Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38215 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 16/10/2025
R.G.N. 21981NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/03/2025 della Corte d’appello di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona in data 1° ottobre 2021 con la quale NOME COGNOME Ł stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per avere concesso in locazione a cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno un appartamento, traendo un ingiusto profitto (articolo 12, comma 5bis , d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286).
Ricorre NOME COGNOME,con il difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando:
la violazione di legge, in relazione all’art. 12, comma 5bis , decreto legislativo n. 286 del 1998 e all’art. 530 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, con riguardo alla responsabilità poichØ non si Ł accertato chi fosse il proprietario dell’immobile e che l’imputato fosse consapevole della condizione di irregolarità dei conduttori, mentre non emerge la sproporzione tra le prestazioni dalle quali deriverebbe l’ingiusto profitto;
la violazione di legge, in relazione all’art. 131bis cod. pen., e il vizio della motivazione, con riguardo alla pena e alla mancata applicazione della causa di non punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il ricorso Ł generico e assertivo, nonchØ privo di critiche specifiche agli aspetti decisivi della pronuncia.
2.1. La titolarità dell’immobile non rileva, come ha sottolineato il giudice di merito, essendosi accertata la disponibilità di esso in capo all’imputato in forza di due distinti e concorrenti elementi: le indagini di polizia giudiziaria circa la effettiva disponibilità del bene in
capo all’imputato, che lo aveva in precedenza utilizzato per espiare gli arresti domiciliari; le dichiarazioni del conduttore che riferisce di avere concluso un contratto verbale di locazione con l’imputato, cui corrispondeva il prezzo pattuito ‘in nero’.
2.2. Quanto alla consapevolezza della condizione di irregolarità dei cittadini stranieri alloggiati nell’appartamento, il ricorso omette di criticare la logica affermazione dei giudici di merito, secondo la quale fermo l’inadempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191,
posti a presidio proprio del controllo dell’identità dei soggiornanti di qualunque nazionalità, di per sØ indicativo del comportamento dell’imputato che si Ł sottratto agli obblighi di legge la condizione era palese e dimostrata dall’opzione prescelta dall’imputato di procedere alla locazione senza un contratto registrato.
2.3. Quanto all’ingiusto profitto, i giudici di merito hanno sottolineato, senza ricevere critiche specifiche, che l’appartamento era persino privo di energia elettrica e che la somma percepita a titolo di pigione, oltre a essere sottratta all’imposizione fiscale, appariva sproporzionata proprio in ragione delle condizioni del conduttore.
Tale assunto Ł conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo chiarito che «per la configurabilità del delitto previsto dall’art. 12, comma 5bis , d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Ł richiesto il fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione, che si realizza nel caso in cui l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell’immobile, con sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare» (Sez. 1, n. 37623 del 14/07/2023, NOME COGNOME, Rv. 285249 – 01).
Nel caso in esame, infatti, se, per un verso, Ł evidente – come correttamente affermato dai giudici di merito – che il profitto conseguito, pari alla somma di denaro consegnata dal cittadino irregolare, Ł di per sØ ingiusto, in quanto costituisce il corrispettivo per la illecita condotta di locazione dell’immobile a favore di un soggetto privo del permesso di soggiorno, Ł, d’altra parte, indubitabile, come logicamente affermato nella sentenza impugnata, che il cittadino irregolare Ł indotto a sottostare alla richiesta perchØ si trova in una condizione di inferiorità caratterizzata proprio dall’assenza di un valido titolo di soggiorno e dalla necessità di ottenere, seppure in modo illecito, un titolo abitativo, così realizzandosi l’ingiusto profitto del locatore.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME
NOME COGNOME