, realizzate grazie alla collaborazione resa, quali corrieri, prima da COGNOME e, dopo l’arresto d quest’ultimo, da COGNOME al quale, infine, sarebbe subentrato COGNOME, tutti fatt considerati all’interno del composito portato offerto dal capo 10) della rubrica.
In questa cornice sarebbero stati letti i contatti occorsi tra i due fratelli COGNOME, immortalati dalle videocamere, che secondo l’assunto accusatorio, in genere, precedevano l’arrivo dei corrieri chiamati a rendere le forniture ed a prelevare il corrispettivo in precedenza pattuito tra i due poli delle rispettive negoziazioni illecit COGNOME, per l’appunto, e l’acquirente COGNOME).
Completava il quadro indiziario apprezzato dal primo giudice, il dato offerto dai due arresti effettuati a stretto giro di posta ai danni di COGNOME e COGNOME per detenzion di cocaina (in quantità ingenti) per fatti che, pur essendo estranei alla regiudicanda che occupa, sono stati comunque valorizzati a sostegno del ruolo di corrieri ascritto ai due ricorrenti nelle occasioni descritte dall’imputazione, per le forniture rese su mandato dei COGNOME.
Ciò premesso, la sentenza gravata solo apparentemente ha mostrato di ribadire tale quadro ricostruttivo: in realtà, soffre di decisive e intrinseche contraddizioni logic che ne hanno di contro alterato in modo decisivo il percorso logico.
In primo luogo, vanno affrontate e disattese le tematiche legate ai rilievi critic esposti dal ricorso proposto nell’interesse di COGNOME quanto alla identificazione nel ricorrente del soggetto coinvolto nelle forniture rese all’Anastasi il 17 e il 31 gennaio de 2016, nonché il 7 e 15 febbraio dello stesso anno.
Sul punto, la decisione impugnata non merita censure.
Senza incorrere in manifeste incongruenze logiche, infatti, si è dato decisivo rilievo (pagine 13 e 14 della motivazione) non tanto e solo alla individuazione in tal senso effettuata dagli operanti quanto, piuttosto:
-alla riscontrata presenza dell’auto in uso a Scarfone presso l’edificio abitato da Anastasi in occasione dei fatti del 7 e 15 febbraio (contestata dalla difesa con l’appello solo con riferimento all’episodio del 31 gennaio ma correttamente ritenuta indifferente dalla Corte del merito perché momento non valorizzato al fine dall’attività di indagine con riferimento al fatto suddetto);
-soprattutto, alla verifica – operata dalla Corte in camera di consiglio senza incorrere in GLYPH alcun GLYPH vizio GLYPH (Sez. 5 n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, GLYPH Rv. 278803; Sez. 5,n. 48882 del 17/09/2018, Rv. 274158) – riguardante l’immediata somiglianza tra l’imputato (la cui effige risultava riprodotta nella relativa scheda personale allegata ag atti) e il soggetto video-ripreso nelle occasioni di cui alla imputazione in questione.
Verifica, questa, che ad avviso di questo Collegio, rende per un verso superflui gli ulteriori argomenti valorizzati dai giudici del merito a sostegno della conclusione assunta sul punto; e che, per altro verso, comporta la chiara recessività dei diversi profili criticità prospettati dalla difesa di COGNOME, anche sulla scorta delle emergenze ricavabili dall’elaborato tecnico versato in atti dalla difesa del COGNOME, perché destinati ad incidere su un accertamento in fatto che, così argomentato, si pone al di fuori dei momenti di verifica demandati alla Corte di legittimità.
Ciò premesso, vale altresì evidenziare come una lettura congiunta delle due decisioni di merito dia conto di un quadro probatorio non particolarmente saldo.
5.1. In particolare, già guardando ai momenti fattuali riportati dalle emergenze di indagine messi in luce dal primo giudice (si veda dalla pagina 180 della sentenza di primo grado), effettivamente attestanti i contatti tra gli asseriti fornitori (i COGNOME, il substrato probatorio non poteva e non può che ritenersi piuttosto scarno. Emerge, in particolare, un accesso dei COGNOME nello stabile di Anastasi il 29 dicembre del 2015, cui avrebbe fatto seguito il giorno successivo una fornitura realizzata tramite NOME ( senza che tuttavia a quest’ultimo il fatto risulti addebitato); ancora, al
accesso dei COGNOME preso lo stesso stabile il 6 gennaio 2016 ( ma la fornitura assertivamente realizzata da COGNOME non avrebbe trovato conferma nelle indagini); si segnala, inoltre, che il 14 gennaio NOME COGNOME risulterebbe video-ripreso con COGNOME (secondo l’assunto accusatorio lo avrebbe presentato a COGNOME quale nuovo corriere ma anche in relazione a tale giornata non risulta formalizzato alcun addebito); infine, con riguardo alla giornata del 29 marzo 2016, si mette in evidenza che i due COGNOME risultavano ripresi dalle citate telecamere, intrattenendosi con NOME COGNOME e la figlia NOME (nel caso la consegna sarebbe stata realizzata da Cardaciotto quale corriere).
5.2. Per il resto, le videoriprese rassegnano momenti di contatto tra gli asseriti corrieri e l’ambito domiciliare dell’COGNOME, utilizzato da questi quale punto logistico de relativa azione criminale: in particolare si riscontra la presenza di COGNOME in qu determinato contesto (l’unica data in cui il ricorrente viene espressamente ripreso è quella del 20 dicembre 2015) e, parimenti, di Scarfone (il 17 e il 31 gennaio 2016, il 7 e il 15 febbraio successivi).
Dati questi che vengono apprezzati dai giudici del merito quali momenti di possibile scambio illecito tra la sostanza trasportata dai ricorrenti e il corrispettivo pagato COGNOME sulla base di emergenze fattuali, quelle offerte dalle citate video-riprese, per i vero non immediate: si valorizza, in particolare, la disponibilità di alcune buste da part dei due ricorrenti, spesso al momento di ingresso e di fuoriuscita dalla abitazione di COGNOME, a volte solo al momento dell’uscita dal detto sito; ciò tuttavia senza il supporto di altri elementi destinati a disvelare, con adeguata nettezza, il portato illecito di situazioni fattuali, diversi dal colloquio intercettato il 15 febbraio (occorso tra NOME la moglie e il figlio NOME).
Colloquio, questo, che tuttavia, alla luce del dato offerto dalle due decisioni di merito oltre ad essere connotato da contenuti non particolarmente intellegibili (secondo un apprezzamento reso dallo stesso primo decidente), appare comunque destinato a dare conto dei traffici illeciti che inerivano all’COGNOME, senza tuttavia offrire puntua espressi riscontri quanto alla possibilità di ricondurre la sostanza oggetto della interlocuzione captata allo COGNOME e alla sua asserita consegna operata in quello stesso giorno.
5.3. Infine, non può non sottolinearsi per un verso l’inconferente riferimento reso in sentenza alla definitività del giudizio di responsabilità relativo, per le medesim imputazioni, al concorrente NOME in ragione della rinunzia da questi operata ai relativi motivi di ricorso, trattandosi di deriva processuale che non permette di ritenere consolidato il relativo quadro probatorio anche nei confronti dei concorrenti; per altro verso, l’inadeguatezza logica del richiamo operato agli intervenuti arresti dei ricorrenti COGNOME e COGNOME per fatti comunque estranei alle vicende che occupano, trattandosi di evenienze che se non lette e valutate alla luce di altre e consistenti emergenze
probatorie immediatamente correlate alla regiudicanda, finiscono per assumere il portato tipico delle suggestioni logiche non idonee a sorreggere il giudizio di responsabilità.
Questo il quadro di riferimento al quale ancorare l’odierno scrutinio di legittimità va subito messo in luce, che, in appello, NOME COGNOME è stato assolto da tutti i fatti allo stesso ascritti in concorso con COGNOME e COGNOME per la ritenuta insufficien del quadro probatorio, non altrimenti argomentata, restando di contro responsabile, ad avviso dei giudici del gravame, per il fatto del 29 marzo 2016 (estraneo alle posizioni dei due citati ricorrenti).
6.1. COGNOME Con riguardo a tale ultima contestazione, vale poi rimarcare che già in primo grado erano stati assolti COGNOME (nell’assunto accusatorio, l’asserito consegnatario della sostanza fornita dai COGNOME) e COGNOME (il ritenuto corriere, operante nell’interesse dei COGNOME); e che tali assoluzioni già mettevano in crisi l’intero impianto logico fattuale sul quale riposava l’imputazione in questione, secondo un assetto probatorio divenuto ancor meno solido, sul piano della tenuta motivazionale, se si considera anche la sopravvenuta esclusione del coinvolgimento del COGNOME nelle vicende illecite che riguardavano COGNOME, in origine apprezzata quale chiave di lettura anche dell’episodio in questione, secondo un canone valutativo non più attuale in esito alla sentenza di appello.
In questo contesto, le considerazioni spese dalla Corte del merito nel pervenire in parte qua alla conferma della relativa responsabilità assumono il contenuto delle mere supposizioni (si veda la pagina 17). Venute meno le figure del consegnatario e del corriere delle merce, la prova della transazione illecita questione correlata, in assenza d’altro, a materiale scambio tra sostanza, fornita dal ricorrente, e compenso (pagato da COGNOME, risulta ricostruita dai giudici del merito in via meramente ipotetica: in mancanza d conferme offerte dalle emergenze acquisite, nulla escluderebbe, secondo la sentenza gravata, che lo scambio in questione non possa essere avvenuto “in un momento diverso, non videoripreso dalle telecamere”.
Il che suona apertamente in termini di mera congettura, radicalmente inidonea a supportare il giudizio di responsabilità.
Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riguardo a NOME COGNOME nei termini di cui al dispositivo.
6.2. L’assoluzione di NOME COGNOME decretata in appello, inoltre, fa venire meno il collante che sosteneva a monte il costrutto accusatorio prospettato nei confronti degli altri due ricorrenti, sempre descritti, sin dall’imputazione, quali corrier COGNOME.
Considerate le già prospettate criticità dei singoli momenti probatori apprezzati in sentenza a sostegno della conferma del giudizio di responsabilità reso nei confronti di COGNOME e COGNOME si impone in coerenza l’annullamento con rinvio della decisione
gravata in parte qua per consentire alla Corte del merito di precisare se e che in term l’ipotesi accusatoria possa ritenersi ancora valida, sul piano logico, alla l assoluzione del soggetto per conto del quale l’azione illecita in contestazione stata realizzata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perchè il fatto non sussiste. Dichiara la cessazione della misura cautelare dell’obbligo d applicata a COGNOME NOME e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’ar cod.proc.pen. Annulla la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello Catania.
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Così è deciso, 16/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME PATERADDUSA
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SEZIONE VI PENALE
1 7 FEB 2025