Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte d’appello di Genova dato avviso alle parti;
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lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota allegata;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati contestati prospettando l’inoffensività della condotta, è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato altresì che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in complessivi C 2.000,00, oltre accessori di legge.
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.