Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24118 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in TUNISIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 del GIUDICE DI PACE di PADOVA
Fissata la trattazione con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Padova dichiarava responsabile COGNOME NOME del reato di inottemperanza al decreto di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accertato in Piove di Sacco il 6 giugno 2023, giusto decreto di espulsione del AVV_NOTAIO di Padova in data 17 febbraio 2022 e ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 18 marzo 2022, condannandolo alla pena di euro 10.000 di multa.
Ricorre COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:
la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del giustificato motivo derivante dalla documentata celebrazione in Italia del matrimonio con una cittadina italiana residente, a distanza di sei mesi dal decreto di espulsione e, comunque, prima del controllo operato in data 6 giugno 2023, sussistendo un espresso divieto espresso di espulsione dello straniero coniugato con un cittadino italiano residente, a mente dell’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 (primo motivo);
il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
è bene evidenziare che la fattispecie incriminatrice dell’ingiustificata inosservanza dell’ordine del AVV_NOTAIO ha natura di reato omissivo proprio.
Il presupposto, ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza dell’obbligo di agire da parte del cittadino extracomunitario, è costituito dalla valida adozione da parte del AVV_NOTAIO dell’ordine di allontanamento ex art. 14 comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e, da parte del AVV_NOTAIO, del provvedimento di espulsione o di respingimento al quale l’ordine di allontanamento è chiamato a dare esecuzione.
Entrambi i provvedimenti amministrativi contribuiscono a descrivere, sul piano oggettivo, la tipicità del reato, assumendo la veste di presupposti positivi
della condotta omissiva incriminata, ossia di antecedenti logici e giuridici della condotta inseriti nella fattispecie incriminatrice e tali da condizionarne la tipicità.
La descrizione legislativa del reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO rende del tutto esplicito l’inserimento di tale ordine nella fattispecie incriminatrice; rientrando nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie, il provvedimento di cui all’art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e deve essere, in particolare, motivato congruamente con riferimento alla riconducibilità del caso di specie alle ipotesi previste dalla legge al fine di scongiurare il rischio che la verifica della sussistenza dei presupposti dell’ordine del questore ex art. 14 comma 5-bis e, dunque, l’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale vengano sostanzialmente rimesse all’Autorità di polizia.
Dalla collocazione di tale ordine nel sottosistema finalizzato all’esecuzione del provvedimento di espulsione discende, infatti, che la validità del secondo si riflette su quella del primo.
L’attribuzione al provvedimento di espulsione del ruolo di antecedente logico-giuridico della condotta incriminata dall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 si ricollega, dunque, al condizionamento che tale provvedimento esplica sulla legittimità dell’ordine e, pertanto, sulla tipicità del reato.
Nell’assetto normativo delineato dalla legge, la diversa tipologia di espulsione gioca un ruolo decisivo nella configurazione delle diverse fattispecie incriminatrici.
Più specificamente, l’ingiustificata violazione dell’ordine di allontanamento in caso di espulsione disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, (cfr. art. 14, comma 5-ter, così come modificato dal d.l. n. 89 del 2011) deve essere intesa come riferita ai vari casi in cui l’espulsione può essere eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera (anche se in concreto non è stato possibile eseguire con immediatezza l’espulsione con l’accompagnamento forzoso o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento), ossia alle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 13, comma 4.
Qualora, pertanto, la vicenda esecutiva si sia sviluppata attraverso l’adozione, da parte del AVV_NOTAIO, di un ordine di allontanamento, la sua ingiustificata violazione è punita con la multa da diecimila a ventimila euro.
Viceversa, qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera (art. 13, comma 5), lo straniero può richiedere al AVV_NOTAIO un termine per allontanarsi dall’Italia; in caso di inottemperanza al decreto di allontanamento emesso dal AVV_NOTAIO, si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro.
A fronte di tale assetto normativo, il legislatore ha previsto dei divieti espressi di espulsione che operano, quindi, al di là dell’esistenza di un giustificato motivo.
Infatti, il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali preclude l’espulsione o il respingimento dello straniero (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998).
Analoga efficacia paralizzante dell’espulsione è prevista dall’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, il quale stabilisce che «non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti: c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana ».
La fattispecie tipica richiede, cioè, che l’ordine di allontanamento sia rispondente ai requisiti minimi legali e che non si ponga in contrasto con i divieti di espulsione e di respingimento e le altre disposizioni in materia di categorie vulnerabili previsti, tra l’altro, dalla legge 6 marzo 1998, n. 40 (art. 17).
3.1. Alla luce di tali espresse previsioni normative non è dunque consentita l’espulsione dello straniero che sia coniugato con un cittadino italiano.
Tuttavia, nel caso in esame la causa impeditiva si è verificata dopo l’emissione degli atti amministrativi presupposti (decreto di espulsione del AVV_NOTAIO Padova in data 17 febbraio 2022; ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO in data 18 marzo 2022) e, comunque, dopo la consumazione del reato che si verifica decorsi sette giorni dalla notificazione del provvedimento del AVV_NOTAIO.
Dopo tale data (26 marzo 2022) risultano integrati tutti gli elementi della fattispecie; l’inottemperanza è stata, poi, accertata il 6 giugno 2023, all’atto del controllo in Piove di Sacco.
In proposito, va ricordato che il reato dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 ha natura permanente (Sez. 3, n. 13842 del 12/02/2008, Mbay, Rv. 240344), sicché l’inottemperanza, che ha avuto inizio nel marzo 2022, è perdurata almeno fino a quando non è sopraggiunta una causa ostativa alla espulsione costituita, nel caso di specie, dal matrimonio celebrato in data 16 dicembre 2022 con una cittadina italiana residente.
La contestazione mossa all’imputato, del resto, reca la chiara indicazione della condotta violata e dei provvedimenti amministrativi cui si riferisce, sicché non può dubitarsi dell’inottemperanza all’allontanamento, inottemperanza che neppure il ricorso contesta.
3.2. Il successivo matrimonio non rileva, come ha correttamente affermato il giudice di merito, quale giustificato motivo poiché, salve le conseguenze del sopravvenuto status coniugale sulla eseguibilità dell’espulsione, esso attiene a un momento largamente successivo a quello nel quale si è verificato l’inadempimento all’ordine di allontanamento, né il ricorso deduce specifici elementi in grado di superare la significativa rilevanza, per escludere il giustificato motivo, dell’ampio iato temporale esistente tra il provvedimento amministrativo di allontanamento e il matrimonio.
D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «non integra giustificato motivo dell’inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartito dal questore allo straniero la condizione di quest’ultimo di attesa dei documenti necessari alla celebrazione di matrimonio con cittadina italiana (nella specie avvenuto a circa sei mesi dall’ordine del questore)» (Sez. 1, n. 6605 del 31/01/2008, P.G. in proc. Farid, Rv. 239133), sicché, anche sotto tale profilo, che il ricorso neppure adombra, è priva di qualunque efficacia scusante l’esistenza, alla data del provvedimento di espulsione, di una relazione affettiva poi sfociato in matrimonio.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
Il giudice di merito ha, nel rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, logicamente riconnesso tale valutazione alle
ragioni che avevano precluso la possibilità di ottenimento del permesso di soggiorno, tenuto conto del deferimento all’autorità giudiziaria per reati di varia natura, compreso quello di produzione e traffico illecito di stupefacenti, in piena aderenza alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549).
Il ricorso è meramente confutativo.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 aprile 2024.