Ingresso Irregolare: La Convivenza con Parente Italiano Non Salva dalla Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di immigrazione, specificando i limiti della rilevanza dei legami familiari ai fini della configurabilità del reato di ingresso irregolare nel territorio dello Stato. La decisione sottolinea una netta distinzione tra la disciplina penale e quella relativa alle misure di espulsione, offrendo importanti chiarimenti per cittadini stranieri e operatori del diritto.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero, nato in Italia ma evidentemente non in possesso della cittadinanza, veniva condannato dal Giudice di Pace di Ravenna al pagamento di un’ammenda di 5.000 euro per il reato previsto dall’art. 10-bis del D.Lgs. n. 286/1998, ovvero l’ingresso irregolare e il soggiorno illegale nel territorio nazionale. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Sosteneva che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente considerato la documentazione prodotta in udienza, la quale attestava la sua convivenza con un fratello in possesso della cittadinanza italiana. A suo avviso, tale circostanza avrebbe dovuto portare a un’assoluzione, anche in virtù del principio della particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000.
La Decisione della Corte: Ingresso Irregolare e Legami Familiari
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno chiarito che il legame familiare, in questo caso la convivenza con un fratello cittadino italiano, è irrilevante per escludere la punibilità del reato di ingresso irregolare. Il giudice di pace, infatti, aveva esplicitamente valutato e respinto tale argomento, considerandolo non pertinente. La Corte ha spiegato che il rapporto di convivenza con parenti italiani (entro il secondo grado) assume rilevanza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998, solo nell’ambito dei procedimenti di espulsione amministrativa dello straniero, ma non incide sulla sussistenza del reato di ingresso irregolare.
Le motivazioni della decisione
La Cassazione ha evidenziato che l’imputato non aveva intrapreso alcun percorso per regolarizzare la propria posizione sul territorio, un elemento che ha pesato negativamente nella valutazione della sua condotta. Inoltre, il ricorso è stato giudicato generico perché, pur invocando l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non specificava i motivi per cui il reato avrebbe dovuto essere considerato tale. Secondo la Corte, la semplice presenza di familiari con regolare cittadinanza in Italia è, sotto questo profilo, un dato “palesemente irrilevante”. Il reato si consuma con la mera presenza illegale sul territorio, a prescindere dai legami personali o familiari che lo straniero possa avere.
Di conseguenza, non sussistendo i presupposti per un’analisi nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce la netta separazione tra la valutazione penale della condotta di ingresso irregolare e le tutele previste in sede amministrativa contro l’espulsione. Avere legami familiari stretti in Italia non costituisce una “scusante” automatica per chi entra o soggiorna illegalmente nel Paese. La decisione serve da monito: la regolarizzazione della propria posizione è l’unica via per evitare conseguenze penali. Per gli operatori legali, è un chiaro segnale che le strategie difensive basate esclusivamente sulla presenza di familiari cittadini italiani, senza altri elementi a supporto della tenuità del fatto o della volontà di regolarizzazione, sono destinate a fallire di fronte alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte.
La convivenza con un parente cittadino italiano può escludere la condanna per il reato di ingresso irregolare?
No, secondo la Corte di Cassazione, la convivenza con un parente italiano, anche di secondo grado, è irrilevante ai fini della sussistenza del reato di ingresso e soggiorno irregolare (art. 10-bis d.lgs. 286/1998).
In quale contesto legale è rilevante avere parenti italiani?
La convivenza con parenti italiani entro il secondo grado è rilevante ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 286/1998, ma solo per impedire il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero, non per escludere la responsabilità penale per l’ingresso irregolare.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il legame familiare non è una causa di giustificazione per il reato, e per genericità, in quanto non ha spiegato perché il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità, limitandosi a invocare una circostanza (la presenza di familiari) ritenuta irrilevante dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 del GIUDICE DI PACE di RAVENNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 con cui il giudice di pace di Ravenna lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 10 -bis d.lgs. n. 285/1998, deducendo il vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la documentazione prodotta in udienza, attestante che egli convive con un fratello che ha la cittadinanza italiana, neppure al fine di assolverlo ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il giudice ha valutato esplicitamente l’irrilevanza dell’essere egli, asseritamente, convivente con un fratello cittadino italiano, anche sotto il profilo della particolare tenuità della condotta, ritenendola insussistente per non avere il ricorrente dato corso alla propria regolarizzazione, ed essendo peraltro il rapporto di convivenza con parenti italiani entro il secondo grado rilevante, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, solo nel caso della espulsione dello straniero;
ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità, dal momento che il ricorrente, pur invocando un’assoluzione ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, non spiega per quali motivi il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto particolarmente tenue, essendo, sotto tale profilo, palesemente irrilevante la presenza in Italia di familiari aventi regolare cittadinanza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr sidente