Inottemperanza al Decreto di Espulsione: La Cassazione Nega le Attenuanti
L’ordinanza in esame affronta un caso di inottemperanza a un decreto di espulsione, un reato previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero, confermando la condanna a una pesante multa e chiarendo importanti principi sulla valutazione della condotta e sulla concessione di benefici di legge.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero veniva condannato dal Giudice di Pace di Bergamo al pagamento di una multa di 15.100 euro per il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. 286/1998. L’imputato non aveva ottemperato a un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia. Le indagini svolte dai Carabinieri avevano confermato in modo inequivocabile la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.
L’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre doglianze, presumibilmente relative alla valutazione delle prove, alla giustificazione della sua permanenza e alla mancata concessione di attenuanti.
La Valutazione della Corte sull’Inottemperanza al Decreto di Espulsione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le verifiche investigative fossero univocamente sfavorevoli all’imputato, che risultava chiaramente inottemperante all’ordine di lasciare il Paese.
Un punto cruciale della decisione riguarda la pretesa giustificazione della permanenza in Italia a causa di altri procedimenti penali pendenti. La Corte ha chiarito che tale circostanza non costituisce, di per sé, una valida ragione per rimanere sul territorio, specialmente in assenza di una formale autorizzazione richiesta per esercitare le proprie prerogative difensive, come previsto dall’art. 17 del Testo Unico sull’Immigrazione.
L’Esclusione di Benefici e Attenuanti
La Corte ha inoltre escluso la possibilità di applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 34 del D.Lgs. 274/2000) e di concedere le attenuanti generiche. Questa scelta si fonda sull’elevato “disvalore della condotta” dell’imputato. Egli, infatti, non solo aveva pendenze processuali, ma si era già reso responsabile di una precedente violazione di un ordine di espulsione.
I giudici hanno ribadito che le attenuanti generiche servono ad adeguare la pena al caso concreto, ma solo in presenza di situazioni fattuali che lo giustifichino, cosa che in questa vicenda non è stata riscontrata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su una valutazione rigorosa della condotta complessiva del ricorrente. La persistenza nella violazione della legge sull’immigrazione, unita a precedenti specifici, è stata considerata un elemento di particolare gravità. La decisione evidenzia che la mera pendenza di altri processi non può essere usata come scudo per eludere un ordine di espulsione legittimo. La permanenza per motivi di difesa deve essere espressamente autorizzata, trasformando un atto potenzialmente illecito in un legittimo esercizio di un diritto.
La Corte ha ritenuto che la condotta illecita fosse connotata da un elevato grado di riprovevolezza, tale da precludere qualsiasi valutazione di favore, come la concessione delle attenuanti generiche o il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La pena pecuniaria, seppur elevata, è stata quindi ritenuta proporzionata alla gravità del reato commesso.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione riafferma un principio di severità nel contrasto all’immigrazione clandestina, in particolare nei casi di recidiva nell’inottemperanza a un decreto di espulsione. La decisione ha importanti implicazioni pratiche: chi riceve un ordine di espulsione non può arbitrariamente decidere di rimanere in Italia adducendo come pretesto altri procedimenti penali. Per farlo, è necessario seguire la procedura specifica prevista dalla legge.
Inoltre, la pronuncia conferma che la presenza di precedenti specifici e un generale atteggiamento di non collaborazione con le autorità rendono estremamente difficile ottenere benefici o sconti di pena. La conseguenza finale, oltre alla conferma della condanna, è stata l’ulteriore addebito delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza dell’infondatezza del ricorso proposto.
La pendenza di altri procedimenti penali può giustificare la permanenza illegale sul territorio italiano?
No, secondo la Corte, la pendenza di altri procedimenti penali non giustifica di per sé la permanenza sul territorio, a meno che l’interessato non abbia formulato un’espressa autorizzazione a rimanere per esercitare i propri diritti di difesa, come previsto dall’art. 17 del d.lgs. 286/1998.
Per quale motivo sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dell’elevato disvalore della condotta. L’imputato era già gravato da altre pendenze processuali e si era già reso inottemperante a un precedente ordine di espulsione, elementi che non consentivano di adeguare la pena al ribasso.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile in questi casi?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2622 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2622 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, articolato in tre doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Bergamo condannava NOME COGNOME alla pena di 15.100,00 euro di multa, per il reato di cui all’art. 14, comma 5quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso a Seriate il 24 ottobre 2022.
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Seriate – su cui riferiva il car. NOME COGNOME – eran univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di NOME COGNOME, che risultava inottemperante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia 111 ottobre 2022.
Ritenuto, inoltre, che la pendenza di ulteriori procedimenti penali non giustificava, ex se, la permanenza nel territorio italiano di COGNOME, non avendo il condannato formulato espressa autorizzazione a permanere nel nostro Paese, per esercitare le sue legittime prerogative difensive, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 25 lugli 1998, n. 286 (T.U. imm.).
Ritenuto, infine, che l’elevato disvalore della condotta illecita di NOME COGNOME, che risultava gravato da altre pendenze processuali e si era già reso inottemperante a un precedente ordine di espulsione, non consentivano di ritenere i fatti di reato connotati da particolare tenuità – rilevante ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – e di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, com’è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2026.