Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44917 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44917 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 febbraio 2023, la Corte d’appello di Palermo ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 10 febbraio al 26 febbraio 2018.
La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Palermo con ordinanza del 26 gennaio 2018 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 bis cod. pen. in relazione alla vendita a NOME COGNOME, a suoi familiari e a società a lui riconducibili, di immobili situati a Paler operazione che, in ipotesi accusatoria, avrebbe consentito a COGNOME di reimpiegare denaro proveniente da attività illecite. Il 26 febbraio 2018, l’ordinanza è stat annullata dal Tribunale del riesame. Il 14 novembre 2019, COGNOME è stato assolto dal G.u.p. del Tribunale di Palermo «perché il fatto non sussiste». La sentenza di assoluzione è passata in giudicato il 30 settembre 2020.
Secondo i giudici della Corte di appello, l’istanza di riparazione non merita accoglimento perché COGNOME ha dato causa alla privazione della libertà personale con un comportamento gravemente colposo, consistito nel rivolgersi a COGNOME per ottenere le risorse finanziarie necessarie a portare a termine una complessa operazione immobiliare. A sostegno di tali conclusioni, la Corte territoriale ha sottolineato che la sentenza di assoluzione non ha escluso la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato a COGNOME, ma solo la sussistenza dell’elemento psicologico. Secondo la Corte di appello (pag.11 dell’ordinanza), nel giudizio di cognizione sarebbe stato accertato che «la società di cui COGNOME era amministratore unico e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha trovato le risorse finanziarie per concludere positivamente le trattative riguardanti l’immobile di INDIRIZZO, grazie al cospicuo apporto dell’imprenditore COGNOME, pur senza alcun mezzo contrattuale registrato che lo giustificasse».
Contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di liquidazione di equo indennizzo, NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore munito di procura speciale. La difesa del ricorrente deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e osserva che nessun profilo di colpa può essere individuato nell’aver ricercato un finanziamento da NOME COGNOME, atteso che nulla consentiva a COGNOME di sospettare che questi intrattenesse rapporti con esponenti della criminalità organizzata e le sue disponibilità economiche potessero
essere provento di attività illecite. Sottolinea che, proprio per questa COGNOME è stato assolto. Rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnat contraddittoria perché, da un lato, dà atto (pag.10) che la società dell RAGIONE_SOCIALE era RAGIONE_SOCIALE non stipulò soltanto otto contrat compravendita, ma ne stipulò venticinque, tutti prodotti in copia dalla d dall’altro, afferma (pag. 11) che, a fronte dei bonifici operati da COGNOME ai f realizzazione del progetto edilizio in questione, non v’era «traccia dei contratti». Sostiene dunque che le azioni degli inquirenti sarebbero giustificate dalla mancanza di contratti (che rendeva «sospetta» l’operazione riconosce che quei contratti esistevano.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Cor cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugna osservando: da un lato, che «l’assoluzione del COGNOME difficilmente pare rife ad una mera mancanza dell’elemento soggettivo, essendo stata pronunciata co la formula “perché il fatto non sussiste”»; dall’altro, che la stessa o impugnata «fa riferimento alla esistenza di una tracciabilità dei ra COGNOME/COGNOME, proprio nei contratti preliminari stipulati e nelle dec conseguenti di porre in vendita anticipatamente gli immobili di riferiment ottenere il denaro sufficiente alla realizzazione del progetto». Il Proc generale sottolinea che «la motivazione del rigetto è contraddittoria per riferimento a un dato oggettivo di riciclaggio che sembrerebbe escluso d formula assolutoria e perché erroneamente esclude la sussistenza di fonti nego specifiche, alle quali invece pare riferibile una condotta concretamente accer
Con memoria in data 2 settembre 2023, l’Avvocatura generale dello Stato ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è fondato.
Si deve subito rilevare che la motivazione fornita dalla Corte territ appare contraddittoria perché sostiene che i rapporti intercorsi tra COGNOME non erano giustificati da «alcun mezzo contrattuale registrato» (pag. tuttavia dà atto che la società della quale RAGIONE_SOCIALE era RAGIONE_SOCIALE rapprese stipulò contratti di compravendita con COGNOME o con suoi familiari o con società a lui riferibili (il dato non è specificato e nessun chiarimento è stato fornito
punto). L’ordinanza impugnata riferisce che, nel corso delle indagini, erano acquisiti solo otto contratti (non meglio specificati) e la difesa ne ha ventidue, ma non spiega quale fosse il contenuto di questi contratti e co conciliabile tale affermazione con quella secondo la quale il cospicuo ap finanziario fornito dall’imprenditore COGNOME alla conclusione dell’oper immobiliare avviata da COGNOME non era giustificata «da alcun mezz contrattuale».
Oltre ad essere contraddittoria, la motivazione è carente. Secondo l’ordin impugnata, COGNOME sarebbe stato assolto «sul presupposto della ritenuta care dell’elemento soggettivo del reato», mentre la sussistenza dell’elemento ogge del reato sarebbe stata confermata. La Corte territoriale, però, non ha chi che modo tale affermazione possa conciliarsi con la formula assolutoria («pe il fatto non sussiste»). Non ha chiarito inoltre perché, il comportamento con nel ricercare NOME COGNOME per ottenere un finanziamento, possa ess considerato gravemente colposo alla luce delle informazioni di cui COGNOME disponeva, o avrebbe potuto disporre se avesse agito con la diligenz prudenza dovute.
3. A tali considerazioni si deve aggiungere che l’art. 314 cod. proc individua più ipotesi di ingiusta privazione della libertà personale. La prima disciplinata dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., riguarda la, co “ingiustizia sostanziale” della detenzione e si verifica quando una per prosciolta perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, p fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato – e sottoposta, per quel fatto, a misura cautelare privativa della libertà pers seconda, disciplinata dall’art. 314 comma 2, cod. proc. pen., riguarda la cos “ingiustizia formale” e si verifica quando una persona – prosciolta per qu causa o anche condannata – sia stata sottoposta, nel corso del procedimento processo, a misura cautelare privativa della libertà personale e si sia a con decisione irrevocabile, che la misura era stata disposta o mantenuta « che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e codice di rito.
Dalla lettura del provvedimento impugNOME emerge che l’ordinanza con l quale NOME COGNOME COGNOME sottoposto agli arresti domiciliari fu annulla Tribunale per il riesame di Palermo, che dispose l’immediata libera dell’indagato. Il provvedimento impugNOME non spiega quali siano state le ra dell’annullamento e tuttavia, nel caso di specie, sembra dover trovare applic l’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Si deve ricordare, allora, che
autorevolmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663) – «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» e, tuttavia tale causa ostativa non può operare quando l’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la possibilità di valutare l’incidenza della condotta dolosa o colposa dell’imputato è preclusa dalla constatazione che il giudice della cautela disponeva, per negare o revocare la misura, degli stessi elementi sulla base dei quali il giudice di merito ha escluso la sussistenza delle condizioni di applicabilità della stessa, sicché la condotta dell’interessato, ancorché dolosa o gravemente colposa, non può aver avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte nella fase cautelare.
Ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto preliminarmente chiarire – e non lo ha fatto – se l’annullamento dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare fu disposto sulla base di nuovi elementi forniti al Tribunale del riesame dalla difesa o, invece, sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che aveva emesso il provvedimento cautelare; nel qual caso, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto, costituita dall’aver dato causa (o aver concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, non potrebbe operare (fra le tante: Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275021; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, COGNOME, Rv. 274765).
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui deve essere demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda altresì la regolamentazione fra le parti dele spese relative al presente giudizio di legittimità.
Cosi deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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