Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9239 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9239 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ARAGONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di AGRIGENTO in difesa di NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME il quale evidenzia le ragioni poste alla base del ricorso e conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di omicidio colposo, ai sensi degli artt. 113 e 589 cod. pen. per avere concorso nella morte di COGNOME NOME il quale, in data 1 ottobre 2017 in Agrigento, mentre percorreva il tratto urbano denominato Passeggiata Archeologica, a causa di una insidia stradale rappresentata da una estesa scarificazione della pavimentazione stradale sul margine destro della carreggiata in corrispondenza del km INDIRIZZO,500-15, aveva perso r-14/c 2 trie il controllo del motociclo che conduceva 1 51:19tva per urtare contro il marciapiede di destra, decedendo a causa delle lesioni che riportava in conseguenza della caduta.
2. Agli imputati COGNOME NOME, quale direttore responsabile del Centro di Manutenzione della società RAGIONE_SOCIALE – ente proprietario del tratto stradale in questione -, COGNOME NOME nella qualità di Capo del Nucleo di Manutenzione e COGNOME NOME, quale Sorvegliante del tratto urbano sopra indicato, veniva contestato di avere, per colpa generica e per inosservanza dell’art.14 C.d.S., omesso di provvedere alla manutenzione e al controllo tecnico dell’efficienza della strada e delle relative pertinenze e, in particolare, di proceder ad una adeguata rappezzatura della pregressa scarificazione del manto stradale di cui in premessa, presente in corrispondenza di un albero ad alto fusto, che si estendeva per lunghezza in metri 4,80 e in larghezza per metri 1,45 a partire dal cordolo del marciapiede, e per non avere predisposto una idonea segnaletica atta ad indicare agli utenti della strada l’esistenza di tale insidia sul manto stradale.
3. La Corte di appello, nel confermare il giudizio di responsabilità degli imputati, escludeva l’esistenza di fattori causali autonomi e indipendenti da sole sufficienti a determinare l’evento, pur riconoscendo efficacia sinergica alla condotta di guida disattenta del motociclista, che non era stato in grado di percepire e di evitare l’insidia stradale. Alla stregua delle risultanze dell’accertamento tecnico / il giudice distrettuale riteneva che la insidia stradale risultasse imprevedibile in quanto la scarificazione si presentava come soluzione di continuità in un tratto privo di anomalie, soprattutto in quanto non segnalato. Riteneva altresì t che non potevano trovare accoglimento le alternative ricostruzioni prospettate dalle difese tecniche degli imputati e del responsabile civile, in quanto il motociclo, prima del sinistro procedeva a velocità moderata, lo stesso possedeva sistemi di ammortizzazione
perfettamente funzionanti e l’evento ebbe a verificarsi in un tratto immediatamente successivo alla anomalia dell’asfalto, la quale interessava buona parte della semicarreggiata di percorrenza.
Escludeva, in particolare, l’esistenza della prova che le tracce di sostanze stupefacenti o alcoliche nell’organismo del conducente potessero avere inciso sulla capacità di reazione dello stesso, ovvero che la scarificazione, presente da oltre due anni, potesse essere ritenuta una insidia prevedibile dall’agente modello in quanto l’anomalia, per connotazioni oggettive, per allocazione sul margine destro della carreggiata e per estensione e profondità, costituiva una insidia occulta o comunque imprevedibile, idonea a determinare la perdita di controllo del motociclo a prescindere dal grado di attenzione riposto dall’utente della strada.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME tramite il proprio difensore di fiducia, affidandosi a otto motivi di ricorso.
3.1. Con il primo deducono vizio motivazionale, per apparenza, contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione quanto alla ricostruzione del sinistro e alla affidabilità dell’accertamento tecnico del consulente del PM. Si assume che ,Tg. 4 mancato un adeguato vaglio delle doglianze espresse nei motivi di gravame e, in particolare ( delle considerazioni tecniche contrapposte dalle difese degli imputati, laddove il giudice di appello, nell’adagiarsi sul considerazioni del consulente COGNOME, non aveva rilevato la intrinseca contraddittorietà delle sue valutazioni nella parte in cui, da un lato, aveva ritenut percepibile dal conducente il pericolo rappresentato dalla scarificazione e, al contennpo i ne aveva riconosciuto la imprevedibilità, d’altra parte onerando la difesa degli imputati della formulazione di una ricostruzione alternativa delle cause del sinistro, in termini del tutto impropri in quanto le difese tecniche delle parti priva avevano correttamente assolto al proprio onere difensivo evidenziando le lacune dell’accertamento e l’impossibilità di porre la carente manutenzione del tratto stradale in rapporto di diretta consequenzialità causale con l’evento, tenuto altresì conto della scarsa illuminazione della sede stradale, certamente non imputabile ai prevenuti. Viene altresì rimarcata la imprudente condotta di guida del conducente, è .. ( ritenuta dallo stesso giudice di merito poco accorta GLYPH la velocità tenuta dal motociclo, che era stata ritenuta moderata, in assenza di qualsiasi approfondimento sul punto.
Con il secondo motivo si deduce vizio motivazionale con riferimento alla mancanza di riscontri concernenti la idoneità della scarificazione a determinare la caduta della persona offesa, in quanto il percorso argomentativo del giudice di
appello aveva del tutto omesso di considerare le caratteristiche tecniche del motociclo, il quale, come da documentazione prodotta, possedeva requisiti di equilibrio e sospensione del tutto adeguati ad assorbire l’avvallamento stradale, così da giustificare la formulazione di ipotesi alternative afferenti al grado d affidabilità fisicA e psichic del conducente, alla velocità e alle condizion ambientali.
Con il terzo motivo di ricorso si assume difetto di motivazione laddove la Corte di appello aveva riconosciuto la causalità della condotta dei ricorrenti anche nel caso in cui il conducente avesse prestato il massimo grado di attenzione, mentre la segnaletica stradale stava ad evidenziare, con il limite di 50 km/h pure in presenza di tratto extra urbano, che l’utente della strada doveva prestare la massima attenzione alla guida, mentre una verifica sulla condotta del conducente, nella specie, era del tutto mancata.
Si deduce altresì difetto di motivazione sulla contestazione concernente la omessa verifica di chi fosse l’effettivo conducente del mezzo, atteso che anche tale circostanza risultava indimostrata e sostenuta acriticamente nella sentenza impugnata.
Con un quinto motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione con riferimento alla omessa verifica della ricorrenza di probabili fattori causali indipendenti, tenuto conto della omessa formulazione di un adeguato giudizio esplicativo.
Con il sesto motivo il difetto di motivazione viene appuntato sulle ragioni per cui la Corte di appello aveva escluso rilevanza causale ad una imprudente condotta di guida del motociclista, determinata da una condizione di alterazione per ebbrezza alcolica o uso recente di sostanze stupefacenti.
Parimenti affetta da carenza motivazionale risulterebbe poi la sentenza impugnata laddove non era stato dato rilievo alla conoscenza della insidia da parte del conducente, in ragione del luogo in cui abitava e del fatto che la scarificazione era presente da circa due anni, elementi fattuali cui non era stato dato alcun riscontro se non attraverso la puntualizzazione della regola cautelare disattesa.
Con l’ultimo motivo si assume il difetto di motivazione con riferimento alla omessa formulazione di un giudizio esplicativo idoneo a rendere certi e incontrovertibili tutti gli elementi fattuali dell’evento e gli anelli causali sequenza eziologica così da consentire di procedere ad un ragionamento controfattuale in presenza di azione omissiva dei prevenuti, nel rispetto dei principi giurisprudenziali sull’acquisizione e la valutazione del sapere scientifico nel processo penale.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso risultano nel loro complesso infondati e vanno disattesi.
2. Il primo motivo è inammissibile dal momento che non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e risulta altresì privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’ impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, sia con riferimento alla ricostruzione del sinistro, come ampiamente documentata dal personale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo e successivamente sottopostcA ad analisi tecnica da parte dei consulenti, sia con riferimento al riconoscimento di un diretto rapporto eziologico tra la presenza della scarificazione al suolo e la perdita di controllo del motociclo, sia con riferimento alla descrizione dello stato dei luoghi, dell’assenza di una idonea segnaletica che preavvertisse l’utente della strada della presenza della scarificazione, resa ancora più pericolosa dalla insufficiente illuminazione stradale.
I giudici del doppio grado hanno compiutamente rappresentato come /dagli esiti della consulenza tecnica del PM l la rilevante lesività a carico degli occupanti della motocicletta non era stata determinata dalla velocità di guida, contenuta nei limiti previsti per quel tratto di strada, ma dal sobbalzo del motociclo in corrispondenza della scarificazione e del rigonfiamento dell’asfalto, che aveva influito sulla direzione di marcia del mezzo che aveva finito per impattare contro il marciapiede laterale, mentre il conducente finiva per urtare il materiale lapideo dello stesso. La distanza tra scarificazione (della lunghezza di circa 5 metri) rispetto al luogo dell’impatto (circa 24 metri), la profondità della stessa (due centimetri) e le successive tracce di scarrocciamento al suolo della moto rendevano contezza, secondo la valutazione del consulente, fatta propria dai giudice di merito, dello f 17 stretto rapporto causale tra anomalia stradaleo i. te evento lesivo.
In relazione a tale ricostruzione degli anelli causali del sinistro, motivata i termini logici dai giudici di merito, la difesa dei ricorrenti si limita a ripro
censure meramente avversative, già adeguatamente considerate e disattese con percorso argomentativo privo di lacune o contraddizioni.
2.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, tra loro connessi, prospettano un difetto motivazionale per non essere stata adeguatamente valutata la prospettazione difensiva concernente le caratteristiche tecniche del motociclo, che si assume essere del tutto idonee a fronteggiare le anomalie dell’asfalto e la possibilità di evitare il sinistro utilizzando la massima attenzione imposta dalle condizioni ambientali e dai limiti di velocità.
Peraltro anche su tali rilievi la motivazione dei giudici di merito esiste e non risulta manifestamente illogica, avendo i giudici di merito evidenziato come le caratteristiche dell’asfalto (avvallamenti e sconnessioni) in prossimità del margine destro della sede stradale avessero provocato il sobbalzo e la proiezione del veicolo in direzione del marciapiede, contro il quale aveva colliso la ruota della motocicletta e che tale dinamica era compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo; del resto la incapacità da parte del conducente di fronteggiare l’insidia stradale, secondo la Corte, doveva essere ritenuta una mera concausa del sinistro, in quanto l’anomalia stradale presentava caratteri di insidiosità e imprevedibilità per il fatto di inserirsi, senza segnalazioni, lungo un tracciato uniforme e, d’altronde, non ricorreva alcuna altra plausibile ricostruzione alternativa delle cause del sinistro.
2.2. Il quarto motivo è inammissibile in quanto prospetta argomenti del tutto congetturali e risulta privo delle ragioni di diritto su cui si fonda la deduzione.
2.3. Il quinto motivo è inammissibile in quanto prospetta possibili decorsi causali alternativi ma non si confronta, se non in termini del tutto generici, con gli argomenti utilizzati dal giudice di merito per sostenere, quale causa del sinistro, l’anomalia del manto stradale.
2.4. Anche in relazione alla condizione di alterazione del conducente i giudici di merito hanno evidenziato, alla stregua delle considerazioni svolte dai consulenti L7 ,1.4t – d tecnici, come le stesse non possano avere EM1t alcun rilievo sulla capacità del conducente di fronteggiare l’insidia stradale, in ragione della minima percentuale riscontrata nell’organismo della persona offesa e degli effetti che la sostanza rinvenuta (cocaina) avrebbe potuto svolgere sull’attenzione. Il sesto motivo di ricorso è, pertanto, parimenti inammissibile.
2.5. Il settimo motivo di ricorso è privo delle ragioni di diritto che lo sorreggono e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, sulla scorta delle considerazioni del consulente tecnico, ha riconosciuto la obiettiva insidiosità della anomalia stradale, la cui imprevedibilità era strettamente collegata all’apparente uniformità e corretta manutenzione della sede stradale e all’assenza
di delimitazione o di segnalazione della porzione di asfalto caratterizzato da anomalie.
2.6. Infondato è infine l’ultimo motivo di ricorso. Del tutto correttamente la Corte appello ha escluso, ai fini del giudizio di responsabilità, la ricorrenza di altern ricostruzioni causali pure prospettate dalla difesa del ricorrente (caso, fortuito, condot assorbente del conducente), in presenza di una causa originaria, comunque, riconducibile al comportamento colposo degli imputati. Va al tal proposito ribadito i costante insegnamento del S.C. secondo cui, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa capace di inficiare di caducare la prima non può essere affidata ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi, alla stregua delle risultanze processuali, di elementi che la rendano “hic et nunc” concretamente probabile (Sez.4, n.15558 del 13/02/2008, Maggini, Rv. 239809-01). Invero fin tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell’evento, purché ciascuna tra esse sia, come nella specie, riconducibile all’agente e possa essere esclusa l’incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (sez.4, n.22147 del 11/02/2016, Morini, Rv.266858). A tali conclusioni i giudici di merito sono pervenuti mediante una corretta interpretazione del sapere scientifico introdotto nel presente giudizio.
I ricorsi vanno pertanto rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.