Ingresso illegale: La Cassazione ribadisce la compatibilità della sanzione con il diritto UE
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione dell’ingresso illegale nel territorio nazionale, confermando la piena legittimità della sanzione penale pecuniaria prevista dalla normativa italiana. La decisione chiarisce, ancora una volta, che tale sanzione non contrasta con la direttiva europea sui rimpatri, respingendo le argomentazioni di un ricorrente che ne sosteneva l’incompatibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Padova, che aveva dichiarato un cittadino straniero colpevole del reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. 286/98, ovvero la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Al soggetto era stata comminata una pena di 5.000,00 euro di ammenda. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso: Contrasto con il Diritto Europeo e Difetto di Motivazione
Il ricorrente ha sollevato due questioni fondamentali dinanzi alla Suprema Corte:
1. Contrasto con la normativa unionale: Il primo motivo evocava un presunto conflitto tra la sanzione penale italiana per l’ingresso illegale e la Direttiva dell’Unione Europea n. 115/2008 in materia di rimpatri. Secondo la difesa, la sanzione penale costituirebbe un ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva, motivo per cui la norma nazionale avrebbe dovuto essere disapplicata.
2. Difetto di motivazione: Il secondo motivo lamentava una carenza di motivazione nella sentenza impugnata riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto generico.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale e su una chiara interpretazione delle norme.
Inammissibilità del motivo sul contrasto con la normativa UE sull’ingresso illegale
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘manifestamente inammissibile’. Richiamando una sua precedente pronuncia (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019), ha ribadito un principio ormai consolidato: la sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso illegale e permanenza irregolare non è in contrasto con la Direttiva Rimpatri. La ragione risiede nel fatto che una sanzione di natura esclusivamente pecuniaria non costituisce un ostacolo concreto all’esecuzione delle procedure amministrative di rimpatrio. Di conseguenza, il giudice nazionale non ha il potere di disapplicare la norma penale interna.
Infondatezza del motivo sulla motivazione della pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha osservato che la critica mossa dal ricorrente era del tutto generica. Inoltre, e in modo decisivo, la pena di 5.000,00 euro inflitta dal Giudice di Pace corrispondeva al minimo edittale previsto dalla legge per quel reato. Secondo la giurisprudenza costante, quando il giudice applica la sanzione minima, non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata, essendo tale scelta di per sé indice di una valutazione favorevole all’imputato.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza la posizione della giurisprudenza italiana sulla legittimità del reato di ingresso illegale, confermando che la sanzione pecuniaria prevista non viola i principi del diritto dell’Unione Europea e che l’applicazione della pena minima non necessita di una motivazione complessa da parte del giudice.
Il reato di ingresso e soggiorno illegale è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sanzione penale pecuniaria prevista dall’art. 10-bis del d.lgs. 286/98 non contrasta con la Direttiva UE sui rimpatri (n. 115/2008), poiché non costituisce un ostacolo alla procedura di rimpatrio. Pertanto, la norma italiana non può essere disapplicata.
Perché il motivo di ricorso sulla quantificazione della pena è stato respinto?
Il ricorso è stato ritenuto infondato perché la pena di 5.000 euro applicata corrispondeva al minimo edittale previsto dalla legge per quel reato. La giurisprudenza costante non richiede una motivazione specifica da parte del giudice quando viene applicata la sanzione minima.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37759 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIUDICE DI PACE di PADOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 19 febbraio 2024, con la quale il Giudice di pace di Padova ha dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 10bis d.lgs.n. 286/98 e lo ha condannato alla pena di C 5.000,00 di ammenda;
Ritenuto che il primo motivo, che evoca il contrasto con la normativa unionale, è manifestamente inammissibile perché, secondo costante giurisprudenza, «la previsione di una sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non contrasta con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008, n. 115, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice» (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Rv. 275049-01);
che il secondo motivo, che lamenta il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché del tutto generico e perché la pena applicata corrisponde al minimo edittale;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024