Inidoneità dell’azione: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione su due concetti chiave del diritto penale e processuale: l’inidoneità dell’azione e i limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Il caso riguarda un ricorso presentato contro una condanna per rapina, dichiarato inammissibile perché basato su argomentazioni manifestamente infondate. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi giuridici affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Rapina al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un episodio di rapina. L’imputato, dopo aver minacciato la cassiera di un esercizio commerciale con un coltello, era riuscito a impossessarsi del denaro presente in cassa. Condannato nei primi due gradi di giudizio, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo principalmente su due motivi.
In primo luogo, sosteneva l’inidoneità dell’azione, affermando che le modalità utilizzate non sarebbero state sufficienti a configurare il reato contestato. In secondo luogo, contestava il giudizio di bilanciamento delle circostanze, ritenendo che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere sulle aggravanti.
L’analisi della Corte: Perché l’inidoneità dell’azione non sussiste
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza il primo motivo di ricorso. Il concetto di inidoneità dell’azione si applica quando il comportamento tenuto dall’agente è, in astratto e in concreto, assolutamente inadeguato a produrre l’evento delittuoso. Ad esempio, tentare di commettere un reato con strumenti palesemente inefficaci.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che non solo l’azione era idonea, ma aveva addirittura raggiunto il suo scopo: l’imputato si era impossessato del denaro. Il successo dell’azione criminale è la prova più evidente della sua idoneità. Pertanto, sollevare tale doglianza è risultato privo di ogni fondamento logico e giuridico, configurandosi come una mera riproposizione di argomenti già correttamente disattesi dalla Corte d’Appello.
La Discrezionalità del Giudice nel Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito. Questo significa che il giudice di primo e secondo grado ha il potere di soppesare gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per determinare la pena più adeguata.
Il sindacato della Corte di Cassazione su tale valutazione è estremamente limitato. Può intervenire solo se la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e contraddittorio. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente per giustificare l’equivalenza tra le circostanze, ritenendola la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena. Non essendo emerso alcun vizio logico, la doglianza è stata respinta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla chiara distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, dove riesaminare i fatti e le prove. Il ricorrente, nel caso di specie, non ha evidenziato vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e delle circostanze fattuali, compito che esula dalle competenze della Corte.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, poiché basato su motivi generici, ripetitivi di doglianze già esaminate e manifestamente infondati, soprattutto per quanto riguarda la tesi dell’inidoneità dell’azione a fronte di un reato di fatto riuscito.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione è necessario presentare motivi specifici che denuncino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione del giudice d’appello, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Inoltre, il successo di un’azione criminale esclude in radice la possibilità di invocarne l’inidoneità. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della futilità del ricorso presentato.
Se un’azione criminale ha successo, si può ancora parlare di ‘inidoneità dell’azione’?
No. Secondo la Corte, se l’imputato è riuscito a impossessarsi del denaro dopo la minaccia, l’azione si è dimostrata pienamente idonea a raggiungere lo scopo, rendendo di conseguenza infondata qualsiasi argomentazione basata sulla sua presunta inidoneità.
La Corte di Cassazione può modificare la valutazione del giudice sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti?
Generalmente no. La valutazione comparativa delle circostanze è un giudizio discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze non riscontrate in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
NNN
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che nella sentenza impugnata non siano ravvisabili i vizi motivazionali, peraltro cumulativamente denunciati, in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto);
osservato che il ricorrente ha reiterato le doglianze in tema di inidoneità dell’azione (cosicché non sarebbe configurabile la tentata rapina), già disattese dalla Corte territoriale (pag. 2) con corrette argomentazioni giuridiche e qui pedissequamente riproposte con un motivo privo di ogni fondamento, considerato che l’imputato riuscì addirittura a impossessarsi del denaro, dopo avere minacciato la cassiera con un coltello;
ricordato, quanto al secondo motivo, che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, COGNOME, Rv. 245931; da ultimo v. Sez. 4, n. 13380 del 14/02/2023, COGNOME, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.