Inottemperanza Invito Polizia: La Cassazione Chiarisce Quando è Reato
Ricevere una convocazione dalla Polizia può generare ansia e incertezza. Ma cosa succede se si decide di ignorarla? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione affronta proprio il tema dell’inottemperanza a un invito della polizia, stabilendo che non presentarsi senza un valido motivo costituisce un reato. Questo caso chiarisce la natura vincolante di tali inviti e le conseguenze legali del loro mancato rispetto, anche nelle fasi preliminari di un’indagine.
I Fatti del Caso: L’invito Ignorato
La vicenda ha origine da un’indagine avviata dalla Polizia Municipale per accertare la dinamica di un incidente stradale. Nel corso delle investigazioni, è emersa la necessità di sentire un cittadino come persona informata sui fatti. Quest’ultimo riceveva un formale invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per essere sentito.
Tuttavia, il cittadino non si presentava alla data stabilita. Di conseguenza, veniva condannato dal Tribunale di Firenze al pagamento di un’ammenda di 30,00 euro per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, previsto dall’articolo 650 del codice penale. L’interessato decideva di impugnare la decisione, portando il caso fino alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: l’Inottemperanza all’Invito della Polizia è Reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale. I giudici supremi hanno sottolineato che i motivi del ricorso si basavano su questioni di fatto, non valutabili in sede di legittimità, dove il giudizio si limita alla corretta applicazione della legge.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’invito formale a presentarsi rivolto dalla polizia giudiziaria a una persona informata sui fatti è un provvedimento legalmente dato per ragioni di giustizia. La sua inosservanza, se non giustificata da un valido motivo, integra pienamente la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p.
La Difesa del Ricorrente e la sua Infondatezza
Il ricorrente aveva tentato di sostenere che l’invito fosse un mero avviso informale, privo di carattere coercitivo, e che la sua legittimità fosse subordinata alla presentazione di una querela da parte della persona offesa nell’incidente. Entrambe le argomentazioni sono state respinte.
La Cassazione ha chiarito che la formalità dell’invito e la sua funzionalità all’interno di un’indagine in corso lo qualificano come un ordine a tutti gli effetti. La mancanza di una querela, o di un’altra condizione di procedibilità, non incide sulla legittimità dell’atto investigativo e, di conseguenza, sull’obbligo del cittadino di adempiervi. Inoltre, la giustificazione addotta per la mancata presentazione era stata ritenuta non credibile già dal giudice di merito per la sua intrinseca incongruenza e contraddittorietà, valutazione che il ricorrente non è riuscito a scalfire in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su una chiara interpretazione della normativa e della giurisprudenza consolidata. Integra la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. l’inottemperanza, senza giustificato motivo, della persona informata sui fatti all’invito a presentarsi alla polizia giudiziaria. Questo perché, in tali casi, la polizia non può procedere all’accompagnamento coattivo dell’interessato, rendendo l’ordine l’unico strumento per ottenere le informazioni necessarie alle indagini.
La Corte sottolinea che la valutazione sulla credibilità delle giustificazioni fornite dall’imputato spetta al giudice di merito e non può essere messa in discussione in Cassazione se è logicamente motivata, come avvenuto nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché non affrontava le ragioni logiche della decisione impugnata, ma si limitava a riproporre una ricostruzione dei fatti già ritenuta inattendibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio importante per tutti i cittadini. Un invito formale a comparire davanti alla polizia giudiziaria, anche in qualità di semplice persona informata sui fatti, è un ordine che deve essere rispettato. Ignorarlo senza un giustificato motivo espone al rischio di una condanna penale per il reato di cui all’art. 650 c.p. La decisione serve da monito: la collaborazione con l’autorità giudiziaria è un dovere civico la cui violazione comporta precise conseguenze legali, indipendentemente dallo stato formale del procedimento.
È reato non presentarsi a un invito della polizia giudiziaria anche se non è stata ancora presentata una querela?
Sì, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’inottemperanza all’invito a presentarsi è reato ai sensi dell’art. 650 c.p. a prescindere dall’esistenza di una querela o di un’altra condizione di procedibilità, poiché l’invito è funzionale allo svolgimento di un’indagine in corso.
Un invito a presentarsi dalla Polizia Municipale può essere considerato un semplice avviso e non un ordine?
No. Un invito formale e specifico a presentarsi presso gli uffici di polizia giudiziaria per fornire informazioni non è un semplice avviso, ma un provvedimento dell’autorità la cui inosservanza, senza giustificato motivo, integra la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p.
Quali conseguenze ci sono se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato l’atto di impugnazione, proposto come appello e trasmesso a questa Corte ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avverso la sentenza del 26 ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha condannato NOME COGNOME alla pena di C 30,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., commesso in Firenze il 13.6.2018;
Ritenuto che i motivi di censura vedono su questioni in punto di fatto non consentiti in sede di legittimità e quindi nemmeno consentiti ai fini dell’impugnazione delle sentenze inappellabili;
che il merito della vicenda processuale risulta vagliato nel provvedimento impugnato nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che dalla ricostruzione dei ‘fatti emerge che fu avviata un’indagine per l’accertamento della dinamica dell’incidente in cui COGNOME fu coinvolto e che la Polizia RAGIONE_SOCIALE ebbe la necessità di procedere al suo esame nella qualità di persona informata dei fatti;
che ai fini dell’invocata qualificazione dell’ordine non ottemperato come invito ex art. 180, comma 8, cod. strada, nessun rilievo a fronte di uno specifico e formale invito a presentarsi presso gli uffici di Polizia RAGIONE_SOCIALE può assumere la dedotta mancanza di specifica prova che sia stata avanzata querela dalla persona offesa o che comunque vi sia una condizione di procedibilità, profilo processuale che di per sé non può incidere – in pendenza di un’indagine da definire – sulla legittimità di un invito funzionale al suo svolgimento; d’altronde «integra la contravvenzione di cui all’ad. 650 cod. pen. l’inottemperanza, senza giustificato motivo, della persona informata sui fatti all’invito a presentarsi alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero all’assunzione di sommarie informazioni, non potendo in questi casi la polizia giudiziaria procedere all’accompagnamento coattivo dell’interessato» (Sez. 1, n. 6595 del 07/01/2016, Comito, Rv. 266213 – 01);
che la motivazione censurata valuta la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa a giustificazione della mancata ottemperanza all’invito a presentarsi e la ritiene non credibile per l’incongruenza e la contraddittorietà intrinseca del suo racconto del colloquio avuto con gli agenti che gli notificarono l’atto e per l’assenza di ulteriori dati di riscontro; e il ricorrente nel sostenere con il secondo motivo la carenza di prova dell’elemento soggettivo non si confronta con tali argomenti;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo
ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
residente
Così deciso il 23 maggio 2024
Il Consigliere estensore