Insolvenza Fraudolenta: La Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi che regolano il reato di insolvenza fraudolenta, chiarendo quando un ricorso presentato dall’imputato debba essere considerato inammissibile. Questa decisione offre spunti importanti sulla valutazione della prova indiziaria e sui limiti del giudizio di legittimità.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per il reato di insolvenza fraudolenta. L’imputato sosteneva che la qualificazione giuridica del fatto fosse errata, proponendo una versione alternativa degli eventi. La questione è giunta all’esame della Suprema Corte, chiamata a valutare la correttezza della decisione di merito e la fondatezza dei motivi di ricorso.
La Decisione della Corte e l’Insolvenza Fraudolenta
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla valutazione del motivo di ricorso come “meramente reiterativo, schiettamente fattuale e comunque manifestamente infondato”. In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni di diritto nuove o pertinenti, ma si è limitato a riproporre una diversa lettura dei fatti, già ampiamente esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso Respinto
Il fulcro del reato di insolvenza fraudolenta risiede nel proposito, presente fin dall’inizio, di non adempiere a un’obbligazione, nascondendo al contempo il proprio stato di incapacità economica. La Corte d’Appello aveva ritenuto provato questo elemento soggettivo attraverso un’attenta analisi degli elementi indiziari. Il ricorso in Cassazione, invece, tentava di rimettere in discussione tale valutazione fattuale, un’operazione non consentita nel giudizio di legittimità, il quale si concentra sulla corretta applicazione della legge e non sulla ricostruzione dei fatti.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha evidenziato come la decisione impugnata fosse immune da vizi logici e giuridici. I giudici di merito avevano correttamente basato la condanna su “argomenti induttivi seri e univoci”. Questi elementi erano stati ricavati dal contesto complessivo dell’azione e dal comportamento tenuto dall’imputato dopo aver assunto l’obbligazione.
Secondo la Cassazione, da tali circostanze era legittimo desumere il proposito originario di non pagare. L’elemento chiave, correttamente individuato dalla Corte d’Appello, era la dissimulazione dello stato di insolvenza, attuata dall’imputato sin dal momento della stipula del contratto. La condotta successiva ha solo confermato un’intenzione fraudolenta già esistente. La Suprema Corte, quindi, non fa altro che confermare la coerenza e la correttezza del ragionamento seguito nel giudizio precedente, ritenendo superfluo un riesame nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre valutazioni di fatto. Per essere ammissibile, un ricorso deve evidenziare vizi di legge o difetti di motivazione palesi e non limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Dal punto di vista sostanziale, la decisione conferma che la prova del dolo nel reato di insolvenza fraudolenta può essere raggiunta anche attraverso elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. La condotta dell’agente, valutata nel suo complesso, può rivelare in modo inequivocabile l’intenzione iniziale di non onorare il debito contratto, nascondendo la propria reale condizione finanziaria.
Quando un ricorso in Cassazione per insolvenza fraudolenta può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è considerato meramente reiterativo di argomenti già esaminati, basato su contestazioni puramente fattuali e manifestamente infondato, senza sollevare reali questioni di legittimità o vizi di legge.
Come si può provare l’intenzione originaria di non pagare nel reato di insolvenza fraudolenta?
L’intenzione può essere provata attraverso elementi indiziari seri e univoci, come il contesto dell’azione e il comportamento successivo dell’imputato, dai quali si desume che il proposito di non adempiere esisteva fin dalla stipula del contratto, unitamente alla dissimulazione del proprio stato di insolvenza.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 931 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 931 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VISCIANO il 03/03/1961
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di insolvenza fraudolenta, è meramente reiterativo, schiettamente fattuale e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, alla luce delle circostanze di fatto, ha ritenuto la fattispecie contestata integrata in tutti i suoi elemen costitutivi con corretti argomenti logici e giuridici, espressamente disattendendo la versione alternativa offerta dall’imputato (cfr. pp. 2-3 sugli argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento successivo all’assunzione dell’obbligazione da cui poteva desumersi il proposito dell’imputato di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
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