Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
N,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata è artic esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudi legittimità. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito in tem sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina (vedi pagina 5 sentenza impugnata) è conforme con l’indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’ingiusto profitto del reato di rapina non necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga d conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, n 23177 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276104 – 01; Sez. 2, n. 44890 del 25/10/2022, COGNOME, non massimata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elemen probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fin confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergen probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito rilevato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrent lamenta la violazione dell’art. 62 n. 2 cod. pen. ed il vizio di motivazione in o al mancato riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante è aspecifico i quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fat all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appell affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno correttamente sottolineato come il ricorrente n abbia agito a seguito di un fatto ingiusto altrui (vedi pag. 5 della sen impugnata nel quale viene chiarito che il Guentouh è intervenuto attivamente a difesa della NOME solo dopo che la donna era già stata aggredita dal ricorrente) conseguente inapplicabilità dell’attenuante invocata dalla difesa, ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e del razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termi contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa Deve esser affermato, in proposito, che ai fini della integrazione del «fatto ingi altrui», costitutivo dell’attenuante della provocazione, è necessario che rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collet
in un dato momento storico e non valutate Con riferimento alle convinzion dell’imputato non corrispondenti a canoni di civile convivenza.
rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine a determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione non è consentito sede di legittimità. Il ricorrente si limita a sostenere contestare la congru singoli aumenti determinati in relazione ai reati satellite contestati, confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dai giudici appello. La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha riten congrua e corretta la dettagliata determinazione degli aumenti a titol continuazione in considerazione della gravità delle lesioni cagionate alle pers offese (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve essere ricordato, in proposit che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titol continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la ese così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la c determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbit o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.