Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22853 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 09/01/1985 inoltre: NOME
avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d’appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo di concreta specificità, Ł anche manifestamente infondato;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (cfr. Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 – 01; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263163);
che, peraltro, l’elemento psicologico specifico del reato di rapina può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto (cfr. Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, COGNOME, Rv. 284227 – 01; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 265644 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, primo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 sull’impossessamento del telefono mediante la condotta violenta e sull’irrilevanza dell’assenza di motivi di lucro);
che la scissione in due condotte separata, l’una riconducibile all’appropriazione indebita e l’altra alle lesioni risulta una ricostruzione fattuale in prospettiva difensiva, per ciò solo non scrutinabile in
sede di legittimità e, comunque, disancorata dalle emergenze fattuali, da dove emerge che l’imputata si impossessava del cellulare con violenza sulla persona offesa;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME