Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34817 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Carpino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d’appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale ha chiesto, in via principale, che il reato venga dichiarato estinto per adempimento dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 641, secondo comma, cod. pen., con «ogni conseguente statuizione», e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso, «emettendo ogni altro conseguente provvedimento»;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/02/2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del 16/06/2022 del Tribunale di Pordenone con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un mese di reclusione per il reato di insolvenza fraudolenta ai danni di NOME COGNOME, titolare di una tabaccheria, per
avere contratto l’obbligazione di pagare la somma di C 900,00 costituente il prezzo dell’acquisto di biglietti “Gratta e Vinci” col proposito di non adempierla.
Avverso la menzionata sentenza del 11/02/2025 della Corte d’appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 641 cod. pen., per avere la Corte d’appello di Firenze erroneamente ritenuto che la consegna di un assegno privo di provvista integrasse il reato di insolvenza fraudolenta.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato costituito dal dolo specifico del proposito di non adempiere l’obbligazione.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al diniego dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’indicato art. 131-bis cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sempre con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve riconoscere che il reato di insolvenza fraudolenta che è stato attribuito al COGNOME è estinto per avere egli adempiuto, prima della condanna, l’obbligazione che aveva contratto.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 641 cod. pen., «’adempimento dell’obbligazione prima della condanna estingue il reato» di insolvenza fraudolenta.
Tale norma è stata costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che l’integrale adempimento dell’obbligazione che estingue il reato, di cui all’art. 641, secondo comma, cod. pen., deve essere disposto e ricevuto «prima della condanna» definitiva e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o di secondo grado e finché non sia stato deciso il ricorso per cassazione,
diversamente dal risarcimento del danno, idoneo a integrare l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., che deve intervenire «prima del giudizio» (Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 284714-01; Sez. 2, n. 23017 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266901-01; Sez. 2, n. 2318 del 13/12/1996, dep. 1997, COGNOME, Rv. 207310, la quale ha argomentato che, secondo la terminologia del codice, si ha «condanna» soltanto quando questa sia contenuta in una sentenza definitiva).
È utile rammentare che l’indicata causa speciale di estinzione del reato è stata collegata all’integrale adempimento dell’obbligazione contratta nell’ottica di ritenere la fattispecie di reato dell’insolvenza fraudolenta come diretta alla tutela esclusiva del patrimonio della vittima, la quale, qualora integralmente risarcita, non può più vantare alcun interesse alla punizione del colpevole. Da ciò consegue che, affinché la causa speciale di estinzione possa operare, il pagamento dell’obbligazione deve essere integrale ed effettivo, oltre che, come si è detto, disposto e ricevuto prima della condanna definitiva.
Nel caso in esame, il difensore dell’imputato ha prodotto la ricevuta di pagamento del bonifico istantaneo di € 900,00 effettuato dal COGNOME il 06/10/2025 in favore della persona offesa NOME COGNOME, dando così prova di avere integralmente pagato le somme delle quali era debitore nei riguardi della stessa persona offesa.
Ricorre, quindi, il presupposto per il riconoscimento dell’estinzione del reato ai sensi del secondo comma dell’art. 641 cod. pen.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per adempimento dell’obbligazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per adempimento dell’obbligazione.
Così deciso il 16/10/2025.