Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7446 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7446 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO nei confronti di:
COGNOME NOME nato a ARIANO IRPINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 15/02/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, previa riqualificazione del reato contestato in quello di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., convalidava il sequestro operato dalla P.G. in data 13/02/2024, contestualmente disponendo il blocco delle pale dell’aereogeneratore dell’impianto denominato ORNO1, di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE, amministrata da NOME COGNOME, sito in INDIRIZZO del Comune di Borgia, avente potenza pari a 850 KW, poiché cagionava emissioni di rumore oggettivamente intollerabili e comunque manifestamente superiori al valore limite del rumore differenziale, stabilito dall’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, cagionando molestie intense e costanti alle attività e al riposo abitanti degli edifici residenziali e delle aziende insistenti, almeno, nel raggio di 500 metri dall’aereogeneratore, con esposizione della comunità locale, in ragione della particolare intensità delle emissioni, anche al rischio di danni psicofisici da stress.
All’istanza di revoca del sequestro, faceva seguito il provvedimento di rigetto del Gip avverso il quale la difesa proponeva appello al Tribunale del riesame di Catanzaro che, in data 04/07/ 2024, qualificava il reato nell’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma 2, legge 26 ottobre 1995, n. 447 , conseguentemente revocando il sequestro e disponendo la restit uzione del bene all’appellante.
La Terza Sezione della Corte di cassazione, adita con il ricorso della Procura di Catanzaro, premessa la precisazione tra l’ambito di operatività dell’illecito amministrativo di cui all’ anzidetto art. 10, quello del reato di cui al comma 1 dell’art. 659 cod. pen. e del reato di cui al comma 2 dell’art. 659 cod. pen., ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse fatto buon governo dei principi enunciati, avendo considerato ‘ mero superamento dei limiti di emissione ‘ il marcato superamento diurno e notturno dei valori limite di legge stabiliti per le emissioni rumorose e il livello di rumore differenziale di 19,3 db per l’orario diurno e 3 db per l’orario notturno, e la propensione espansiva del rumore generato nei confronti della comunità residente nell’area interessata dalle immissioni illecite.
La sentenza rescindente c oncludeva, pertanto, con l’affermare che tale condotta, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, in applicazione delle coordinate ermeneutiche illustrate, avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell’art. 659, comma 1, cod. pen.
Chiamato ad operare una nuova valutazione, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha ritenuto di nuovamente accogliere l’appello cautelare di NOME COGNOME, sulla base di una ravvisata erroneità dei dati in premessa, sulla cui base è
stata poi operata la qualificazione giuridica dei fatti. Ha precisato come il consulente tecnico della pubblica accusa avesse erroneamente preso come riferimento una classe di appartenenza del sito oggetto di indagine non corretta perché il valore di 56 db, rilevato nelle condizioni peggiori, corrisponde tipicamente ad una classe II (che riguarda aree prevalentemente residenziali), che prevede un limite di 55 db, o, al massimo, ad una classe II (aree di tipo misto) e non all’area agricola, così come catalogata l’area in cui insiste l’aerogeneratore. Concludendo, pertanto, nel senso che non solo non vi sono disturbi relativi alla quiete pubblica derivanti dalle immissioni rumorose, ma, anche e soprattutto, che dette immissioni non superano i limiti di legge previsti, «ragion per cui deve ritenersi non sussistente il fumus del reato di cui all’art 659 c.p.».
Avverso l’ordinanza del Giudice di rinvio propone ricorso il Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro che deduce l’ erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia, in via autonoma, effettuato un” ardua ‘ valutazione critica dell’ elaborato ingegneristico del consulente del pubblico ministero, ingegnere acustico di grande esperienza nel settore degli impianti fotovoltaici, il quale, diversamente da quanto si legge nell ‘ ordinanza impugnata, non avrebbe assolutamente preso in considerazione una classe di appartenenza del sito oggetto di indagine non corretta. Da una attenta lettura dell’anzidetta consulenza tecnica (i cui criteri si ispirano ai dettami del decreto del MI.S.E. del 01/06/2022) si evidenzierebbe infatti un intero paragrafo in cui si chiarisce che, poiché il Comune di Borgia non ha ancora adottato un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio, la normativa vigente prevede l’applicazione di limiti di accettabilità che vengono richiamati (limite di immissione diurno 70 d.B; limite di immissione notturno 60 d.B). Il ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che il Tribunale abbia fatto propria la relazione redatta dall’A RAGIONE_SOCIALE, che non si conformerebbe alla recente normativa del settore. Nessuna motivazione vi sarebbe poi sulla infondatezza delle denunce dei cittadini e sull’inaffidabilit à delle relazioni descrittive dei Carabinieri.
Il Procuratore generale presso questa Corte Suprema ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
In data 10 novembre 2025, è pervenuta, unitamente ad allegati, memoria del difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO il quale, premessa l’osservazione secondo cui sono venuti meno i presupposti del sequestro di cui all’art 321 cod. proc. pen., rileva come il ricorso sia inammissibile, esulando dall’ambito di cognizione del giudice di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Lamentando che il Tribunale abbia operato una valutazione impropria ed autonoma di tipo tecnico-peritale, ponendosi in contrasto con le risultanze del consulente tecnico del Pubblico ministero, il ricorrente, nel dedurre l’ erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, chiede in sostanza a questa Suprema Corte di procedere ad un riesame della propria consulenza tecnica di parte, le cui risultanze assume essere nettamente in contrasto con quelle dell’ ARAGIONE_SOCIALE, poste alla base della motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente reclama, in sostanza, una diversa valutazione di dati tecnici, invocando una interpretazione e/o una diversa prospettazione delle relazioni tecniche che involge, all ‘evidenza , valutazioni di merito del tutto insindacabili in questa sede di legittimità laddove supportate, come avvenuto nella presente fattispecie, da una motivazione esistente e non certo apparente.
Va invero osservato che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, NOME, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
Nella specie, il ricorrente non solo deduce una non consentita manifesta illogicità della motivazione ma articola motivi che, pur formalmente indicati quali violazioni di legge, si sostanziano in censure di merito afferenti alla motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione
dell ‘ ordinanza impugnata che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME