Insolvenza Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare per il reato di insolvenza fraudolenta. La pronuncia conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di insolvenza fraudolenta, previsto dall’art. 641 del codice penale. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per contestare la sua colpevolezza e la pena inflittagli.
I Motivi del Ricorso e l’insolvenza fraudolenta
Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre argomenti principali:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava l’affermazione di responsabilità penale, proponendo una lettura dei dati processuali e delle fonti di prova diversa da quella accolta dai giudici di merito.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
3. Eccessività della pena: Si riteneva la sanzione applicata sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
Questi motivi, tuttavia, si scontrano con i limiti strutturali del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo ogni doglianza del ricorrente. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche alla base di questa netta presa di posizione.
Il Ruolo Limitato della Cassazione sulla Valutazione dei Fatti
Il primo e più importante punto chiarito dalla Corte è che il giudizio di Cassazione non consente una nuova valutazione dei fatti. I giudici di legittimità non possono sovrapporre il proprio convincimento a quello dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) né saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con “modelli di ragionamento esterni”. Il loro compito è unicamente quello di verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici evidenti o da errori nell’applicazione del diritto. Nel caso di specie, il ragionamento della Corte d’Appello è stato ritenuto coerente e giuridicamente corretto.
La Motivazione sulle Circostanze Attenuanti e sulla Pena
Anche i motivi relativi alle circostanze attenuanti e all’entità della pena sono stati giudicati inammissibili e manifestamente infondati. La Cassazione ha ricordato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato, come nel caso in esame, con la semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Allo stesso modo, la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Finché la motivazione fornita è congrua e logica, la Cassazione non può intervenire per modificare una pena ritenuta semplicemente “eccessiva” dal ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sul principio cardine della distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorrente ha tentato di ottenere una terza valutazione dei fatti processuali, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse esplicitato in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento, sia riguardo alla colpevolezza per il reato di insolvenza fraudolenta, sia riguardo al diniego delle attenuanti e alla commisurazione della pena. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata adeguata e priva di vizi, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale di condanna. Il ricorso per Cassazione ha successo solo se si denunciano vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione della legge o palesi illogicità nella motivazione. Non è la sede adatta per chiedere ai giudici di “rileggere le carte” e giungere a una conclusione diversa sui fatti. La decisione consolida inoltre la discrezionalità dei giudici di merito nella valutazione delle circostanze e nella quantificazione della pena, a condizione che tale potere sia esercitato con una motivazione adeguata e non contraddittoria.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione delle prove fatta da un giudice di grado inferiore?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né può riesaminare l’attendibilità delle fonti di prova. Il suo compito è verificare la logicità della motivazione.
Per quale motivo è stato respinto il motivo di ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche?
Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva fornito una motivazione esente da illogicità per il diniego, basata sull’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Questo è un criterio ritenuto legittimo dalla giurisprudenza.
Può la Corte di Cassazione ridurre una pena ritenuta eccessiva dal ricorrente?
No, non se il ricorso contesta genericamente l’eccessività. La graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica, ma non può sostituire la sua valutazione a quella del giudice, se quest’ultimo ha applicato correttamente gli artt. 132 e 133 c.p. e ha fornito una motivazione adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 10/03/2023 della Corte di appello di L’aquila, che ha confermato la sentenza in data 16/09/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 641 cod. pen.;
Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di penale responsabilit dell’imputato per il delitto di insolvenza fraudolenta, sulla base di una diversa lettura dei processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prov non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260);
rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il reato d all’art. 641 cod. pen.;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, così come proposto, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME NOME, Rv. 283489);
Considerato che il motivo sulla recidiva risulta privo di correlazione con la sentenz impugnata, visto che tale aggravante non risulta contestata;
Osservato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuant e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercit aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’one argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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Il Presidente