Insolvenza Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione in materia di insolvenza fraudolenta. Il caso riguarda un imputato la cui condanna, confermata in Appello, viene definitivamente sancita a causa della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, che miravano a una non consentita rivalutazione dei fatti. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il procedimento nasce dalla condanna di un soggetto per il reato di insolvenza fraudolenta. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo provata la sua condotta. La difesa dell’imputato, non soddisfatta della decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, contestando la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
Le Argomentazioni Difensive
Nel suo ricorso, l’imputato ha messo in dubbio la concludenza degli elementi probatori posti a fondamento della sua condanna. In particolare, ha contestato l’interpretazione dei giudici riguardo al noleggio di un furgone, sostenendo che si trattasse di un evento sporadico e successivo ai fatti contestati. La difesa ha quindi sollecitato una diversa valutazione delle emergenze processuali, cercando di scardinare l’impianto accusatorio confermato in secondo grado.
Le Motivazioni della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso per Insolvenza Fraudolenta
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta e si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. I giudici supremi hanno osservato che i motivi proposti dal ricorrente non introducevano nuove questioni di diritto, ma si limitavano a reiterare le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Corte di merito, secondo la Cassazione, aveva già analiticamente scrutinato e disatteso tali rilievi con una motivazione “esaustiva”, “corretta” e “logicamente congruente”. La tesi difensiva era stata confutata punto per punto, e la difesa, nel suo ricorso, aveva eluso un confronto critico con le argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a chiedere una semplice rilettura delle prove. Questo tipo di richiesta è preclusa nel giudizio di Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Principio di Diritto
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. Se le motivazioni della Corte d’Appello sono logiche, complete e prive di vizi giuridici, il tentativo di riproporre le medesime censure di fatto si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione chiedendo semplicemente una nuova valutazione delle prove?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un giudice di merito. Un ricorso che si limita a sollecitare una difforme valutazione delle emergenze processuali, già scrutinate dalla Corte d’Appello, è considerato inammissibile.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva questioni di fatto già decise, senza sollevare valide censure sulla corretta applicazione della legge o sulla logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in materia penale?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39831 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39831 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIETRAVAIRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la penale responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di insolvenza fraudolenta;
ritenuto che i motivi di ricorso, che revocano in dubbio la concludenza probatoria degli elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità del prevenuto, reiterano rilievi che la Corte di merito ha analiticamente scrutinato e disatteso con esaustiva motivazione che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica; che i giudici d’appello hanno in particolare confutato (pagg. 2,3) la tesi difensiva di un noleggio del furgone sporadico e postumo rispetto ai transiti contestati con argomenti rispetto ai quali la difesa elude il confronto critico, limitandosi a sollecitare una difforme valutazione delle emergenze processuali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente