Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25364 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25364 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOMECOGNOME nata a Bari il 30/07/1956
avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22/11/2024, la Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del 08/11/2021 del Tribunale di Belluno con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di € 280,00 di multa per il reato di insolvenza fraudolenta ai danni di NOME COGNOME.
Avverso l’indicata sentenza del 22/11/2024 della Corte d’appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi, con i quali lamenta, rispettivamente: 1) l’«rronea valutazione dei termini dell’atto di querela» (primo motivo); 2) la «ontraddittorietà e illogicità della motivazione» in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, dell’attribuito delitto di insolvenza fraudolenta (secondo motivo); 3) I’«messa valutazione della impossibilità sopravvenuta di adempiere» (terzo motivo); 4) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (quarto motivo).
3. Il ricorso è inammissibile per la preliminare e assorbente ragione che è
stato sottoscritto da un difensore, l’avv. NOME COGNOME non abilitato, in quanto non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Infatti, a norma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, sicché il ricorso
sottoscritto da un difensore non così abilitato è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01, con la quale è stata affermata la portata generale di tale norma ed è stato precisato che essa disciplina non la
legittimazione a proporre ricorso, la quale attiene alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione, ma le modalità di proposizione dell’atto, il che attiene al
concreto esercizio del diritto all’impugnazione, per il quale è richiesta la necessaria rappresentanza tecnica di un difensore iscritto nel menzionato albo speciale).
4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nelle forme
de plano, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., e che la
ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2025.