Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 962 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 962 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Casoria il DATA_NASCITA
altra parte:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa, dal quale è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. , avendo l’ordinanza impugnata fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza su un erroneo presupposto: la declaratoria, all’esito del giudizio di appello, di intervenuta prescrizione in ordine ad uno dei titoli di reato contestati (quello di cui al capo 37, riguardante il delitto di violazione degli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), benché lo stesso non avesse formato oggetto del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Benevento in data 2.4.2015, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna di primo grado: misura la cui efficacia è cessata con la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli in data 22.3.2018.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per la reiezione del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è accolto nei termini seguenti.
Le doglianze dedotte colgono nel segno, là dove evidenziano, essenzialmente, l’errore in cui è incorso il provvedimento impugNOME , nella parte in cui ha rigettato la richiesta di riparazione sulla base RAGIONE_SOCIALEa intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati contestati nel giudizio di cognizione (capo 37), senza, tuttavia, considerare che il reato prescritto non faceva parte del titolo custodiale per il quale è stata proposta l’istanza di ingiusta detenzione .
Nella specie, infatti, l’istanza ha ad oggetto anche il periodo custodiale subito dal COGNOME a seguito de ll’ordinanza del Tribunale di Benevento, emessa in data 2.4.2015 nell’ambito del procedimento n. 4577/13 RGNR, per il solo reato contestato al capo 1), vale a dire il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen., in ordine al quale l’interessato è stato definitivamente assolto con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 22.3.2018 (divenuta irrevocabile il 6.9.2018).
Il principio invocato dall’ordinanza impugnata , secondo cui il diritto alla riparazione non è configurabile qualora, per l’ingiusta detenzione sofferta in relazione a più reati, sia dichiarata l’estinzione per prescrizione di taluni soltanto di essi (Sez. 4, n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, Rv. 285871 – 01), presuppone, appunto, che il singolo reato prescritto sia ricompreso nei capi di accusa posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Ciò per l’evidente considerazione che l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione deve essere valutata esclusivamente in relazione ai fatti-reato che hanno costituito il presupposto RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare custodiale, e non rispetto a tutti i reati oggetto di imputazione nel processo di cognizione. Tale principio trova fondamento nella ratio RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione per ingiusta detenzione , che ha come presupposto -fatta salva l’ipotesi di ingiusta detenzione c.d. esecutiva l’insussistenza , giudizialmente accertata, dei fatti criminosi che hanno determiNOME l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura restrittiva.
Ne consegue che la verifica RAGIONE_SOCIALEa spettanza del diritto all’equa riparazione deve essere circoscritta ai soli fatti-reato che hanno giustificato la misura cautelare, con esclusione di eventuali ulteriori reati, pur oggetto di indagine o di imputazione, ma non valutati ai fini cautelari. Solo su tali fatti si innesta la successiva verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di eventuali comportamenti ostativi (colposi o dolosi) RAGIONE_SOCIALE‘interessato, che abbiano avuto incidenza causale sull’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Nel caso di specie, l’ordinanza del Tribunale di Benevento, da cui è derivato un periodo di detenzione di quasi tre anni (dal 2.4.2015 al 22.3.2018), aveva posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura soltanto l’ipotesi delittuosa di cui al capo 1) (art. 416bis cod. pen.), per cui nessuna incidenza sul titolo cautelare (e sul conseguente periodo detentivo sofferto dal COGNOME) può essere attribuita al reato di cui al capo 37) (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ex art. 9, comma 2, l. 1423/1956), dichiarato estinto per prescrizione all’esito del giudizio di cognizione .
Pertanto, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello, che ha negato la riparazione sulla base RAGIONE_SOCIALEa mancata assoluzione per tutti i reati oggetto di imputazione, si pone in contrasto con il principio sopra richiamato e con la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., atteso che l’istanza del COGNOME aveva riguardo ad un periodo di detenzione sofferto per reato diverso da quello dichiarato prescritto; quindi, la prescrizione di quest’ultimo non rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione di ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione.
6 . Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà valutare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione in relazione alla misura custodiale disposta con la citata ordinanza del Tribunale di Benevento per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen.; provvederà, inoltre, sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME