Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30041 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI 02EE8ET) nato il 10/02/1973
avverso la sentenza del 15/01/2025 del GIUDICE COGNOME di RIMINI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice di pace di Rimini ha condannato NOME per il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), applicandogli la pena di quindicimila euro di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due motivi di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comm 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale in rela all’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni su competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) e l’omessa motivazione sul diniego del proscioglimento del ricorrente in ragione della particolare tenuità del fatto.
La difesa ha evidenziato che l’imputato si trova in Italia da diversi anni, senz aver mai commesso reati ed essere stato coinvolto in episodi penalmente rilevanti e che, inoltre, ha avanzato richiesta di protezione internazionale il 3 ottobre 202 concessagli in data 04/12/2024, come risulta dal verbale dell’udienza del 20 novembre 2024.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale relazione all’art. 14, commi 5-ter e 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere il giudice di pace riqualificato il reato oggetto di condanna in quello meno grav previsto dal comma 5-ter della disposizione citata, considerando che il ricorrente si è rivelato inottemperante rispetto all’ordine del Questore di Rimini del dicembre 2019 e la reiterazione del comportamento nei confronti del successivo ordine dello stesso Questore del 15 febbraio 2022 avrebbe potuto integrare gli estremi della fattispecie più grave di cui al comma 5 -quater soltanto qualora i due provvedimenti fossero stati adottati da differenti Questori.
Ad avviso della difesa, il fatto che i due ordini siano riconducibili allo ste soggetto comporta la qualificazione del secondo come una mera nuova notifica del primo, con la conseguenza che si tratterebbe di un solo reato, ovvero di non aver ottemperato all’ordine del Questore del 12 dicembre 2019. La seconda inottemperanza costituirebbe dunque un’ipotesi di continuazione ex art. 81 cod. pen.
Inoltre, in punto di trattamento sanzionatorio, il ricorrente ha richiest riconoscimento della continuazione, del minimo della pena e della concessione della sospensione condizionale.
2.3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha concluso pe la declaratoria di inammissibilità dei ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che dalla complessiva motivazione della sentenza può affermarsi che il Giudice di pace abbia risposto sia pure implicitamente, all’istanza di applicazione della disposizione di cui all’art d. Igs. n. 274 del 2000, respingendola, emergendo dal complessivo percorso argomentativo, l’inottemperanza ai plurimi provvedimenti di allontanamento e che la domanda di protezione internazionale è stata presentata oltre quattro anni dopo l’ingresso illegale in Italia, con ciò evidenziandosi la mancanza del requisito de minima offensività e della occasionalità della trasgressione.
Va, quindi, ribadito, anche con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto d all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, il consolidato principio della giurisprudenz legittimità secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza c non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativ della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; conf. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097 – 01, Sez. 1 – n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057 – 01).
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso in quanto la sentenza impugnata dà puntuale conto delle circostanze alla luce delle quali risulta che ricorrente si è reso inottemperante non soltanto rispetto ad un primo ordine d allontanamento disposto da! Questore di Rimini in data 12 dicembre 2019, fondato sul provvedimento di espulsione del Prefetto di Rimini del 6 novembre 2018, ma anche di un secondo datato 15 febbraio 2022 in esecuzione della rinnovata decisione dell’autorità prefettizia del 1° aprile 2021.
Ne consegue che come correttamente affermato dal Giudice di pace, la fattispecie concreta ricade nell’art. 14, comma
5 -quater d.lgs. n. 286 del 1998,
che sanziona in modo più grave l’inottemperanza del secondo provvedimento di allontanamento, come disposto ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, terzo
capoverso, nel caso in cui il primo sia già stato disatteso.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la tesi difensiva della necessità che debba trattarsi di Autorità diverse, non solo perché il dato normativ
non lo consente, ma anche perché si tratta di una opzione interpretativa che trascura di considerare la ratio della disposizione, che intende sanzionare p
gravemente la reiterazione della condotta di inottemperanza, indipendentemente dal fatto che i provvedimenti siano stati adottati dal medesimo Questore.
Va infine rilevato che le richieste formulate a questa Corte sul trattamento sanzionatorio, per come formulate, non assurgono a motivi di ricorso per
cassazione e non possono pertanto essere esaminate
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J-e-{,( GLYPH Sg:/t9JG-LL,04,rtip GLYPH i kAAA.) A-GU-6 4. Dalle considerazioni esposte consegue il rigetto del ricorso e, ai sens dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025.