Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43233 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43233 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pontremoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Udito l’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, anche in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE Rovigo per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte che deposita.
Udito l’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni che deposita.
Lette le conclusioni scritte depositate dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Roma, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per la parte civile RAGIONE_SOCIALE, che conclude per la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che si è riportato al r chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/10/2022, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannava NOME COGNOME, all’epoca dei fatti Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
settentrionale, in ordine alla contravvenzione di cui all’articolo 9, comma 1, del d. Igs. 202/2007, così riqualificata l’originaria contestazione di cui all’articolo 452-bis cod. pen., pena di euro 8.000,00 di ammenda, con pena sospesa.
2. Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, lamentando:
2.1. Con il primo motivo, la violazione di norma processuale prevista a pena di nullità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, lett. c) c.p.p., con riferimento alla mancata correlazione tra l’imputaz contestata e la sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 521 e 522 c.p.p., laddove la responsabilità de ricorrente è stata affermata nei termini di cui all’art. 113 c.p., norma non oggetto contestazione, in cooperazione colposa con altri soggetti non imputati nella contravvenzione di inquinamento ambientale prevista dall’art. 9 del d.l.gs. n. 202/2007, per la quale è stata disposta la condanna in luogo RAGIONE_SOCIALE‘originaria contestazione di inquinamento ambientale doloso previsto dall’art. 452-bis c.p., nonché violazione del diritto di dife rilevante ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., a causa RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione giuridica de contestato avvenuta “a sorpresa” ed in modo imprevedibile, anche con riferimento alla mancata rimessione in termini per definire il procedimento con l’oblazione.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘Udienza Preliminare, ritenendo il fatto contestato – spandimento degl idrocarburi nella limitatissima area sopra descritta – non tipico ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 452-bis c. sussumeva nella diversa fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 9 d.lgs. n. 202/2007 dichiaratamente riconducendo tale operazione di mutamento radicale del fatto ad una mera riqualificazione giuridica.
La fattispecie contravvenzionale individuata dal giudicante prevede quale specifico soggetto attivo «il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera» e «nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione» risultano punibili anche «i membri RAGIONE_SOCIALE‘equipaggio, il proprietario e l’armatore RAGIONE_SOCIALEa nave». Il Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Sist RAGIONE_SOCIALE è stato condannato in cooperazione colposa con NOME COGNOME e NOME COGNOME (soggetti succedutisi quali proprietari del relitto in questione), malgrado nel capo imputazione non fosse neppure descritta la condotta dai medesimi posta in essere, essendo la loro posizione stata, in precedenza, archiviata.
Evidenzia conclusivamente il ricorrente come ci si trovi di fronte ad una modifica RAGIONE_SOCIALEa struttura materiale RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, posto che la variazione RAGIONE_SOCIALEa regiudicanda ha investito i fatto, e non solo il nomen iuris ad esso attribuito, concretizzando una vera e propria immutatío libelli. Tale modifica materiale RAGIONE_SOCIALE‘imputazione era del tutto imponderabile, e come tale ha determinato un evidente pregiudizio effettivo alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la c strategia argomentativa e probatoria è stata addirittura fuorviata dall’intervenut archiviazione di COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME Le conseguenze di tale imprevedibilità sono altrettanto chiare: la difesa non è stata messa nella condizione di approntare in modo adeguato la propria strategia rispetto all’attività dei terzi intranei, e non ha potuto svolgere alcuna iniz
(argomentativa o probatoria) in ordine alla tipicità e alla rilevanza RAGIONE_SOCIALE condo implicitamente ascritte (in realtà archiviate) a COGNOME e COGNOME.
Inoltre, avendo l’imputato optato per il rito abbreviato, la modifica dei connota RAGIONE_SOCIALE‘accusa (sia pure in bonam partem) ha determinato un’indebita preclusione in ordine alla possibilità di chiedere (ed ottenere) l’estinzione del reato beneficiando RAGIONE_SOCIALE‘ist RAGIONE_SOCIALE‘oblazione.
2.2. Con il secondo motivo censura:
2.2.1. violazione di legge rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, lett. b) c.p.p.: er applicazione a soggetto non previsto dalla norma RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 d.lgs. n. 202/2007, fattispeci a doppia tipizzazione soggettiva, prevedendo un reato proprio in relazione al quale il legislatore ha altresì selezionato gli eventuali cooperanti.
L’art. 9 del d.lgs. RAGIONE_SOCIALE n. 202/2007, rubricato “inquinamento colposo”, nel prevedere la punibilità RAGIONE_SOCIALE violazioni colpose RAGIONE_SOCIALE‘art 4 – il quale, a sua volta, codifica il di sversare o di causare lo sversamento di idrocarburi in RAGIONE_SOCIALE – delimita doppiamente l’ambito dei soggetti attivi del reato, selezionandone autori propri e concorrenti, in derog agli istituti del concorso di persone nel reato e RAGIONE_SOCIALEa cooperazione colposa.
La fattispecie codifica infatti una contravvenzione propria del Comandante RAGIONE_SOCIALEa nave, selezionando, con l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEo specifico avverbio “nonché”, anche la platea dei concorrenti eventuali: membri RAGIONE_SOCIALE‘equipaggio, proprietario RAGIONE_SOCIALEa nave, armatore, i quali sono individuati come responsabili unicamente «nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione».
Chiaro ed esplicito l’intento di selezione dei concorrenti/cooperanti perseguito nell’incriminazione degli sversamenti provenienti dalle navi: qualora il legislatore no avesse finalizzato la previsione RAGIONE_SOCIALE predette clausole di concorsualità alla selezione degli autori, anche eventuali, del reato, in senso limitativo del concorso e RAGIONE_SOCIALEa cooperazione RAGIONE_SOCIALE‘extraneus nella contravvenzione, la loro specificazione risulterebbe inutilmente pleonastica, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa generale applicabilità – sia consentita la chiosa superflu – RAGIONE_SOCIALE norme in materia di concorso di persone nel reato.
Per tali ragioni, deve essere esclusa in radice l’attribuibilità soggettiva de contravvenzione a NOME COGNOME, per essere il Presidente deii’RAGIONE_SOCIALE soggetto non individuato quale concorrente eventuale dalla fattispecie.
2.2.2. violazione di legge rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, lett. b) c.p.p.: er applicazione degli artt. 2,4 e 9 d.lgs. 202/2007 per essere la fattispecie rivolta alle navi e ai relitti. Mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione ex art. 606, l e) c.p.p. in punto di riconduzione del fatto alla fattispecie di cui all’art. 9 d.lgs.202/2 relazione alla ritenuta classificazione RAGIONE_SOCIALEa motonave ex RAGIONE_SOCIALE B quale relitto.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 let. b) c.p.p. in relazione all’inosservanza e all’erronea applicazione degli artt. 40 c.p., 6 e 8 I. 84/1994, 11 e 12. I. 979/1982, 47, 54 e 73 cod.nav. e RAGIONE_SOCIALE altre disposizion
rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE competenze RAGIONE_SOCIALE‘autorità di sistema portuale norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa indicata legge penale. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 178, co. 1, lett. c), e 546 c.p.p. no carenza assoluta di motivazione risultante dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (con riferimento all’art. 606, let. b), c) ed e), c.p.p. in relazione all’omessa pre considerazione RAGIONE_SOCIALE decisive argomentazioni difensive RAGIONE_SOCIALE esposte RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALE di discussione e nella memoria depositata in data 21 luglio 2022 con riferimento alle competenze RAGIONE_SOCIALE e ai RAGIONE_SOCIALE poteri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘autorità di sistema portuale. Contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa motivazione rilevante ex art. 606, lett. e), risultante dal testo del provvedimen nonché da atti del processo specificamente indicati nel presente motivo.
Secondo la sentenza impugnata, il Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sarebbe titolare di una posizione di garanzia estesa alla tutela di beni giuridici eterogenei e non previamente individuabilil coincidente con il dovere di presidiare qualunque rischio verificabile ambito portuale, e specificamente il rischio ambientale.
In realtà, sia la posizione di garanzia che la regola cautelare vengono individuate attraverso un processo creativo condotto ex post e non come invece affermato a più riprese da Questa Cortei mediante la ricognizione di poteri e regole modali preesistenti al fatto.
La fonte di tale ampia e indiscriminata posizione di garanzia è rinvenuta dal Giudice nella propria interpretazione di talune norme RAGIONE_SOCIALEa L. 84/1994, e segnatamente quelle relative al rinnovo RAGIONE_SOCIALEa concessione e alla omessa dichiarazione di decadenza RAGIONE_SOCIALEa stessa.
In realtà, non soltanto il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale, accordato a MSR, nonché l’ascritta omessa dichiarazione di decadenza (o di revoca) risultano totalmente ininfluenti nella dinamica del fatto ascritto, ma le richiamate disposizioni normativ diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non sono idonee a configurare in capo al Presidente di RAGIONE_SOCIALE alcuna posizione di garanzia.
La mancanza di un obbligo RAGIONE_SOCIALE di garanzia RAGIONE_SOCIALE in capo al presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deriva direttamente dalla tassativa ripartizione di competenze in materia di tutela ambientale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, alla quale sono legislativamente demandate le competenze in materia di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente marino.
Del tutto RAGIONE_SOCIALE erroneamente il Giudice, esaminando la ripartizione di competenze in materia di inquinamento RAGIONE_SOCIALE acque tra RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e I’RAGIONE_SOCIALE, ritiene RAGIONE_SOCIALE che, mentre la prima, ai sensi degli artt. RAGIONE_SOCIALE 11 e 12 L. 979/1982, sarebbe deputata ad intervenire solo in situazioni di emergenza o, addirittura, di urgenza, per prevenire o circoscrivere gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento mari imminente o già prodotto, I’RAGIONE_SOCIALE risulterebbe onerata di un analogo dovere d’intervento, in via ordinaria, nell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE concessioni e nel controllo RAGIONE_SOCIALE attività portu diretta a scongiurare i possibili danni provocati da qualsiasi fonte inquinante ch insista nella circoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘area portuale.
Al contrario, le competenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, invocate dall’art. 14 L. 84/1994, vengono, in primis, declinate dalla RAGIONE_SOCIALE L. 979/1982, agli artt. RAGIONE_SOCIALE 11 e 12, che rispetto alla normativa di RAGIONE_SOCIALE cui RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE legge 84/94, in RAGIONE_SOCIALE quanto rivolta a disciplinare specifici aspetti attinenti alla competenza in tema RAGIONE_SOCIALE di tutela ambientale, costituisce lex specialis e, pertanto deve RAGIONE_SOCIALE ritenersi prevalente. L’intervento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in situazioni d emergenza è infatti disciplinato autonomamente dal co. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 I. 979/1982, mentre gli stessi artt. 11 e 12 disciplinano poteri di intervento esercitabili in ogni ca inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento RAGIONE_SOCIALE acque del RAGIONE_SOCIALE causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte.
In particolare, all’emanazione RAGIONE_SOCIALEa diffida prevista dall’art. 12 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 979/1982 consegue, nel caso di inerzia del destinatario, uno specifico dovere di attivazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale deve fare “eseguire le misure ritenut necessarie per conto RAGIONE_SOCIALE‘armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute”. Le modalità di attivazione per i casi d’urgenza sono individuate nel successivo comma 3 RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione di legge. Nel caso riguardante la RAGIONE_SOCIALE, parte dei predetti poteri, in particolare quello di diffida, sono stati effettivamente a dall’AM, a partire dal 4 ottobre 2017.
D’altra parte, lo stesso art. 73 c.n. assegna all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche le competenze in materia di rimozione dei relitti, ove essi costituiscano un intralcio, come nel caso di specie, la navigazione.
Viene in rilievo, infine, l’art. 135 comma 2 del d.lgs. n. 66/2010 (“Codice RAGIONE_SOCIALE‘ordinament militare”), a mente del quale il RAGIONE_SOCIALE eserci poteri di controllo in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento mari ivi compresi l’inquinamento da navi e da acque di zavorra, l’inquinamento da immersione di rifiuti, l’inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi mari l’inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e RAGIONE_SOCIALEa biodiversità; c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni materia di tutela RAGIONE_SOCIALE acque dall’inquinamento e di gestione RAGIONE_SOCIALE risorse idriche se dal stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero». Nessun dubbio, allora, residua in merito all’individuazione nella RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Ent competente in materia di inquinamento causato dai relitti.
Inoltre, ammesso e non concesso che la RAGIONE_SOCIALE fosse tenuta ad intervenire nelle sole situazioni straordinarie e di urgenza, non v’è dubbio che, secondo le stesse affermazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, tali presupposti sussistessero nel caso di specie.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore, la valutazione degli aspetti tecnici RAGIONE_SOCIALE‘attivi demolizione del RAGIONE_SOCIALE relitto e dei correlati rischi per l’ambiente marino competeva alla
RAGIONE_SOCIALE e non all’RAGIONE_SOCIALE, competente unicamente per la concessione RAGIONE_SOCIALE‘area portuale funzionale alla predetta attività.
A conferma RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa ripartizione normativa RAGIONE_SOCIALE competenze sopra delineata, non residuano dubbi in merito al concreto ruolo rivestito dalla RAGIONE_SOCIALE – in conformità alla competenza ad essa espressamente attribuita dal legislatore in materia di tutela ambientale – nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa vicenda di cui trattasi, o predetto Ente ha:
analizzato a più riprese il piano di demolizione del relitto e le varie procedu antinquinamento approntate da RAGIONE_SOCIALE;
esercitato, numerose volte, il proprio potere di diffida, specificamente dedicato dalla I 879/1982 all’inquinamento RAGIONE_SOCIALE acque, anche accidentale, da idrocarburi;
-svolto il ruolo di vigilanza sull’attività posta in essere da RAGIONE_SOCIALE, comunicando con I’RAGIONE_SOCIALE e trasmettendo all’RAGIONE_SOCIALE i carteggi ritenuti rilevanti.
L’AM resterà, poi, interlocutore di RAGIONE_SOCIALE anche dopo che I’RAGIONE_SOCIALE aveva disposto il sequestro d’urgenza del relitto. Anzi, proprio la continua corrispondenza tra i predetti Ent ed il proprietario, conferma il riparto di competenze nella materia che ci occupa, del tutt negletta dal Tribunale, benché fosse stata ampiamente sottoposta al Giudice in sede di discussione e nella memoria depositata il 21 luglio 2022.
La motivazione è, altresì, del tutto carente nella parte in cui, genericamente, richiama, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa posizione di garanzia del Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la sua titolarità di ampi poteri di spesa, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘AM, la quale, opina la sentenza, pur volendo agire non ne disponeva.
Ad ulteriore conferma RAGIONE_SOCIALEa ripartizione di competenze più volte ribadita, che in una vicenda successiva e del tutto analoga a quella RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, dopo aver attivato, nell’ottobre 2022, il potere di diffida ai sensi degli artt e. 12 L. 979/1982 nei confronti del proprietario del relitto motopesca “LUGARAIN”, affondato ad RAGIONE_SOCIALE 11 miglia nautiche dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ritenuto pericoloso per l’ambiente marino in relazione agli idrocarburi presenti a bordo, ha richiesto a competente RAGIONE_SOCIALE la copertura dei fondi necessari all’intervento di aspirazione RAGIONE_SOCIALE predette sostanze dalle casse carburante.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge rilevante ex art. 606 let. b c.p.p.: erronea applicazione degli artt. 40, 41, 43, 113 c.p. e 9, dIg.s n. 202/2007, co riferimento all’individuazione di una condotta omissiva, all’affermata causalità giuridica t l’omissione contestata e l’evento e alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa (nella misura oggettiva e soggettiva); nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 178, col, let c) e 546 c. nonché carenza assoluta di motivazione risultante dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (con riferimento all’art. 606, let. c) ed e), c.p.p in relazione all’omessa pres considerazione RAGIONE_SOCIALE decisive RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive RAGIONE_SOCIALE esposte in RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALE di discussione e nella memoria RAGIONE_SOCIALE depositata in data 21 luglio 2022 in merito alla ritenuta
RAGIONE_SOCIALE
inerzia del presidente RAGIONE_SOCIALE‘ADSP e RAGIONE_SOCIALE‘eziologia di RAGIONE_SOCIALE tale condotta rispetto al ritenuto sversamento, nonché contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine ai medesimi punti, risultante sia dal testo del provvedimento che dagli specifici atti richiamati nel motivo gravame; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione al sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 co. 1, lett. e) in merito alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta, del nes causalità e RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui all’art. 9 d.lgs. 202/2007.
Dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in tema di attribuibilità soggettiva all’imputato RAGIONE_SOCIALE contravvenzione propria del Comandante RAGIONE_SOCIALEa nave, NOME COGNOME, preso atto RAGIONE_SOCIALE‘inerzia del proprietario del relitto, avrebbe dovuto sostituirvisi prima nella bonifi poi nella demolizione del relitto. La sentenza descrive, poi, l’obbligo di bonifica ricorren all’individuazione del comportamento alternativo lecito nell’aspirazione degli idrocarburi interni al relitto.
Le premesse su cui si fonda il ragionamento esposto dal GUP di RAGIONE_SOCIALE, infatti, sono fondate su una ricostruzione dei fatti parziale e contraddittoria, che trascura numerosi elementi cruciali e decisivi sottoposti dalla difesa nell’ambito del giudizio di primo gra Sotto questo profilo, come si vedrà, la sentenza incorre altresì in un evidente travisamento del fatto, allorché attribuisce alla sola attivazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ogni azio ritenuta idonea ad evitare l’inquinamento marino.
Il primo e cruciale punto risolto dal GUP di RAGIONE_SOCIALE investe la causalità giuridica, affermata nel caso di specie con il ricorso alla forma partecipativa RAGIONE_SOCIALEa mancata attivazione del dovere di sostituirsi al proprietario nella bonifica. Nondimeno, il pri segmento rilevante RAGIONE_SOCIALEa condotta retroagisce nella sentenza alla delibera di rinnovo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE demaniale o RAGIONE_SOCIALE al mancato esercizio del potere di dichiarare la revoca/decadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione, RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE cui RAGIONE_SOCIALE attivazione sarebbe RAGIONE_SOCIALE conseguita la necessità RAGIONE_SOCIALE di intiRAGIONE_SOCIALE al decaduto concessionario lo sgombero RAGIONE_SOCIALE‘area e, in caso di sua inerzia, provvedervi I’RAGIONE_SOCIALE d’ufficio.
Opina sul punto il ricorrente che altro è il mancato rinnovo e altro è la fattispecie tipizz di decadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione demaniale, che “può” essere RAGIONE_SOCIALE dichiarata solo RAGIONE_SOCIALE a fronte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE riscontrata RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE dei presupposti tassativamente indicati dall’art.47 del Codice Navigazione.
Quanto all’evento, poi, nonostante i numerosi sopralluoghi eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE ed elogiati dal GUP di RAGIONE_SOCIALE, prima e dopo l’apposizione RAGIONE_SOCIALEa prima fila di panne galleggianti antinquinamento, ed intensificati a partire dal 6 luglio 2018, l prima RAGIONE_SOCIALE aspirazione si rese necessaria solo il 12 febbraio 2019, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore cedimento del relitto. La RAGIONE_SOCIALE segnalava, infatti, all’RAGIONE_SOCIALE il 12/02/2019 che, da un sopralluogo eseguito in pari data, era stata rilevata la fuoriuscita di sostanze oleose dall’interno del relitto, rimaste confinate all’interno RAGIONE_SOCIALE pa posizionate in data 6/04/2018. Di tale avvenimento I’AM notiziava RAGIONE_SOCIALE anche COGNOME e COGNOME, nei cui confronti reiterava le prescrizioni impartite con le precedenti diffide (
note RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 12/02/2019 e del 13/02/2019 al1.23). L’evento, pertanto, può essere collocato soltanto in tale data.
Posto che il periodo di vigenza RAGIONE_SOCIALEa concessione, relativo al terzo ed ultimo rinnovo, era integralmente spirato il 31 marzo 2018, è evidente come i rinnovi RAGIONE_SOCIALEa licenza demaniale non abbiano rivestito alcuna rilevanza nell’eziologia RAGIONE_SOCIALE‘evento attribuit all’imputato.
A ciò si aggiunga un’altra dirimente circostanza: la RAGIONE_SOCIALE stazionava nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dal 2009 (ben cinque anni prima RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Presidente conferito a NOME COGNOME), il periodo concessorio è durato complessivamente meno di un anno, nel corso e successivamente al quale il proprietario non ha mai ottemperato alle prescrizioni impartitegli, dapprima, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, a partire da 30/03/2018, dall’RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione è, sul punto, sia mancante RAGIONE_SOCIALE che contraddittoria: manca di punti decisivi RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE percorso RAGIONE_SOCIALE logico RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE è RAGIONE_SOCIALE viziata RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE selezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE informazioni probatorie rilevanti.
Sul piano RAGIONE_SOCIALEa colpa, poi, il Giudice di prime cure colloca le condotte RAGIONE_SOCIALE ascritte all’imputato «nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE incapacità amministrativa», ritenendo che la sua azione «tardiva e inefficace, sia stata mossa fa scarsissimo senso di responsabilità», non prendendo posizione sulla classificazione di tale comportamento nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘imperizia o RAGIONE_SOCIALEa negligenza, entrambe richiamate in sentenza (p.68). Sebbene nello stesso punto RAGIONE_SOCIALEa motivazione venga richiamata apoditticamente la violazione di regole cautelari anche in parte specifiche, nessuna regola modale viene invocata dal Giudice di prime cure a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘individuato comportamento alternativo lecito RAGIONE_SOCIALE‘aspirazione dei liquidi dalle stive e dai serbatoi del relitto.
A base RAGIONE_SOCIALEa sua argomentazione, il giudice porta la relazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, ma nel così fare incorre in un evidente travisamento di prova, riferendo le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘ingegnere alla relazione preliminare laddove sono riferibili alla relazione definitiva del dicembre 2018.
Il ricorrente evidenzia come solo nell’ottobre 2018 I’RAGIONE_SOCIALE riceveva i disegni RAGIONE_SOCIALEa nave dal registro navale turco, in assenza dei quali sarebbe stato impossibile redigere un piano di aspirazione – da eseguirsi su un relitto spezzato a metà, oggetto di sequestro preventivo richiesto dall’RAGIONE_SOCIALE, che di fatto ne impediva l’accesso a chiunque, e rispetto al quale non si conosceva l’ubicazione RAGIONE_SOCIALE casse carburante né la presenza di eventuali combustibili pericolosi – che non comportasse dei rischi.
La sentenza non si confronta con le prove acquisite e sottoposte al Giudice dalla difesa, in particolare con i verbali degli incontri tenutisi dinanzi alla Prefettura di RAGIONE_SOCIALE discutere RAGIONE_SOCIALEa situazione NOME..
Un ulteriore profilo di censura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata riguarda, infatti, il mancato accertamento di tutti gli elementi strutturali del rimprovero colposo: nessun punto RAGIONE_SOCIALEa motivazione impugnata spiega quale diverso comportamento sarebbe stato esigibile da
un Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE moRAGIONE_SOCIALEo nella determinata situazione, né, poi, cosa avrebbe dovuto fare di più l’agente concreto COGNOME.
La sentenza ha trascurato il ruolo, determinante nell’agire di NOME COGNOMECOGNOME esplicato dall’incertezza normativa emersa nell’ambito dei tavoli istituzionali, dall’agire simultan di più amministrazioni, dalla situazione del tutto peculiare ed insolita in cui l’agente s per la prima volta, trovato a dover intervenire, su indicazione di altra amministrazione.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale ex art. 606 co. 1 lett. b.) c.p.p. in relazione agli artt. 4 e 9 d.l 202/2007 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 co. 1 lett. e), in ordine alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ele oggettivo previsto dalla fattispecie di cui all’art. 9 d.lgs. n. 202/2007 in termi sversamento. Mancanza assoluta RAGIONE_SOCIALEa motivazione in punto di accertamento e rilevanza penale del ritenuto sversamento.
Manca integralmente, nella motivazione del Giudice, la descrizione e collocazione del momento in cui l’idrocarburo si sarebbe in concreto versato nelle acque del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Nessuna argomentazione viene spesa dalla sentenza impugnata per definire lo sversamento in concreto asseritamente verificatosi. Il GUP di RAGIONE_SOCIALE si limita a collocare temporalmente l’insorgenza RAGIONE_SOCIALEa posizione di garanzia, ma non individua in alcun punto RAGIONE_SOCIALEa motivazione il momento consumativo del reato; laddove il capo d’imputazione collocava la condotta ascritta ad RAGIONE_SOCIALE a partire dal 27 ottobre 2017, il primo sversamento di idrocarburi veniva segnalato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 12/02/2019.
Che lo sversamento punito dall’art. 9 cit. debba essere considerato nella sua concreta manifestazione lesiva è confermato anche dal considerando 2 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, che, come ricordato ne motivo II di ricorso, si rivolge agli scarichi di sostanze inquinanti «senza che alcun azione correttiva sia intrapresa».
Chiaro, allora, che, non essendosi verificato nel caso di specie alcuno sversamento non fronteggiato da un’azione correttiva, ovverosia non trattenuto dalle panne antinquinamento ed eliso dalle aspirazioni disposte, il fatto non raggiunge la soglia di tipicità richiesta RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contravvenzionale ascritta a NOME COGNOME.
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura violazione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE ex art. RAGIONE_SOCIALE 606. lett. b.) c.p.p. in relazione all’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 442 c.p.p. per la ridu nella misura di un terzo RAGIONE_SOCIALEa pena applicata per la contravvenzione di cui all’art. 9 d.lgs. n. 202/2007 anziché RAGIONE_SOCIALEa metà, come invece previsto dall’art. 442 co. 2.
Il GUP di RAGIONE_SOCIALE, dopo aver determinato la pena base in Euro 27.000 di ammenda, riducendola ex art. 62, n. 6 c.p., ad Euro 18.000 e, ulteriormente, ad Euro 12.000 per effetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, ha applicato la diminuente per il rito di un terz giungendo alla pena finale di Euro 8.000 irrogata con la sentenza (p.72). Qualora il Giudice
di COGNOME prime RAGIONE_SOCIALE cure RAGIONE_SOCIALE avesse RAGIONE_SOCIALE applicato RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE diminuente processuale al RAGIONE_SOCIALE reato contravvenzionale nella sua esatta estensione, la pena comminata sarebbe stata pari ad Euro 6.000 di ammenda. Nessun dubbio, allora, sull’erronea quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pena irrogata con la sentenza impugnata.
Il ricorrente censura altresì la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 co. 1 lett. e), RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in relazione determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il Giudice di prima cura, pur dando atto del ruolo significativo rivestito dal COGNOME nell’aspirazione dei liquidi inquinanti e nella rimozione del relitto nonché de straordinarietà RAGIONE_SOCIALE‘operazione richiestagli, ha ritenuto di determinare la pena base in misura prossima al massimo edittale (stabilito in Euro 30.000), sul presupposto del significativo grado RAGIONE_SOCIALEa colpa e RAGIONE_SOCIALEa consistenza del danno causato all’ambiente, senza considerare il ruolo determinante rivestito dal COGNOME nella risoluzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda NOME, RAGIONE_SOCIALEa cui straordinarietà da atto anche la sentenza impugnata.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. c) RAGIONE_SOCIALE ed e) c.p.p. con RAGIONE_SOCIALE riferimento alle statuizioni civili riconosciute nell’impugnata sentenza, di cu chiede l’annullamento.
Evidenzia come il giudice, in nessuno dei punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza, si occupa di verificare, non solo il quantum risarcibile, ma la stessa sussistenza di un danno arrecato alle costituite parti civili diverso da quello ambientale in senso stretto, per il quale è legittimato sol Stato.
Manca qualsiasi riferimento, in altre parole, ad un diritto proprio degli enti, ovvero a danno autonomo e direttamente risarcibile e/o un interesse relativo ad una situazione storica circostanziata.
In data 25 settembre 2023, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia nonché procuratore speciale, RAGIONE_SOCIALEa parte civile di RAGIONE_SOCIALE, depositava memoria.
Quanto alla dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 521 del codice di rito, evidenzia che l’operazione condotta dal GUP si sostanzia in una semplice riqualificazione del fatto contestato, rectius in una dequalificazione in bonam partem. Il GUP non ha fatto altro che dare attuazione all’antico brocardo da mihi factum, dabo tibi ius partendo da circostanze contestate nel capo d’imputazione. La dequalificazione è senza dubbio favorevole all’imputato e il nucleo centrale del fatto descritto nel capo d’imputazione non è stato mutato in sede decisoria né il giudice ha accertato un fatto storico differente.
La Cassazione, in riferimento alla sentenza RAGIONE_SOCIALE, ha poi affermato che «la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE, impone l’obbligo di informazione all’imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave» (Cas 24531/2012).
A nulla varrebbe, poi, la circostanza esposta nel proprio ricorso dall’imputato inerente all sua condanna in concorso ex art. 113 c.p. con due soggetti, COGNOME e COGNOME, non indicati nel capo di imputazione la cui condotta criminosa è stata accertata dal GUP di RAGIONE_SOCIALE incidenter tantum.
Del resto, come sostenuto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, «non comporta mutamento del fatto, l’aggiunta di un ulteriore concorrente rispetto a quelli originariamente indicati nella imputazione, nel caso in cui la condotta contestata rimanga invariata (Cass. 29114/2012 conforme a Cass. pen., Sez. V, 18/12/2017, n. 17938; Cass. pen., Sez. I, 15/04/1993, n. 5355)».
Circa il motivo, che distingue la «nave» dal «relitto», evidenzia che l’ampia definizione normativa di «nave» contenuta nell’art. 2 del decreto legislativo 202/2007 ha l’evidente scopo di fugare taluni possibili dubbi interpretativi, esplicitando che gli obblighi e i precetti contenuti nel testo normativo de quo si applicano a tutti i natanti di qualsiasi tipo, intesi senso di strutture galleggianti, ivi comprese le piattaforme ancorate al fondale marino.
Sulle competenze ed il ruolo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la parte civile, rinviando all sentenza del GUP in ordine alla corretta ripartizione RAGIONE_SOCIALE competenze tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE in tema di demanio marittimo e di tutela ambientale, rammenta che l’RAGIONE_SOCIALE ha competenze dirette ed esclusive in tema di concessioni di aree demaniali (e relativi rinnovi) e di tutela ambientale (peraltro espressamente oggetto RAGIONE_SOCIALEa lettera H (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALEa Concessione rilasciata da RAGIONE_SOCIALE), che nel caso di specie esercita tramite l –RAGIONE_SOCIALE” appositamente istituita in seno ad RAGIONE_SOCIALE, con compiti di vigilanza che nel caso di specie non sono mai stati esercitati, se non con alcuni sopralluoghi assai tardivi ed azioni manifestamente inefficaci.
Contesta, inoltre, il presunto travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in relazione alla bonifica in c sarebbe incorso il GUP, nonché la supposta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato.
Quanto alle statuizioni civili, evidenzia che se è vero che l’art. 311 del decreto 152/2016 riserva attualmente allo Stato e, in particolare, al RAGIONE_SOCIALE, il potere di agire, anche esercitando l’azione civile in sede penale, pe risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, in via subordinata, per equivalente patrimoniale, tuttavia, ai sensi del successivo art. 313, comma 7, comunque resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire giudizio per il risarcimento di detto danno nei confronti del responsabile, a tutela dei dirit degli interessi lesi.
Sotto questo ultimo profilo, sottolinea come RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato, anche attraverso la copiosa produzione documentale, i danni diretti e specifici sofferti, ulterio diversi rispetto a quello, generico e di natura pubblica, RAGIONE_SOCIALEa lesione RAGIONE_SOCIALE‘ambiente, nei termi tradizionalmente riconosciuti, dalla giurisprudenza di lesione RAGIONE_SOCIALE finalità statutarie (ben no e comunque documentate): come documentato in giudizio, per anni infatti l’associazione,
radicata sul territorio attraverso la sezione provinciale di RAGIONE_SOCIALE, ha prestato particolar interesse alle problematiche relative alla tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente locale e del Parco regionale de delta del Po e con il relativo sito ZSC-ZPS (tutelato dalla Direttiva “Habitat” n.92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli n.79/409/CEE) con particolare riferimento la zona umida “Pialassa dei Piomboni” che si trova ad appena 135 metri dall’area RAGIONE_SOCIALE‘affondamento RAGIONE_SOCIALEa nave RAGIONE_SOCIALE (in totale continuità idraulica ed ambientale (rive, acque, fondali, aria, spazio di volo, ecc Inoltre risulta documentato in giudizio come l’Associazione abbia svolto un’ampia attività specificatamente rivolta alla vicenda RAGIONE_SOCIALEa nave RAGIONE_SOCIALE, attraverso interventi di segnalazione alle autorità amministrative e di vigilanza, nonché di denuncia all’autorità giudiziaria.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. Il primo è fondato solo nei limiti che seguono, il secondo è invece infondato.
2.1. La sentenza (pag. 66) stabilisce che «le condotte attribuibili al President RAGIONE_SOCIALE‘A.RAGIONE_SOCIALE.S.P., non raggiungendo la soglia di gravità degli art. 452-bis e 452-quinquies c.p., ricadono nella previsione RAGIONE_SOCIALE fattispecie contravvenzionali di cui al d.l.vo 202/2007, attes che lo sversamento di idrocarburi dal relitto del RAGIONE_SOCIALE B, attribuibile in prima battuta a COGNOME NOME e a COGNOME NOME, responsabili RAGIONE_SOCIALE‘abbandono di un rudere di imbarcazione ormai in precarie condizioni di galleggiabilità, è stato determinato anche dalla decisiva inazione, quantomeno tardiva azione, di COGNOME NOME, titolare di una posizione di garanzia (di vigilanza e controllo), con responsabilità che ha ignorato e poteri che non ha azionato».
Ancora, a pagina 69, precisa che, in ordine agli aspetti processuali e sostanziali RAGIONE_SOCIALEa sostenuta responsabilità del COGNOME per una contravvenzione propria del comandante RAGIONE_SOCIALEa nave, «il procedimento ha coinvolto almeno due “convitati di pietra”, soggetti implicitamente richiamati in imputazione, dal momento che il Presidente RAGIONE_SOCIALE‘ARAGIONE_SOCIALEP. è stato chiamato a rispondere di inquinamento ambientale per non avere impedito un evento necessariamente umano, che altri, ovvero COGNOME NOME e COGNOME NOME, avevano provveduto a causare. E di questo gli atti e il processo, sebbene celebrato in forma relativamente contratta, hanno dato ampiamente conto, tanto da non consentire alcuna preclusione processuale di giudizio».
Sotto il profilo «sostanziale», ritiene il Giudice di primo grado che il citato art. 9 delin reato proprio, limitando il novero dei possibili soggetti attivi al comandante, ai memb RAGIONE_SOCIALE‘equipaggio, al proprietario e all’armatore RAGIONE_SOCIALEa nave. Nel caso in esame, lo sversamento si sarebbe prodotto «per la duplice e non coordinata azione RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALEa nave, che, a scopo di profitto, ha volontariamente abbandonato il relitto del natante al suo destino omettendo di eseguire i lavori di demolizione in sicurezza e assumendosi consapevolmente
il rischio RAGIONE_SOCIALEo sversamento, e del Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che, investito di una posizione garanzia di controllo, vigilanza e intervento, ha illegittimamente concesso rinnovi RAGIONE_SOCIALE concessione e omesso di attivare i propri poteri officiosi, che avrebbero certamente evitato i danno ambientale».
Pertanto, prosegue la sentenza, «non c’è dubbio che COGNOME NOME abbia fornito un contributo causale efficiente alla determinazione del danno, a cui la COGNOME, e anche il consapevole COGNOME, avevano dato origine, completando colposamente la loro “opera”. Che la COGNOME e COGNOME siano responsabili quantomeno RAGIONE_SOCIALEa contravvenzione colposa non ci sono dubbi, considerato che gli stessi sono stati l’ultimo di una lunga serie di condotte, origine certamente fraudolente, che hanno circondato la RAGIONE_SOCIALE B, da quando è entrata, ancora nel 2009, nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, traendo l’ultima parte dei profitti possibile dal nave, smantellandone la parte più agevole e rivendendone i residui ferrosi, senza assumersi gli oneri di bonifica, per poi abbandonare lo scafo, con le poche strutture rimaste a bordo, ed evitare le spese più ingenti del completo smaltimento. Allo stato non può ritenersi raggiunta la prova che gli stessi fossero sufficientemente consapevoli che il danno si sarebbe creato, residuando il dubbio che, fino all’affondamento RAGIONE_SOCIALEa nave, gli stessi abbiano contato sul non affondamento o sull’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità responsabile, poi non intervenuto».
In tale situazione, «il Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era tenuto, senza alcuna discrezionalità, non rinnovare o, meglio, a revocare la concessione, quindi a sostituirsi al proprietario RAGIONE_SOCIALE nave (almeno un anno prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE immissioni inquinanti), prima nella bonifica (in urgenza) e poi nella demolizione del relitto, svolgendone le funzioni con gli stessi poteri, co evitando qualsiasi forma di inquinamento nel porto. In termini tecnici, deve ritenersi che l complessiva fattispecie si sia articolata quale cooperazione colposa nella contravvenzione propria del proprietario RAGIONE_SOCIALEa nave (anche, eventualmente, quale “sostituto” ex lege del proprietario RAGIONE_SOCIALEa nave). Sul punto vale ricordare che l’art. 113 c.p. contempla una forma partecipava al delitto, superando i limiti del concorso nei delitti dolosi, delineato dall’art c.p.. Le norme relative al concorso si riferiscono solo all’ipotesi di delitti dolosi, e non a colposi, difettando ìn questi il requisito del previo accordo, incompatibile con il caratter involontarietà proprio RAGIONE_SOCIALEa colpa. La cooperazione nel delitto colposo poggia su requisiti divers da quelli previsti per il concorso, costituiti dalla mancanza RAGIONE_SOCIALEa volontà di concorrere con propria condotta alla realizzazione di un fatto criminoso e la consapevolezza, da parte di ciascun partecipe, RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘azione altrui in concomitanza con l’azione propria».
Secondo il giudice, la natura giuridica di reato «proprio» RAGIONE_SOCIALE‘illecito prospettato «n esclude che anche soggetti diversi da quelli individuati dalla norma incriminatrice possano essere considerati responsabili del reato di cui all’art. 9 D.L.vo 202/2007, laddove apportino alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie illecita un contributo causale rilevante e consapevole (ne condotta commissiva od omissiva). Ciò vale specificamente nel caso in esame, nel quale l’imputato era posto dall’ordinamento quale garante nella gestione dei beni del demanio marittimo ed era a conoscenza del concreto pericolo di inquinamento».
2.2. Ciò premesso, il motivo, nella parte in cui lamenta il difetto di correlazione tra accu e sentenza, è infondato.
In proposito, Collegio rammenta che, secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte sullo specifico tema (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 – 03), la diversa qualificazione giuridica del fatto senza preventivamente renderne edotte le parti non determina compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, ove non avvenga «a sorpresa», ossia quando l’imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall’inizio del process interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei su elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione.
Solo in questo caso, infatti, viene rispettato il diritto RAGIONE_SOCIALE‘imputato ad «essere inform tempestivamente e dettagliatamente tanto dei fatti materiali posti a suo carico, quanto RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica ad essi attribuiti» (Sez. 5, n. 30435 del 18/04/2018, COGNOME, Rv 273807 – 01).
E, sempre e solo in tal caso (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, Rv. 271758 – 01) vengono rispettati gli artt. 111, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e 6, comma 3, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa Convenzion per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali – come interpretato dal Corte Europea Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo nella sentenza 11 dicembre 2007, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE, che impongono l’instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto.
Nel caso in esame, è senz’altro vero che la riqualificazione giuridica del fatto è avvenuta «a sorpresa»; vero è anche che la struttura del reato riqualificato è diversa rispetto a quel originariamente contestato: diversa è la natura dei reati (delitto e contravvenzione); diversa struttura dei reati (reato di condotta quello di cui all’art. 9 d. Igs. 202/2007; reato di quello di cui all’articolo 452-bis cod. pen.); diversa la platea dei soggetti responsabili (r «comune» il delitto di cui all’articolo 452-bis cod. pen.; reato «proprio» quello di cui all’a d. Igs. 202/2007, peraltro neppure contestato ai soggetti destinatari diretti del precet penale); diversa la possibilità di definizione degli stessi con riti alternativi (oblabilit contravvenzione e non del delitto).
Tuttavia, ritiene il Collegio che nel caso di specie non ci si trovi di fronte ad una immutatio libelli in quanto il nucleo del fatto addebitato al COGNOME non ha subito alcuna modificazione.
Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa corte (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 259925) hanno infatti chiarito che (pag. 15 motivazione) il legislatore ha attribuito al giudice (circoscritto) potere «qualificatorio» costituito dal permanere RAGIONE_SOCIALEa «identità del fa contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza».
Il nucleo del potere di riqualificazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito «sta, dunque, tutto nella individuazio del fatto-storico che forma oggetto del thema decidendum, giacché è soltanto all’interno di quello stesso thema che può estendersi la variazione del titolo di reato; pena, altrimenti, i superamento RAGIONE_SOCIALE‘invalicabile limite rappresentato dalla necessaria corrispondenza tra il “deciso” ed il “contestato”». In altre parole, per aversi mutamento del fatto, occorre un
trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta nella quale s riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge.
Le Sezioni Unite, aderendo ad un approccio «sostanzialistico» (così, testualmente, pag. 16), ritengono che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponda alla esigenza di «evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio RAGIONE_SOCIALEa vita, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423)».
Ciò che rileva, quindi, non è l’imputazione contestata, ma il fatto storico che essa presuppone. Come si è visto nel paragrafo che precede, la sentenza ha chiarito che la condotta omissiva contestata al COGNOME, così come il perimetro RAGIONE_SOCIALEa posizione di garanzia ad esso assegnata, non ha subito modificazione alcuna; né del resto, la conclusione sarebbe stata diversa in caso di riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa imputazione originariamente contestata in quella di cu all’articolo 452-quinquies cod. pen., in cui la condotta del COGNOME non avrebbe di certo produrre da sola l’evento senza il pregresso contributo causale dei «convitati di pietra» ai sens RAGIONE_SOCIALE‘articolo 113 cod. pen. (il Collegio evidenzia peraltro, sia pure obiter in assenza di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica accusa – la contraddizione che affligge il provvedimento impugnato, il quale, a pag. 62-63, da un lato sottolinea come, in caso di inquinamento RAGIONE_SOCIALEa matrice acqua, la norma incriminatrice in rubrica contestata non prevede, come invece avviene per il suolo o il sottosuolo, che l’evento interessi porzioni «estese o significative» RAGIONE_SOCIALEa mat stessa; e dall’altro ritenga non integrata, pur in presenza di un inquinamento misurabile che ha interessato un’area – circoscritta all’interno RAGIONE_SOCIALEa doppia fila di panne, ma – non irrilevante inquinamento significativo).
2.3. Né, il passaggio da un reato di danno ad un reato di pericolo, ha determinato una modifica in pejus RAGIONE_SOCIALEa sua posizione, essendosi accompagnato ad una più benevola disciplina sanzionatoria.
La citata sentenza COGNOME, analizzando la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU del 11/12/2007, RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE, ha precisato che ciò che risalta nella decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Strasburgo (co come in altre occasioni in cui la medesima Corte ebbe ad affrontare il tema RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALEa imputazione, v. ex multis, le sentenze 01/03/2001, Dallos c. Ungheria; 20/04/2006, I.H. c. Austria; 03/07/2006, Vesque c. Francia) è che la diversa qualificazione dei fatti ha assunto specifici connotati agli effetti del rispetto dei principi del giusto processo e RAGIONE_SOCIALEa conosce RAGIONE_SOCIALEa accusa, in tutti i casi in cui lo ius variandi riconosciuto da vari ordinamenti ai giudici si accompagni a modifiche le quali, per la loro natura, siano in grado di influire in peíus sul trattamento RAGIONE_SOCIALE‘imputato. In tal modo coinvolgendo direttamente le facoltà difensive, compromesse «inopinatamente» da un aggravamento del quadro RAGIONE_SOCIALE‘accusa.
Una prospettiva, dunque, del tutto diversa dalla ipotesi che viene qui in risalto.
2.4. Il motivo è infondato anche nella parte in cui censura la sopravvenuta impossibilità di richiedere l’oblazione a seguito RAGIONE_SOCIALEa imprevista riqualificazione.
La citata sentenza COGNOME ha, sul punto, stabilito il principio secondo cui nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. cod. pen. né quella speciale prevista dall’art. 162-bis cod. pen., l’imputato, qualora ritenga c il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanz oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruir RAGIONE_SOCIALE‘oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. pro pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazion che consentirebbe l’applicazione del beneficio.
Solo in questo caso (Sez. 1, n. 20573 del 25/02/2021, Martinalli, Rv. 281388 – 01) il giudice il quale, con la sentenza che definisce il giudizio, assegni al fatto la div qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio, è tenuto a contestualmente ammettere l’imputato all’oblazione, fissando termini e modalità di pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma prevista per il conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘effetto estintivo del reato in conformità allo schem procedimentale indicato dall’art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.».
2.5. E’ invece fondato, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui sostanzialment contesta come, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riqualificazione del fatto, la sentenza abbia omesso di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato riqualificato.
In primo luogo, con riferimento all’asserito «spandimento degli idrocarburi».
La sentenza impugnata presente un evidente deficit di motivazione laddove, nel riqualificare i fatti contestati nella contravvenzione di cui all’articolo 9 d. Igs. 202/2007 analizza in modo chiaro la sussistenza degli elementi costitutivi del reato stesso.
Sul punto, il Collegio evidenzia che la violazione per colpa RAGIONE_SOCIALE disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo del decreto, che a sua volta vieta versare in RAGIONE_SOCIALE le sostanze inquinanti di cui all’articolo comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.
L’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, a sua volta, definisce come «sostanze inquinanti» le sostanze inserite nell’allegato I (idrocarburi) e nell’allegato II (sostanze li nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell’elenco di cui all’allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 198.
Tali allegati contengono una copiosa elencazione di «sostanze nocive all’ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel RAGIONE_SOCIALE territoriale italiano», l presenza, tra i liquidi sversati nel caso concreto, non è tuttavia indicata in sentenza, laddov parla, genericamente, di «idrocarburi».
In secondo luogo, è fondato il motivo di cui al punto 2.2.2. RAGIONE_SOCIALE premesse in fatto.
A pag. 25-26, la sentenza impugnata si premura di chiarire se, nel caso alla sua attenzione, ci si trovasse di fronte ad una «nave» ovvero ad un «relitto», concludendo per la
seconda ipotesi («Nel caso di specie, secondo una ragionevole valutazione di merito, la RAGIONE_SOCIALE è sempre stata un relitto», pag. 26).
E, tuttavia, la contravvenzione ritenuta applicabile al caso di specie è reato «proprio» del solo «comandante di una nave», che l’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto definisce quale «natante di qualsiasi tipo comunque operante nell’ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggiant piattaforme fisse e galleggianti».
La sentenza non si cura di sanare questa apparente contraddizione, limitandosi, a pag. 26, a precisare che, a fini diversi dal codice RAGIONE_SOCIALEa navigazione, i confini tra i due concetti «risul più difficilmente individuabili».
La sentenza va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione fisica.
I restanti motivi restano assorbiti dall’accoglimento dei motivi di ricorso di cu paragrafi che precedono.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione fisica.
Così deciso il 11/10/2023