Inottemperanza Provvedimento Giudice: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’inottemperanza a un provvedimento del giudice, disciplinata dall’art. 388 del codice penale, rappresenta un reato posto a tutela dell’autorità delle decisioni giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità penale e i motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità, confermando la condanna di un soggetto che aveva ostacolato l’esecuzione di un ordine del giudice.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda una persona condannata per il reato di cui all’art. 388, comma 2, del codice penale. La condotta contestata non era una mera omissione, ma un’azione attiva volta a impedire l’esecuzione di un provvedimento presidenziale. Nello specifico, l’imputato aveva apposto un lucchetto alla porta di ingresso di un locale, ostacolando di fatto l’attuazione della decisione giudiziaria.
L’interessato ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, sollevando diverse questioni: la presunta erroneità della motivazione, la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e, infine, l’intervenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito di tutte le questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio fondamentale nell’atto di impugnazione. I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso affetti da genericità e manifesta infondatezza.
In sostanza, l’appello non presentava argomentazioni nuove o specifiche critiche giuridiche alla sentenza impugnata, ma si limitava a reiterare questioni già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’Inottemperanza Provvedimento Giudice
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente, fornendo importanti chiarimenti sul reato di inottemperanza a un provvedimento del giudice.
1. Genericità dei Motivi: Il primo motivo è stato definito ‘meramente reiterativo’. Il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza d’appello. La condotta, hanno ribadito i giudici, non è stata una semplice noncuranza, ma un’azione materiale (l’apposizione del lucchetto) finalizzata a impedire l’esecuzione dell’ordine.
2. Esclusione dello Stato di Necessità: Anche il motivo relativo alla scriminante dello stato di necessità è stato giudicato generico e infondato. La Corte ha confermato la corretta esclusione di tale causa di giustificazione, poiché mancavano i presupposti essenziali richiesti dalla norma: l’attualità, l’imminenza e l’inevitabilità del pericolo.
3. Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto: La richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata respinta. La motivazione dei giudici di merito è stata considerata idonea, in quanto valorizzava correttamente le modalità della condotta, l’intensità del dolo (l’intenzione cosciente e volontaria) e la sua durata nel tempo, elementi che nel complesso escludevano la particolare tenuità dell’offesa.
4. Prescrizione non Maturata: Infine, la Corte ha rilevato che la prescrizione del reato non era maturata né al momento della pronuncia d’appello, né al momento della decisione in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione ribadisce due principi fondamentali. Il primo, di natura sostanziale, è che il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) non sanziona solo l’inerzia, ma anche e soprattutto le condotte attive volte a ostacolare l’autorità giudiziaria. Il secondo, di natura processuale, è che il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni, ma deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile per genericità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, manifestamente infondati e si limitano a reiterare argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica specifica alla decisione impugnata.
Perché nel caso di specie è stata esclusa la scriminante dello stato di necessità?
La scriminante dello stato di necessità è stata esclusa perché la sua configurabilità richiede la presenza di un pericolo attuale, imminente e inevitabile, circostanze che nel caso specifico sono state ritenute insussistenti.
In che modo la condotta dell’imputato è andata oltre la semplice inottemperanza?
La condotta non si è limitata a una passiva inosservanza del provvedimento, ma è consistita in un’azione materiale e attiva, ovvero l’apposizione di un lucchetto alla porta del locale, finalizzata a ostacolare concretamente l’esecuzione dell’ordine del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME VINCENZA nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, co contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell’afferma responsabilità per il reato di cui all’art. 388, comma 2, cod. pen., la mancata appli scriminante di cui all0’art. 54 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui cod. pen. nonché la prescrizione del reato, sono inammissibili per genericità e infondatezza;
rilevato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giurid 1 con riferimento alla condotta, non limitata all’inottemperanza del provv presidenziale, ma consistita nell’ostacolarne l’esecuzione mediante apposizione di un alla porta di ingresso del locale); che il motivo si risolve in una censura provvedimento giurisdizionale alla luce delle modifiche successive e della inagibilità d considerato che anche il motivo relativo alla sussistenza della scriminante è manifestamente infondato, risultandone correttamente esclusa la configurabilità in a attualità, imminenza e inevitabilità del pericolo;
ritenuto che anche l’esclusione della tenuità del fatto è sorretta da idonea m che valorizza le modalità della condotta, l’intensità del dolo e la durata della condo rilevato che correttamente è stata esclusa la prescrizione del reato, non matur della pronuncia di appello né attualmente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con co condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favo cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere este’rlsore COGNOME
Il Presi ente