Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36715 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36715 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 del Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 30/11/2023, ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 650 cod. pen. per fatti accertati in data 18/8/2020 e ha dichiarato non doversi procedere in ordine ag analoghi fatti accertati nelle date del 3/8/2018 e del 22/8/2018 per essere i reati est per prescrizione.
NOME COGNOME è stata rinviata a giudizio e condannata perché, nella qualità di legal rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, titolare di una concessione demaniale marittima per una passerella in legno per l’accesso all’arenile sottostante la discesa a mare su di una superficie di 66,15 mq ricadente nel Comune di Otranto, avrebbe omesso di ottemperare alle ordinanze emesse dall’Ufficio Tecnico comunale di Otranto e dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Otranto e al successivo ordine del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.
Tutti provvedimenti che, in sintesi e per quanto rileva ai fini del ricorso, ponevano divieto di balneazione nello specchio d’acqua prospiciente l’area in concessione e imponevano alla società concessionaria di interdire a qualsiasi utente l’accesso al mare sottostante, anche chiudendo con due cancelli la galleria scavata nella roccia che dà accesso all’arenile sottostante.
Il Tribunale ha fondato la dichiarazione di responsabilità sulla base delle testimonianze acquisite, rese dagli operanti e da alcuni testi della difesa, e della documentazion amministrativa versata in atti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 650 cod. pen. e 47 cod. nav. Nel prim motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe violato il principio di sussidiarietà seco il quale il mancato adempimento dell’ordine costituisce reato ex art. 650 cod. pen. nel sol caso in cui la medesima violazione non sia già oggetto di sanzione, anche di natura non penale. Nel caso di specie, infatti, il primo giudice non avrebbe considerato che l’omessa ottemperanza all’ordine impartito con i provvedimenti amministrativi indicati aveva già avuto come conseguenza la decadenza della concessione, così come previsto dall’art. 47 cod. nav. Circostanza questa nota di cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere tenuto escludendo la punibilità per la medesima condotta.
3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 650 cod. pen. Nel secondo motivo la difes evidenzia l’erroneità della conclusione cui è pervenuto il Tribunale in quanto non sarebbe penalmente rilevante la condotta di chi ha omesso di adempiere a un ordine finalizzato a ottenere un risultato che, come nel caso di specie, avrebbe potuto essere conseguito direttamente dall’amministrazione senza la cooperazione dell’interessato. Nello specifico i ricorrente fa riferimento ad art. 54 TUEL per cui il Comune di Otranto avrebbe potuto intervenire direttamente apponendo delle barriere fisiche per impedire agli utenti di raggiungere il mare.
3.3. Violazione di legge per inesistenza della concessione demaniale a seguito del provvedimento del Comune di Otranto n. 14565 dell’11/8/2016. Nel terzo motivo il ricorrente rileva che il provvedimento del Comune di Otranto dell’agosto 2016 avrebbe avuto come effetto sostanziale quello di revocare la concessione rinnovata solo pochi mesi prima. Con tale atto, infatti, la concessione era stata privata di ogni utilità e ciò av necessariamente comportato il venir meno della concessione. In assenza di tale titolo, d’altro canto, l’imputata non era tenuta a osservare alcun ordine e, quindi, non avrebbe potuto essere ritenuta responsabile del reato contestato.
3.4. Vizio di motivazione anche con riferimento al travisamento della prova. Nel quarto motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe fondato l’affermazione di responsabilit travisando le dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME che avrebbe effettuato l’accertament nell’agosto 2018 e non nel 2020, e quanto alle dichiarazioni rese dal teste mar. COGNOME che avrebbe riferito circostanze diverse da quelle indicate nella sentenza. Considerazioni queste esposte anche con riferimento ai testi COGNOME e COGNOME, che non avrebbero ricevuto alcuna richiesta dalla “struttura” ma da una persona non meglio identificata così che anche gli ulteriori elementi sarebbero stati erroneamente valutati.
In data 26 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con l quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’inosservanza del principio di sussidiarietà secondo il quale il manca adempimento dell’ordine costituisce reato ex art. 650 cod. pen. nel solo caso in cui l medesima violazione non sia già oggetto di sanzione, anche di natura non penale. Nel caso di specie, infatti, il primo giudice non avrebbe considerato che l’omessa ottemperanza all’ordine impartito con i provvedimenti amministrativi indicati era già stato sanzionato c la dichiarazione di decadenza della Concessione prevista dall’art. 47 cod. nav.
La doglianza è infondata.
2.1. Come correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO generale le due norme operano su piani differenti e il provvedimento con il quale è stata dichiarata la decadenza della concessione non è qualificabile quale sanzione.
L’art. 650 cod. pen. si riferisce all’inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta, e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giust Nello specifico, poi, l’inosservanza deve riguardare un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione.
La norma, infatti, non si riferisce alla mancata osservanza di una qualunque disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e a caratter regolamentare ma, piuttosto, sanziona la condotta di chi non adempie a prescrizioni contenute in un ordine specifico, emanato ad personam, in occasione di un evento
determinato (Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, COGNOME, Rv. 257890 – 01; Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 255636 – 01; Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999, COGNOME, Rv. 213241 – 01).
Sotto tale profilo, d’altro canto, come espressamente previsto dalla norma, il principio di sussidiarietà non opera come indicato nel ricorso quanto, piuttosto, nel sens che l’applicazione dell’art. 650 cod. pen. è esclusa nel solo caso in cui la medesima condotta, cioè l’inosservanza della prescrizione, costituisce un reato più grave e non genericamente, quando dalla medesima violazione possono derivare altre e ulteriori conseguenze a carico del trasgressore come, appunto, la decadenza della concessione.
2.2. L’art. 47 cod. nav. regola il potere dell’amministrazione nel caso inadempimento del concessionario.
Sotto tale profilo, pertanto, la norma, indicando le ipotesi tassative in l’amministrazione può dichiarare la decadenza della concessione, non introduce o stabilisce alcuna sanzione.
Tale non potendo essere la decadenza, che fa cessare gli effetti della concessione ex nunc a causa dell’inadempimento del concessionario degli obblighi e delle prescrizioni e che è espressione del potere dell’amministrazione di riesaminare i propri atti.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art 650 cod. pen. evidenziando che la condotta della ricorrente sarebbe penalmente irrilevante in quanto il risultato avrebbe potuto essere conseguito direttamente dall’amministrazione intervenendo ex art. 54 TUEL senza la cooperazione dell’interessato.
La doglianza è infondata.
3.1. Il ricorrente invoca l’applicazione dei principi contenuti in Sez. 3, n. dell’11/10/2018, dep. 2019, De COGNOME, Rv. 274997 – 01 per cui «non integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. di inosservanza di provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia la condotta di inottemperanza ad ordini ch risolvano nell’imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell’interessato»
Nel caso di specie, nel quale l’oggetto dell’ordine impartito era di apporre due cancelli all’inizio e al termine del tunnel e di interdire l’accesso alla spiaggia e allo sp d’acqua prospiciente l’area in concessione, tale principio non può trovare applicazione.
Le ipotesi oggetto della pronuncia citata dalla difesa, infatti, si riferisco situazioni nelle quali la condotta richiesta al privato si esaurisce in un’attività limitat quale l’amministrazione potrebbe prescindere conseguendo agevolmente e direttamente il risultato perseguito.
Diverse, invece, sono le ipotesi come quella in esame in cui l’intervento e la cooperazione del privato, seppure non siano strettamente necessari, sono articolati ovvero
rendono più efficiente e immediata la risposta alle esigenze di sicurezza pubblica. Ciò anche considerato che l’ordine si riferiva ad aree insistenti su quella in concessione comunque a questa immediatamente prospicienti.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in quanto la concessione demaniale sarebbe venuta meno a seguito del provvedimento del Comune di Otranto n. 14565 dell’11/8/2016 che avrebbe avuto come effetto sostanziale quello di revocare la concessione rinnovata solo pochi mesi prima.
La doglianza è manifestamente infondata.
La decadenza della concessione è stata dichiarata solo nell’anno 2020 dopo che è stato effettuato il secondo accertamento nel mese di agosto 2020.
Anche a seguito del provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO dell’anno 2016, d’altro canto, il concessionario, come risulta dagli atti e dalla condotta dallo stesso tenuta, non ha ritenu di rinunciare alla concessione e ha continuato a esercitare i diritti che questa gli attrib
Nel quinto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine all’accertamento che sarebbe stato effettuato nell’agosto 2018 e non nel 2020.
La doglianza è infondata.
5.1. In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall’art. 8, comma primo, della leg n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di motivaz anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, cos introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione del contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità d riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 38431 del 31/01/2018, dep. 2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01).
Come evidenziato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, 269785 – 01 sul punto, infatti, il travisamento della prova sussiste solo quando emerge che la lettura d una specifica prova sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione, cioè quando la difformità cade sul significante (sul documento) e non su significato (sul documentato).
Il travisamento della prova, d’altro canto, è configurabile solo quando si introduc nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionament probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01;
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499 – 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716 – 01).
Il travisamento della prova, quindi, è necessario ribadirlo, consiste in un erro percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta i ragionamento del giudice e il sillogismo che a esso presiede. In particolare, consist nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fat certamente esistenti, in modo da rendere la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenut del sillogismo.
Il travisamento è perciò decisivo solo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.
5.2. Sul punto, poi, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.
Il “travisamento del fatto” (e non della prova) era tradizionalmente inteso quale vizio logico che aveva a oggetto la ricostruzione dei fatti insanabilmente in contrasto co la realtà indiscussa o almeno manifesta nel processo (Sez. 2, n. 1195 del 01/07/1965, dep. 1967, Wobbe, 103172 – 01), quando cioè la pronuncia fosse emanata sul presupposto dell’esistenza o inesistenza di fatti, che invece dagli atti risultassero, di certo, inesis esistenti, con esclusione del momento valutativo della prova (Sez. 1, n. 86 del 25/01/1966, INDIRIZZO 101207 – 01).
Il nuovo codice di rito del 1998 ha voluto mantenere «il sindacato sul piano della legittimità, evitando gli eccessi (…) che hanno talvolta dato luogo a invasioni da parte giudice di legittimità dell’area di giudizio riservata al giudice di merito» (Relazio progetto del codice di procedura penale).
L’iniziale formulazione dell’art. 606, lett. e), era perciò chiaramente finalizzat evitare che il giudizio di legittimità si trasformasse, di fatto, in un ulteriore grado di g di merito, vietando qualsiasi incursione nel materiale raccolto nelle precedenti fasi merito e imponendo come oggetto di valutazione della logicità, congruità e coerenza della sentenza esclusivamente il testo della motivazione. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio per il quale il travisamento del fatto intanto p essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risultas inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606, lett. e), cod. proc. L’accertamento di esso richiedeva, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorr dell’avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione elementi dai quali quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché l Corte di cassazione potesse, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,
Dessimone, Rv. 207942 – 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002, p.o., Rv. 222217 – 01).
L’art. 8, comma 1, legge n. 46 del 2006, ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi gravame”.
Il legislatore ha così introdotto il “travisamento della prova” (e non del fatto) qu ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione ma ciò muta, alla luce delle considerazioni che precedono, la natura dell’indagine di legittimità cui oggetto resta la motivazione del provvedimento impugnato, l’esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un inammissibile e rinnovato esame dell’intero compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni.
Il travisamento, insomma, deve riguardate uno o più specifici atti del processo, non il fatto nella sua interezza.
Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice appli b) l’esame può avere a oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne si integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;. c) la natura mani della illogicità della Motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite a sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria log a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesim fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.
5.3. Alla luce delle premesse indicate non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione dell’illogicità manifesta della motivazione, quanto in questo modo si chiede alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Ciò perché il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento – come de – per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con sui quali si fonda il ragionamento.
Sotto tale profilo, pertanto, appare chiaro che la possibilità di deduzione del viz di motivazione anche con il riferimento ad “atti processuali” non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione che, come detto, rimane pur sempre un giudizio di
legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere element processualmente acquisiti, di natura certa e obiettivamente incontrovertibile, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare l struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 1, n. 11264 del 02/03/2007, COGNOME, Rv. 236139 – 01Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540 – 01).
5.4. In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che, qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizione testimoniale, dichiarazione di un collaboratore di giustizia per es.), l’ogge della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato stori semplice e non opinabile (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499 – 01; Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, COGNOME, Rv. 239533 – 01).
In tema di ricorso per cassazione, infatti, ai fini della configurabilità del vi travisamento della prova dichiarativa, è necessario che si evidenzi la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratt giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 – 01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, NOME, Rv. 271227 – 01).
5.5. Nell’apprezzamento delle fonti di prova, d’altro canto, il compito del giudice legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, 276062 – 01; Sez. .6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507).
Dall’affermazione di questo principio, ormai costante nel GLYPH panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attivi è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittim solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbi
meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217) in quanto attraverso il controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di me proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368).
Ragione questa per cui la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione che il ricorrente ritenga tali da determinar una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non può dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolat dal contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogn elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degl elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988).
5.6. Il limite così posto al controllo di legittimità non può evidentemente esse superato deducendo il c.d. travisamento della prova che, ferma restando la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze process a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ricorre, come più volte evidenziato soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su u prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova val dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussista meno (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, COGNOME, Rv 244623; Sez. 2, n. 23419 del 23/5/2007, COGNOME, 236893).
5.7. Con specifico riferimento al caso c.d. di doppia conforme, d’altro canto, si deve ribadire che “il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legitti solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado («Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, le e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della pr che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grad non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con
recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per risponder critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice»)” (così testualmente Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, 276062 – 01 a pag. 9 della motivazione; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01).
5.8. Nel caso di specie il giudice di appello ha dato ampio atto degli elementi su quali si fonda l’affermazione di responsabilità in ordine alla condotta tenuta nel mese luglio e agosto 2020.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell’atto di appello e ha espos gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Con i puntuali riferimenti contenuti nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata agli accertamenti effettuati e agli atti redatti dal 22 luglio 2020 al 3 settembre e poi ottobre 2020, infatti, ha evidenziato che nel mese di agosto 2020 la ricorrente non aveva adempiuto all’ordine impartito dal Comune di Otranto, tanto che veniva consentito, previo pagamento di quindici euro, l’accesso alla spiaggia sulla quale insistevano il divieto accesso al mare e di balneazione che la titolare della concessione avrebbe dovuto impedire.
In odine a tali aspetti il giudice di merito non è incorso in alcun travisament l’eventuale diversa dichiarazione resa sul punto dal teste COGNOME, che comunque deve essere letta nel complesso degli elementi emersi, risulta del tutto ininfluente.
Ciò in quanto a fronte della logicità e coerenza della motivazione resa alla Corte d cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sen dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e st se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logic nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinat conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/5/2024