Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32808 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catania con ordinanza del 2 maggio 2024 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, il quale è stato ristretto in custodia cautelare pe circa quattro anni in relazione ad ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Catania il 27 gennaio 2014 ed eseguita il 30 gennaio 2014 con l’accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE, stabilmente collegata al RAGIONE_SOCIALE NOME, accusa da cui, dopo un annullamento con rinvio da parte della RAGIONE_SOCIALE, è stato definitivamente assolto dalla Corte di appello di Catania, con la formula “per non avere commesso il fatto”, con sentenza del 22 dicembre 2022.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensori di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo con cui denunzia promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge (art. 314 cod. proc. pen).
Il rigetto della richiesta di equa riparazione sarebbe basato su una motivazione apodittica, che sostanzialmente ricalca i provvedimenti emessi in fase cautelare, ripropone la struttura motivazionale della originaria impostazione accusatoria, nonostante la smentita da parte dei giudici di merito, peraltro dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione.
Nessuna colpa sarebbe addebitabile all’imputato, che, peraltro, sin dall’inizio nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha protestato la propria innocenza.
Le conoscenze millantate dall’imputato nell’organigramma criminoso del RAGIONE_SOCIALE, valorizzata dalla Corte territoriale, sono state puntualmente confutate nella difesa, sia personale che tecnica, dell’imputato, avendo spiegato già sin dall’interrogatorio di garanzia che si trattava di mere conoscenze che trovavano origine nella vicinanza territoriale.
Si richiamano i principi affermati in materia dalla Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, e della Corte EDU, con speciale riferimento all’art. 5, par. n. 1, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Si sottolinea come dall’istruttoria dibattimentale sia, emerso come l’imputato non abbia mai contribuito in alcun modo alla condotta contestata. Si rammenta che l’intero compendio probatorio nei confronti del ricorrente era basato sul contenuto di una conversazione intercettata all’interno della casa della sig.ra NOME COGNOME, peraltro previamente avvisata dai Carabinieri, conversazione che, in realtà, lungi dall’avere il contenuto autoaccusatorio che le è stato erroneamente assegNOME, tratterebbe temi privati e familiari relativi alla figlia.
NOME COGNOME, «probabilmente per vantarsi dinanzi alla donna, menziona in maniera confusa e imprecisa una serie di nomi conosciuti territorialmente senza pur tuttavia entrare nel dettaglio delle specifiche condotte eventualmente espletate nell’ambito dell’associazione mafiosa c. d. “RAGIONE_SOCIALE“. La mera conoscenza di alcuni membri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, o di generiche e non precisate “regole d’onore”, in particolar modo nell’ambito di piccole realtà territoriali, come Giarre, non rendono certamente un uomo quarantenne, con piccoli precedenti datati per furto all’improvviso un associato o un compartecipe in assenza dell’elemento essenziale ed imprescindibile effettivo inserimento nell’organigramma del sodalizio criminoso, e reale posizione in essere di condotte e contributo attivo alla vita dell’organizzazione criminosa» (così alla p. 3 del ricorso), non essendo mai stato l’imputato sino a quel momento investigativamente accostato, nemmeno come contiguo, alla criminalità organizzata. Circostanza questa che è stata, ma invano, rappresentata con forza e sin da subito dalla Difesa, esistendo come unica fonte di prova, appunto, la conversazione di cui si è detto e che è stata considerata prova a carico in ragione di una evidente “forzatura”.
In ogni caso, al di là di una conoscenza generica di alcuni appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, non è mai stata individuata alcuna personale condotta posta in essere dal ricorrente né un ruolo all’interno dell’associazione.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 4 giugno 2024 ha chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
L’ordinanza impugnata valorizza l’essersi il ricorrente auto-attribuito, nel corso di una conversazione intercettata all’interno della casa di una donna, il cui marito era scomparso (un caso di “lupara bianca”), discutendo, appunto della scomparsa dell’uomo e della sua possibile causa, che potrebbe essere stata la frequentazione di persone legata ad un RAGIONE_SOCIALE diverso da quello di appartenenza, il ruolo di partecipe, appartenente, sia pure di basso grado, ad un’associazione mafiosa, distinguendo nel corso del dialogo i ruoli all’interno di essa (v. specc. pp. 1-5 dell’ordinanza).
L’assunto difensivo secondo il quale la conversazione sarebbe stata strettamente privata è stato già preso in considerazione nella ordinanza
impugnata e disatteso sulla base del – non illogico – rilievo (p. 5 del provvedimento impugNOME) che si parlava del pregiudicato scomparso nel nulla NOME COGNOME e, quindi, di un caso di “lupara bianca” che ben legittimava l’apertura di un’indagine.
I giudici di merito hanno riferito (pp. 2-3) alcuni ragionamento svolti nei colloqui tra la donna e NOME COGNOME a proposito della scomparsa di NOME COGNOME, che in maniera scriteriata avrebbe frequentato tale NOME COGNOME, detto “NOME“, ritenuto legato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contrapponendo l’agire dello scomparso con il proprio, che, più opportunamente, in un’occasione, intendendo vendicarsi di un’offesa ricevuta da parte di tale COGNOME, aveva preliminarmente chiesto autorizzazione al suo “superiore” NOME COGNOME, appartenente alla stessa famiglia COGNOME, di cui forniva all’interlocutrice un organigramma.
Si tratta, a ben vedere, di un comportamento ricondotto dai giudici di merito, con motivazione non illogica e non incongrua, alla categoria della colpa extraprocessuale e, in particolare, a quella delle frequentazioni ambigue con soggetti appartenenti a sodalizi criminali, dato che ha mostrato di conoscere le dinamiche criminali dall’interno, frequentazioni tali da poter essere interpretate, in uno con l’errore dell’A.G., quali indizi di complicità (cfr., tra le altre, Sez. 4 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996; Sez: 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782).
3.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/07/2024.