Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12858 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12858 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Marano Vicentino il 27/07/1959
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminar del Tribunale di Venezia, all’esito di camera di consiglio fissata a seguito di opposLione dell’indagato, ha disposto, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc pen., l’archiviazione, per particolare tenuità del fatto, del procedimento incardinato a carico NOME COGNOME sottoposto a indagine in ordine al delitto ci cui all’art. 595 cod. pen.
Il procedimento aveva preso le mosse dalla querela di COGNOME COGNOME la cui reputazione sarebbe stata lesa da alcune espressioni profferite da NOME COGNOME nel corso della seduta del Consiglio regionale del Veneto del 12 febbraio 2019 che riguardava “la relazione finale in esecuzione del ma, , ìclato conferito alla Commissione d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema b.5 , r cario in Veneto”.
Il consigliere regionale avrebbe svolto un intervento nel quale – dopo aver evocato “i fatti del Mose e il malaffare collegato” ricordava altre “situaziow poco chiare” e parlava di: “movimenti che riguardano non solo questa realtà, r altri flussi strani di risorse che transitano per il Lichtenstein, Lussemburgo e per dove si muove con grande destrezza qualcuno che normalmente è conosciA2 per avere abbigliamento non sempre consono (che non si veste bene) e che sii ivIalta agisce attraverso delle finanziarie per favorire questi strani intrecci”. Il riferirr lento alla persona offesa sarebbe stato immediatamente percepibile per il gioco di p:COGNOME con il suo cognome (COGNOME) e perché lo stesso ha trasferito i suoi irb: ressi professionali a Malta dove si occupa di investimenti immobiliari e open zioni finanziarie.
Avverso l’indicata ordinanza ricorre l’indagato, tramite il difen sore, proponendo un unico motivo con il quale deduce la violazione della prerogativa della insindacabilità, accordata ai consiglieri regionali dall’art. 122,COGNOME iCI secondo cui i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Lamenta che il giudice avrebbe escluso l’operatività della norma costituflonale con argomenti non condivisibili: l’indagato avrebbe espresso considerazioni 5 fatti non pertinenti alla materia trattata nella seduta del consiglio, 5n voce il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare che il consigliere stava esercitar do le proprie funzioni all’interno dell’organo rappresentativo regionale, commeltando l’attività di controllo e vigilanza della commissione di inchiesta.
Il difensore della persona offesa ha trasmesso una memoria di repl GLYPH alla requisitoria scritta del Procuratore generale.
Deduce che l’indagato avrebbe strumentalizzato, consapevolmenl e o inconsapevolmente, la garanzia riconosciuta dall’ordinamento, per compiere un gratuito attacco personale, che nulla aveva a che vedere né con la funzione E;’i, olta, né con il contesto di riferimento. Difatti il tema della seduta del ccn3iglio riguardava la relazione finale della Commissione d’inchiesta sul sistema ben zario in Veneto e già il riferimento, nell’intervento di COGNOME, al “malaffare del sis;:ema COGNOME” era ultroneo rispetto al tema, ma l’aggiunta di presunti passaggi di nero
da e verso paradisi fiscali erano del tutto disancorato dall’oggetto della r u lione assembleare e mirava solo a colpire NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È preliminare stabilire se l’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto sia o meno impugnabile con ricorso per cassazione.
2.1. Come insegna la Corte costituzionale «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riafferne re la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» (Corte Cost. ord. n. 279 del 2017). Nel medesimo senso si sono espresse le Sezioni Unite: «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubald).
Proprio in ragione della peculiarità dell’istituto, il codice di rito dedi :a una specifica disciplina alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del ‘a :to ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen e, a differenza delle altre ipotesi di archiviin one, riconosce anche all’indagato (non soltanto alla persona offesa) la facol :à di proporre opposizione.
In forza del richiamo contenuto nell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, emesso de plano senza contraddittorio, è nullc negli stessi casi generali indicati dall’art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen.; l’ordindnza, invece, è nulla ex art. 410-bis comma 2, cod. proc. pen. nei casi previsti c a l’art. 127 cod. proc. pen.
Tali cause di nullità possono essere fatte valere soltanto con il me;:zi) del reclamo al Tribunale monocratico di cui al comma 3 del citato art. 410-1)i!: che decide con ordinanza non impugnabile.
2.3. L’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. fissa il principio della tassativil à dei mezzi di impugnazione.
Il codice non contempla impugnazioni diverse dal reclamo e, in parti:;:: lare, non appronta alcun mezzo per consentire all’indagato “opponente” di -e3gire avverso l’ordinanza che, pur indenne da violazioni processuali, abbia disposto l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto invece chE er la
ragione, più favorevole (ad esempio insussistenza del fatto, non averlo commesso e altro), invocata dall’indagato opponente.
L’ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., però, arreca un pregiudizio all’indagato non certo perché la valutazione pregiudiziale sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all’indagato, compiuta in 5;e Je di archiviazione, possa costituire accertamento assimilabile ad una dichiarazione di colpevolezza, ma perché il provvedimento deve essere iscritto nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463 – I:i1) e quindi viene a costituire un fatto potenzialmente rilevante ai fini della abitualità del comportamento quale ragione ostativa ex art. 131-bis, comma quart), cod. pen. L’iscrizione, difatti, rappresenta una «procedura di memorizzazion E! delle pronunzie adottate per tenuità dell’offesa», destinata ad esplicare i suoi 1;:ffetti nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione appena citata e alli n’érno del circuito giudiziario (così in motivazione Sez. U, n. 13681 del 25/02/: 016, Tushaj).
2.4. Per rimediare a questa lacuna, la Corte di cassazione ha fatto ricorsi) allo strumento garantito dall’art. 111 comma 7 Cost.
Si è condivisibilmente affermato che, al di fuori dei casi di cui all’art. 41.-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per via a , ..ione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/.;: 022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284139 – 01; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01; Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, COGNOME, Rv. 285604 – O] ; nello stesso senso Sez. 5 n. 20321 del 11/04/2024, COGNOME, non massimata).
2.5. In conclusione deve ritenersi che l’ordinanza di archiviazione in e;ame sia ricorribile per violazione di legge.
Occorre allora accertare se sussista o meno la violazione di legge dedotta dal ricorrente.
Il motivo che denuncia la violazione dell’art. 122, comma quarto, GLYPH è fondato.
3.1. L’immunità consiliare ex art. 122 Cost. è funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà poi
Sin dalla sentenza n. 81 del 1975 la Corte Costituzionale ha ricollegto la “eccezionale deroga” all’attuazione della potestà punitiva dello Stato, di cui a l’art. 122, quarto comma, Cost., alla particolare natura delle attribuzioni del Con Aglio regionale, “esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite” (ma non “a livello di sovranità”) attraverso l’esercizio di funzioni “in parte disciplinate dall stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia”.
«L’affermazione della insindacabilità delle opinioni e dei voti dei corsiglieri regionali nell’esercizio della funzione di organizzazione interna dell’organo n pn fa che sviluppare coerentemente il parallelismo con le guarentigie dei mer – b i del Parlamento, di cui all’art. 68, primo comma, Cost. in relazione al nucleo essar· ziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi “rappresentativi” dello 3tato e delle Regioni: accanto alla funzione primaria, quella legislativa, ed alla ft. n :ione di indirizzo politico e di controllo, la funzione di autoorganizzazione ?rna, pacificamente riconosciuta al Consiglio regionale al pari che ai due rarri del Parlamento» (Corte. Cost n. 69 del 1985).
Tale parallelismo non giunge però a una totale assimilazione tra le assemblee parlamentari e i consigli regionali «in quanto, diversamente dalle fJr zioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano, Irrfece, nell’esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esp *nono a livello di sovranità» (Corte Cost. sentenza n. 301 del 2007).
La giustificazione razionale della guarentigia di cui all’art. 122, comma quarto, cost., «poggia sulla corrispondenza fra il livello costituzionale della guareritigia stessa, ed il livello costituzionale del tipo di funzioni il cui esercizie , si è eccezionalmente ritenuto opportuno sottrarre al controllo giudiziario. Quellc che la Costituzione ha inteso proteggere, con disposizioni derogatorie rispetto al cDriune regime di responsabilità, è un modello funzionale che essa stessa ha delinea 😮 ed appunto perciò ha potuto valutare meritevole dell’eccezionale protezione» ‘,(orte. Cost n. 69 del 1985).
«Vero è che, come per il Parlamento, così per i Consigli regionali le furzioni costituzionalmente previste non si esauriscono in quella legislativa. Accarite , alla potestà legislativa, di indirizzo, di controllo e regolamentare riservate alle Regioni, il Consiglio regionale esercita (art. 121, secondo comma, Cost.) “le altre furzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi” È questo il modello funzionale, che la disposizione sull’immunità ha per presupposto sistematico, nel senso chE con la guarentigia in esame si è voluto garantire il libero esercizio delle funzioni tipiche ed esclusive riservate al Consiglio regionale, differenziando, per que3t ,), la posizione dei consiglieri regionali da quella dei componenti di tutti gli altri D -gani investiti di funzioni ovviamente diverse» (Corte. Cost n. 69 del 1985).
In sintesi l’eccezionale guarentigia di cui all’art. 122, quarto comma, Ccst. la quale non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determPlEzioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale (tra le altre Corte Cost. sentenze n. 195 del 2007, n. 392 e n. 391 del 1999) ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una fun.:ione tipica, affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative
cui la prima rinvia (cfr. tra le ultime, sentenze n. 332 del 2011, n. 337 de 009, n. 276 e n. 76 del 2001, n. 289 del 1997).
3.2. Nella specie, nel corso della riunione del Consiglio Regionale del n 1iHneto tenutasi il 12 febbraio 2019, è stata presentata la “relazione finale in esecu:ione del mandato conferito alla commissione d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto”, commissione della quale era componente anche l’odierno ricorrente.
L’indagato si è espresso nei termini oggetto di addebito intra moeria, nel corso di un intervento durante una seduta del consiglio regionale, nello svolgimento di un atto tipico in cui si sostanzia l’attività del consigliere regionale, svolta nella sede istituzionale.
È indubbio che l’intervento effettuato da un consigliere nel corso di una m duta del consiglio regionale vada annoverata tra gli atti consiliari tipici, po d’è la discussione, l’esposizione delle idee e delle convinzioni dei compo lenti rappresenta l’espressione più immediata e diretta della funzione dell’Drgano elettivo regionale, tra i cui compiti vanno annoverati anche quelli di vigilanz,:: e di controllo (così Corte cost. n. 332 del 2011).
L’ordinanza impugnata non tiene conto del principio di diritto ,!:opra enucleato, che involge istituti di rilievo costituzionale.
Consegue che il provvedimento deve essere annullato con rinvio per riJOVO giudizio al Tribunale di Venezia – ufficio del giudice per le indagini prelimin5r.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribu le di Venezia.
Così deciso il 12/02/2025