Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10475 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10475 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 17/02/1991
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza impugnata; letta la memoria del MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, tramite l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO con la quale è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa il 19 giugno 2024, in sede di rinvio disposto dalla Terza Sezione penale di questa Corte, giusta sentenza n. 11403 del 28/02/2024, (a seguito di precedente rinvio disposto con sentenza n. 16117 del 14 marzo 2023 pronunciata dalla Quarta Sezione penale) la Corte di appello di Reggio Calabria ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 176.157,54 per l’ingiusta detenzione patita nel proc. n. 3058/2012 R.G.N.R.
Avverso detta ordinanza, l’avv. NOME COGNOME del Foro di Reggio Calabria, ha proposto ricorso affidandolo ad unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli a 314 co. 2, nonché 273 e 280 cod. proc. pen. La Corte della riparazione ha ritenuto che «il periodo indennizzabile è quello relativo alla custodia cautelare in carcere sofferta dal 6.6.2012 al 23.4.2015 a cui va sottratta la detenzione legittimamente patita pari alla pena inflitta di mesi otto di reclusione, così pervenendo ad un periodo indennizzabile pari a 747 giorni». L’istanza di riparazione, come ritenuto dalla sentenza di questa Corte n. 16117 del 14.3.2023 che aveva annullato una prima volta il provvedimento di rigetto, ha precisato che “a fronte della iniziale contestazione del reato d tentato omicidio la condotta era stata derubricata nel reato di lesioni semplici i cui limiti edittali non avrebbero consentito l’adozione della misura cautelare”. A fronte di ciò costituirebbe motivazione erronea quella secondo cui la custodia cautelare espiata in misura pari alla condanna subita, sarebbe “legittimamente patita”. Il fatto che il ricorrente sia stato condannato pe un reato che non consentiva l’adozione di una misura cautelare ma anche che la pena è stata sospesa, impediva l’operatività della disposizione di cui all’art. 314 comma 4 cod. proc. pen. La Corte della riparazione, dunque, non operando nel caso di specie, le ipotesi di riduzione previste dal comma 4 dell’art. 314 cod. proc. pen. ha illegittimamente limitato a 747 giorni i periodo di ingiusta detenzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio per nuovo esame.
4.11 Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione ingiusta detenzione, ove l’ingiustizia sia correlata alla diversa qualifi in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non consentito l’applicazione della misura custodiale, la condizione ostat riconoscimento del diritto all’indennizzo, integrata dall’avere concorso a dare causa alla custodia cautelare, per dolo o colpa grave opera se l’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi eleme trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in q in tal caso la condotta dolosa o colposa dell’imputato è priva di eff causale in ordine alla emissione della misura (Sez. 4, n. 1617 22/04/2021, Rv. 281038).
Nel caso in cui la derubricazione incida sulla adottabilità della m cautelare è pure possibile che si profili una ingiustizia c.d. forma tuttavia, prescinde dalla condizione ostativa della condotta gravem colposa dell’istante solo se gli elementi che conducono alla derubricaz sono stati gli stessi che erano stati sottoposti al giudice della caut
Nel caso in esame il principio che viene in rilievo non è qu secondo cui non può dare luogo alla riparazione il fatto che il richi abbia ottenuto dai giudici di merito il riconoscimento del beneficio sospensione condizionale della pena rispetto al reato per il quale er sottoposto a misura cautelare (Sez. 4 n. 1862 el 07/01/2016, Rv. 26558
Viene, piuttosto, in rilievo il principio in forza del quale, nel cas l’ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione giuridica operata dai giudici di merito in una fattispecie il cui minimo editta consentiva l’applicazione della misura cautelare, la condizione ost costituita dall’avere dato o concorso a dare causa, non opera allorq l’accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, avvenga sulla scorta dei medesimi elementi sottopost giudice che ha adottato il provvedimento cautelare. In tal caso, infa condotta dolosa o colposa posta in essere dall’imputato, rimane priv efficienza causale in relazione alla adozione della misura (Sez. 4 n. del 22/04/2021, Rv. 281038).
Fatta questa premessa va rilevato che la stessa Corte della riparaz
a pag. 7 dell’ordinanza afferma «si deve ritenere che il giudizio in termini di diversa qualificazione giuridica dei fatti non sia intervenuto sulla base di un patrimonio indiziario ulteriore ed arricchitto rispetto a quello a disposizione del giudice della cautela e, ancora, «né dal confronto tra i provvedimenti della fase cautelare e di merito, si ricava l’emersione successiva (ovvero nel corso del processo di merito) di nuovi e diversi (rispetto a quelli già emersi nella fase cautelare) elementi fondanti la defiitiva statuizione del giudice di merito». Nel prosieguo, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto, nel procedere alla determinazione dell’indennizzo, di sottrarre «la detenzione legittimamente patita pari alla pena inflitta di mesi 8 di reclusione così pervenendo ad un periodo indennizzabile pari a 747 giorni».
Come rilevato sia dal ricorrente che dal P.G., in sede di conclusioni, ciò che assume rilievo non è il riconoscimento della sospensione condizionale della pena quanto la circostanza che, a fronte di una originaria contestazione di tentato omicidio, sulla scorta degli stessi elementi sottoposti al giudice della cautela, il fatto è stato riqualificato in lesioni semplici, reato che no consentiva, avuto riguardo al minimo edittale previsto, l’appliazione della misura cautelare che era illegittima sin dall’origine.
GLYPH L’ordinanza GLYPH impugnata GLYPH deve, GLYPH dunque, GLYPH essere GLYPH annullata limitatamente alla omessa liquidazione di un indennizzo a titolo di ingiusta detenzione per 240 giorni (otto mesi) a titolo di ingiusta detenzione in regime di detenzione (235,82) e dunque, l’ulteriore somma di euro 55.417,7 per un totale di euro 237.754,34. L’annullamento può seguire senza rinvio, a norma dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. trattandosi di parametro aritmetico adottato dal giudice di merito nell’ordinanza impugnata, non oggetto di specifica doglianza in questa sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al quantum liquidato che determina in complessivi euro duecentotrentamilasettecentocinquantaquattro e trentaquattro centesimi.
Deciso il 3 dicembre 2024