Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1778 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a Noia il 20/11/1946
avverso la sentenza del 14/05/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ìenerale NOME COGNOME la quale, ritenuta la fondatezza del ricorso, ha rilevato la maturazione della prescrizione del reato il 24/02/2022 e ha conseguentemente concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/05/2024, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del 16/09/2015 del Tribunale di Noia con la quale tale Tribunale: 1) dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per essere il reato di insolvenza fraudolenta a lui contestato estinto per intervenuto adempimento dell’obbligazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 641 cod. pen.; 2) condannava l’imputato al pagamento, in favore della persona offesa Autostrade per l’Italia s.p.a., «degli interessi maturati dalla data di accertamento di ogni
singola infrazione sino al soddisfo»; 3) escludeva la rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a.
Avverso la menzionata sentenza del 14/05/2024 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME la parte civile Autostrade per l’Italia s.p.a.RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 641, secondo comma, cod. pen., e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’illogicità della motivazione «in ordine al raffronto tra l’art. 641 co c.p. e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.».
Sotto il primo profilo dell’inosservanza o erronea applicazione del secondo comma dell’art. 641 cod. pen. – a norma del quale «’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato» -, Autostrade per l’Italia s.p.a. lamenta che la Corte d’appello di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che tale adempimento dell’obbligazione, suscettibile di estinguere il reato, sia costituito dal pagamento della sola sorte capitale e, perciò, nella specie, dal pagamento del solo importo dei pedaggi autostradali che non erano stati pagati dall’imputato al momento delle uscite del suo autoveicolo dall’autostrada, laddove lo stesso adempimento, per produrre l’effetto estintivo del reato, avrebbe dovuto essere integrale e avrebbe perciò dovuto comprendere anche gli effetti derivanti dalla mora e dal pagamento degli interessi e della rivalutazione, oltre al risarcimento del danno e, quindi, al rimborso delle spese, comprese quelle legali, considerato il lasso temporale che era decorso tra la contrazione dell’obbligazione e il suo tardivo adempimento e quanto era accaduto durante lo stesso lasso di tempo.
Sotto il secondo profilo dell’illogicità del raffronto tra la causa di estinzione del reato di cui al secondo comma dell’art. 641 cod. pen. e la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui al n. 6) dell’art. 62 cod. pen., la ricorrente deduce che la Corte d’appello di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che il danno da ritardo nel pagamento integrasse un’autonoma richiesta risarcitoria, laddove esso costituiva invece parte integrante dell’obbligazione che deve essere integralmente adempiuta ai fini dell’estinzione del reato de quo, per la determinazione della quale occorrerebbe tenere conto anche degli interessi maturati dal momento della contrazione dell’obbligazione sino al momento del suo effettivo pagamento, insieme a tutte le spese che il creditore abbia dovuto sostenere per ottenere il soddisfacimento del suo credito.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione per avere la Corte d’appello di Napoli confermato sia l’estinzione del reato per intervenuto adempimento dell’obbligazione, sia la condanna dell’imputato al pagamento, in favore della persona offesa, «degli interessi maturati dalla data di accertamento di ogni singola infrazione sino al soddisfo», atteso che quest’ultima condanna certificava in realtà l’insussistenza dell’integrale adempimento dell’obbligazione e, quindi, l’infondatezza dell’affermata estinzione del reato ai sensi del secondo comma dell’art. 641 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il due motivi di ricorso – i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.
La ricorrente afferma che il pagamento che fu effettuato dall’imputato in suo favore era relativo al solo importo dei pedaggi – pari, come è indicato nel capo d’imputazione, a € 342,80 – che non erano stati corrisposti dall’imputato al momento delle uscite del suo autoveicolo dall’autostrada.
Ancorché ciò non risulti espressamente dalle sentenze dei giudici di merito, il fatto che la somma che era stata pagata dall’imputato ad Autostrade per l’Italia s.p.a. non comprendesse né gli interessi da ritardato pagamento né le spese processuali della parte civile risulta, quanto ai primi, dalla condanna dell’imputato a pagare alla persona offesa gli «interessi di mora maturati a decorrere da ciascuna delle violazioni poste in essere sino al momento del soddisfo» e, quanto alle seconde, dall’esclusione della rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile («non vanno invece rimborsate le spese processuali sostenute dalla parte civile»; terza pagina della confermata sentenza di primo grado).
Ciò detto, si deve evidenziare che la Corte di cassazione ha più volte precisato che la causa di estinzione del reato di insolvenza fraudolenta prevista dal secondo comma dell’art. 641 cod. pen. richiede l’integrale effettivo adempimento dell’obbligazione (Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 284714-01; Sez. 2, Sez. 2, n. 1852 del 30/09/2016, dep. 2017, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 23017 del 31/03/2016, Rocca, Rv. 266901-01; Sez. 2, n. 5516 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 4463 del 01/02/1984, COGNOME Rv. 164178-01).
La prima delle sentenze che si sono citate ha evidenziato come la necessità dell’integrale effettivo pagamento dell’obbligazione trovi fondamento nel fatto che la speciale causa di estinzione del reato di cui al secondo comma dell’art. 641 cod. pen. è stata ritenuta «collegata all’integrale adempimento dell’obbligazione nell’ottica di ritenere la fattispecie di reato diretta alla tutela esclusiva
patrimonio della vittima che ove adeguatamente risarcita non può più vantare interesse alla punizione del colpevole».
Venendo alla questione della perciò necessaria integralità del pagamento, la Corte di cassazione ha in proposito specificamente chiarito che l’adempimento integrale «deve ricomprendere anche il risarcimento del danno ed il rimborso delle spese e che solo con il recupero integrale del credito può ritenersi adempiuta l’obbligazione, che nella fattispecie, trattandosi di un adempimento tardivo, avrebbe dovuto riguardare anche gli effetti derivanti dalla mora, dal pagamento degli interessi e della rivalutazione» (così, in motivazione: Sez. 2, n. 1852 del 30/09/2016, dep. 2017, COGNOME, cit. In termini pressocché identici: Sez. 2, n. 5516 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, cit.).
La Corte d’appello di Napoli non ha rispettato tale principio, atteso che, in contrasto con esso, ha ritenuto che l’imputato avesse adempiuto l’obbligazione nonostante tale adempimento non potesse essere ritenuto integrale, come è confermato dal fatto che, come si è visto, lo stesso imputato era stato contraddittoriamente condannato al pagamento, in favore della persona offesa, «degli interessi di mora», oltre che dall’affermata esclusione della rifusione delle evidentemente non rimborsate spese processuali che erano state sostenute dalla parte civile.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili.
Considerato che la costituzione di parte civile di RAGIONE_SOCIALE è intervenuta in epoca antecedente al 30/12/2022 – con la conseguente inapplicabilità del comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., comma inserito dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01) -, occorre disporre il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso il 05/12/2024.