Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41614 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41614 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legg della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato p insolvenza fraudolenta contestato, è privo di specificità poiché ripropone gener stesse censure in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice di merit argomenti giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente del comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’innpugnazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’ecce pena irrogata, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da vi giuridici, anche in considerazione del principio affermato da questa Corte, second necessario che il giudice dì merito, nel motivare il diniego della concessione de attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli r rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tu tale valutazione;
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. come av specie, ove l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto ( particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di leg della motivazione in relazione alla determinazione del risarcimento del danno nei delle parti civili nonché alla sussistenza dei presupposti per il riconos provvisionale immediatamente esecutiva, è manifestamente infondato in quanto non essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzio catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurispr legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la prop la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggett gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il p impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto al del giudice di appello;
‘
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
~I Presidente