Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48095 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48095 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nato in EGITTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità d’el ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Perugi confermato la sentenza del 17/09/2020 dei Tribunale della medesima città i composizione monocratica, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole:
del reato di cui all’art. 14, comma 5-quater d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 perché, essendo inottemperante rispetto ad un provvedimento di espulsione de 30/11/2017 del AVV_NOTAIO di Terni, oltre che destinatario di un ulteriore ordi allontanamento del Prefetto della medesima provincia, che gli ingiungeva abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifi provvedimento stesso, si tratteneva ulteriormente in Italia;
del reato di cui all’art. 76, comma 3, in relazione all’art. 2 d.lgs 06 s 2011, n. 159 perché – sottoposto a foglio di via del AVV_NOTAIO di Tern 04/09/2017, per la durata di anni tre – veniva fermato dalle forze dell’ord 09/12/2017 in Terni;
del reato di cui all’art. 635 cod. pen., per aver danneggiato una sedia in p e la maniglia di una porta, all’interno dei locali della Questura di Terni; per l’effetto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, l’imputat condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo quattro motivi, che vengono di segui riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi d 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 60 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. relativamente al reato sub A) della rubric inosservanza dell’art. 14, comma 5-quater d.lgs n. 286 del 1998, per non aver ritenuto sussistente il giustificato motivo – e, comunque, per non aver eser i relativi poteri officiosi di verifica – pur a fronte delle allegazioni dife avevano adeguatamente dimostrato i motivi di natura economica e sociale, ch avevano impedito al prevenuto di ottemperare all’ordine di allontanamento.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex ar 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., relativamente al reato sub B) della ru per insussistenza degli elementi costitutivi dello stesso. Nonostante l’indica della residenza in Urbino alla INDIRIZZO, il ricorrente non è mai residente in tale luogo.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comm 1, lett. e) cod. proc. pen., relativamente al reato sub B) della rubrica,
violazione dell’art. 546, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contradditto manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla verifica sostanziale del di via emesso dal AVV_NOTAIO di Terni il 04/08/2017, sotto il profilo della dedott veridicità del luogo di residenza ivi indicato.
2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., relativamente al reato sub B) della rubri inosservanza o erronea applicazione della legge penale, relativamente al princi “oltre ogni ragionevole dubbio”, nonché violazione dell’art. 546 cod. proc. p per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rela alla doglianza oggetto di gravame, in merito alla comprensione della lingua itali da parte dell’imputato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le doglianze concernenti:
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. relativamente al reato al capo A) di imputazione e l’inosservanza dell’art. 14, comma 5-ter d.lgs n. 286 del 1998. L’impossibilità di dar corso all’ordine di allontanamento, in ragione mancanza dei necessari mezzi economici, è dimostrata dall’ammissione del soggetto al patrocinio a spese dello Stato;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine a sussunto al capo B), nonché la violazione degli artt. 2 cod. proc. pen., 2 comma 3 d.lgs n. 159 del 2011, per insussistenza degli elementi costitutivi reato contestato;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per quanto a al reato di cui al capo B), nonché la violazione dell’art. 546, lett. e) cod. pr per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in or alla legittimità sostanziale del “foglio di via” emesso dal AVV_NOTAIO di Terni i 4.08.2017. Il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di Terni è illegittimo, d momento che l’imputato non risiedeva in Urbino;
l’assenza di prova, con riferimento alla comprensione della lingua italiana, parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento alla prima doglianza, giova precisare come la figur tipica contestata postuli l’insussistenza di un giustificato motivo, in relazi mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazional L’assenza di giustificato motivo, quindi, concorre a tratteggiare la tipic modello legale, assumendo la veste di elemento costitutivo della fattispe incriminatrice (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810-01; Sez. 1, n. 55 dell’01/12/2010, Vucitrna, Rv. 249494). Deve, inoltre, rilevarsi carattere aperto della clausola dell’art. 14, comma 5 -quater, T .U. imm. si giustifica con l’impossibilità di elencare – prioritariamente e nel dettaglio – tutte le s astrattamente in grado di giustificare l’inosservanza del precetto ed è comun ossequiosa del principio di tassatività, restandone escluse le ipotesi di inesi dell’allontanamento (Sez. 1, n. 30012 del 13/07/2021, Diame, non mass.) Occorre, pertanto, che ricorrano «situazioni ostative di particolare rilevanza devono emergere nel caso concreto, incidendo sulla stessa possibilità, soggett e oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendol estremamente difficoltosa» (Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, NOME COGNOME, Rv 264936).
2.1. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha anche precisato qua segue: «In tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustific motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’or del AVV_NOTAIO di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con ri a situazioni ostative – della cui allegazione è onerato l’interessato – incide possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficien considerazione del mero disagio socio- economico, di regola ricollegabile al condizione tipica del migrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/202 COGNOME, Rv. 282216).
2.2. In ossequio a tali principi di diritto, il motivo non può che e disatteso, non essendo certo sufficiente il richiamo ad una generica condizione disagio socio-economico. Non risultano insomma adempiuti – come correttamente ritenuto dai Giudici di merito – gli oneri di allegazione processuale gra sull’imputato, ai fini dell’operatività della clausola sopra detta; ne consegu il ricorrente non può lamentare una pretesa carente valutazione, non avendo egl stesso fornito convincente prova, circa la situazione asseritamente precaria ( 1, n. 47191 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 268212; Sez. 6, n. 27049 de 19/03/2008, COGNOME, Rv. 241016). Né COGNOME, del resto, prospettava element atti a condurre all’attivazione degli auspicati poteri istruttori officiosi.
L’apparato argomentativo adottato dai Giudici di merito, sul tema, appar coerente e privo di qualsivoglia forma di contraddittorietà e, pertanto, è dest a rimanere immune da possibili censure in questa sede.
Il secondo e il terzo motivo sono tra loro sovrapponibili e ben si prestano, quindi, ad una trattazione unitaria, essendo volti a dimostrare l’illegittimità de foglio di via del quale si contesta la violazione, al capo B) dellia rubrica, per non esser mai stato l’imputato residente in Urbino; la deduzione difensiva si fonda sul contenuto di una nota presente in atti, laddove si attesta non esser mai stato il ricorrente residente nella locale INDIRIZZO. Non vi è chi non rilevi, però, l’infondatezza di tale argomentazione.
3.1. È noto come l’orientamento ormai prevalente di questa sezione sia nel senso che il foglio di via debba contenere una duplice indicazione, ossia tanto la prescrizione che si sostanzia nell’ordine di far ritorno al luogo di residenza, quanto quella che contiene il monito a non rientrare in territorio appartenente al Comune oggetto dell’ordine di allontanamento (Sez. 1 n. 13975 del 5/03;2020, COGNOME, Rv. 278821; Sez. 1 n. 11645 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 278587; Sez. 1 n. 4374 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278158; Sez. 1 n. 36653 del 3/06/2019, Patruta, Rv. 276866; Sez. 1 n. 30950 del 16/04/2019, COGNOME Corte, Rv. 276608; Sez. 1 n. 4074 del 9/01/2019, COGNOME, Rv. 275159; Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851).
3.2. Nella concreta fattispecie, l’indicazione del luogo destinato al rimpatrio, ossia la città di Urbino, è presente nel provvedimento e corrisponde esattamente a quanto ripetutamente indicato dallo stesso imputato, nel corso del procedimento a suo carico.
Il quarto motivo, imperniato sull’assunto della mancata conoscenza della lingua italiana, è manifestamente inammissibile; la doglianza risulta, infatti, fortemente generica e assertiva, oltre a mostrare di non dialogare con le puntuali affermazioni formulate, sul punto, ad opera dei giudici di secondo grado. La Corte di appello, infatti, ha correttamente desunto la sussistenza di una almeno sufficiente conoscenza della lingua italiana, dall’esistenza di plurimi atti riguardanti il soggetto, quali segnalazioni e verbali a suo carico. Con questa affermazione, coerente e priva di qualsivoglia forma di distonia logica, le deduzioni difensive evitano il confronto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2023
Il Consigliere este COGNOME re COGNOME
Il Presidente