Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48900 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48900 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2015 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Considerato che il Giudice di pace di Firenze ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro cinquemila di ammenda per il reato di cui all’art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, per aver fatto ingresso o comunque per essersi trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del decreto legislativo in materia di soggiorno nonché di quelle di cui all’art. 1 I. n. 68 del 2007, fatto accertato in Firenze il 26 maggio 2011.
Rilevato che avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge in relazione alla condotta di ingresso illegale, non prevista come reato all’epoca del fatto (primo motivo), vizio di motivazione in ordine alla prova del reato (secondo motivo), l’intervenuta prescrizione (terzo motivo).
Considerato che il GLYPH ricorso GLYPH (primo GLYPH motivo) devolve censura manifestamente infondata, posto che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la contravvenzione prevista dall’art. 10-bis TU Imm., che incrimina la condotta dello straniero che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato, ha natura permanente e ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie, sovrapponibile a quella in esame, in cui l’ingresso illegale era avvenuto prima della entrata in vigore dell’art. 10-bis cit., ma la condotta di permanenza era proseguita anche dopo l’entrata in vigore della norma indicata (Sez. 1, n. 43472 del 19/09/2013, Rv. 257397 – 01).
Rilevato, inoltre, che il secondo motivo è inammissibile in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e un’alternativa lettura rispetto alle fonti probatorie già vagliate in sede di merito, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti.
Ritenuto, infine, che il terzo motivo non è specifico, posto che, nel dedurre l’intervenuta prescrizione del reato, individuando la data di estinzione del reato nel 26 maggio 2016, non tiene conto della sospensione del corso della prescrizione dalla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza a quella dell’ordinanza con la quale, in data 14 dicembre 2022, la RAGIONE_SOCIALEzione ha rimesso l’imputato nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen.
Considerato, in ogni caso, che anche secondo la prospettazione difensiva, il termine di prescrizione sarebbe compiuto dopo la sentenza di primo grado e che, dunque, questa non potrebbe comunque essere rilevata nella presente sede, data l’inammissibilità dell’impugnazione (preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Pregídente