Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20661 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NICOSIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di ENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, ha proposto appello – poi convertito in ricorso per cassazione – avverso la sentenza del Tribunale di Enna in composizione monocratica del 12/06/2023, che lo aveva condanNOME alla pena dell’ammenda di euro duecento, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto responsabile della contravvenzione ex art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato all’ordine – regolarmente notificatogli di procedere urgentemente e, comunque, non oltre quindici giorni dalla notifica stessa, all’abbattimento di diciannove bovini detenuti preso il suo allevamento, al fine di eliminare il pericolo per la salute pubblica.
Il ricorrente ha dedotto la insussistenza del reato contestato, per esser stato adottato il provvedimento di abbattimento sul mero presupposto che i bovini, di proprietà dell’imputato, fossero privi dei segni di identificazione; non sussisterebbe, pertanto, la prova della ipotizzata patologia e del connesso rischio per l’igiene pubblica;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi che invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede, oltre che manifestamente infondati. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata – in fatto e in diritto – sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo, sia pe quanto attiene all’elemento soggettivo del reato contestato;
Rilevato che a fronte delle argomentazioni – non manifestamente illogiche poste a fondamento dell’avversata decisione, il ricorrente si limita a dedurre la mancata identificazione degli animali, senza contrastare il dato della inottemperanza al successivo ordine di abbattimento degli stessi, insistendo così solo sulla riconsiderazione di elementi fattuali già ampiamente sviscerati;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09 maggio 2024.