Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10970 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10970 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME ad Ancona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/11/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con sentenza del Tribunale di Ancona del 11/02/2016, irrevocabile il 16/02/2023, veniva condanNOME per il reato di bancarotta fraudolenta; in data 18/04/2023, la Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Perugia -previo cumulo RAGIONE_SOCIALEa pena con altra derivante da pregressa condanna, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale il COGNOME era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16/08/2023 -chiedeva al Magistrato di sorveglianza di Ancona la revoca RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare, a segu ito RAGIONE_SOCIALEa quale l’odierno ricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20/07/2023 questa Corte di legittimità, accogliendo il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., revocava la sentenza del 16/02/2023 ed annullava senza rinvio la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Perugia del 23/11/2021, per essere il reato di bancarotta fraudolenta estinto per prescrizione; in data 25/07/2023, la difesa avanzava istanza con la quale chiedeva il ripristino RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare, che veniva disposto dal
Magistrato di sorveglianza in data 04/08/2023.
Con istanza alla Corte di appello di Perugia il COGNOME chiedeva la riparazione per l’ingiusta detenzione, sia in relazione alla errata messa in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, che avrebbe dovuto essere annullata per legge, essendo il reato prescritto, sia in ordine all’inerzia del Magistrato di sorveglianza, che, a fronte di un’istanza di ripristino RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare avanzata il 25/07/2023, decideva dopo dieci giorni; con ordinanza del 05/11/2025 il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione dichiarava inammissibile l’istanza.
Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 cod. proc. pen., 3 e 4 Cost., 5 CEDU, nonché contraddittorietà ed illogicità manifesta RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che non vi è stato un proscioglimento nel merito del COGNOME, ma solo la declaratoria di avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione; che tale conclusione si pone in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, che ha esteso l’ambito RAGIONE_SOCIALEa tutela riparatoria anche alle ipotesi in cui venga patita una ingiusta detenzione a causa di errori verificatisi in sede di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, posto che, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 CEDU, sussiste un preciso diritto alla riparazione per tutte le vittime di arresto o detenzione, senza distinzione di sorta; che altrettanto priva di pregio è l’affermazione secondo la quale l’ordine di esecuzione del 18/04/2023 sarebbe stato in ogni caso correttamente adottato, atteso che, per un verso, non tiene conto che dopo circa tre mesi fu emendato e, per altro verso, si pone in modo apertamente dissonante con la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. , volto a riconoscere un indennizzo di fronte a qualsivoglia errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria che comprima la libertà personale oltre i limiti consentiti dalla legge; che, dunque, è evidente l’errore in cui è incors o il Procuratore AVV_NOTAIO nel richiedere la revoca RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare; che, peraltro, la motivazione è illogica nella parte in cui pone a fondamento del rigetto la circostanza per cui si tratterebbe non di rimessione in libertà, ma di semplice ripristino; che, invero, non è in contestazione la mancata remissione in libertà, quanto piuttosto l’ingiustificato ritardo nel far uscire dall’istituto di pena un condanNOME che non avrebbe mai dovuto farvi ingresso.
In data 03/02/2026, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, con cui si conclude per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Deve esser premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il diritto alla riparazione per l ‘ ingiusta detenzione è configurabile anche nel caso in cui la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, derivi da un errore RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità che procede all ‘ emissione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato (Sez. 4, n. 13543 del 30/01/2025, COGNOME, Rv. 287737 -01; Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287112 -01; Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282857 -01; Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282247 -01; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281151 -01; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271689 -01).
È stato, altresì, specificato che l’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendo essere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, COGNOME, Rv. 281735 -01; Sez. 4 n. 57203/2017 cit., in motivazione). Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa condanna e definitività RAGIONE_SOCIALEa pena, che sono concetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la pena definita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinata all’esito RAGIONE_SOCIALEa complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzioNOMErio (Sez. 4, n. 57203/17 cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, COGNOME, n.m.).
In altri termini, l ‘errore che può dar luogo alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata RAGIONE_SOCIALEa detenzione, che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all’interno dei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata tra un ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazione di legge. Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nella violazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuito
al giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso per definizione.
Ciò posto, va ancora premesso che l ‘art. 314, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen. -a mente del quale «Il diritto alla riparazione è escluso per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo» -esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni RAGIONE_SOCIALEa libertà conseguenti alla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo. In tale ipotesi, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertà personale, non avendo l’ interessato concretamente patito un danno meritevole di riparazione.
È stato, tuttavia, condivisibilmente precisato che, in tema di riparazione per l ‘ ingiusta detenzione, ove risulti che l ‘ istante, nel periodo concernente la richiesta di riparazione per l ‘ ingiusta custodia cautelare subita (o, che è lo stesso, per la ingiusta detenzione subita a seguito del giudicato), era sottoposto a regime detentivo presso l ‘ abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per l ‘ esclusione del diritto all ‘ indennizzo, in quanto, in caso di limitazioni RAGIONE_SOCIALEa libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione al quale è chiesto l ‘ indennizzo (Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282576 -01).
Invero, l ‘ art. 314, comma 4, cod. proc. pen., nell ‘ escludere il diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni RAGIONE_SOCIALEa libertà personale siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al «titolo» senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l ‘ una o l ‘ altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione RAGIONE_SOCIALEa ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 11750 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 275282 -01, in motivazione; Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, COGNOME, Rv. 246392 -01; Sez. 4, n. 24355 del 13/12/2002, dep. 2003, COGNOME, Rv. 225533 -01); diversamente, nel caso di contemporanea applicazione di misura cautelare, l ‘ esclusione del diritto alla riparazione, prevista dalla disposizione in esame, opera solo qualora il diverso titolo relativo a misura cautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione
alla quale si è chiesto l ‘ indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016, Ricco, Rv. 265975 -01).
1.2. Così definito il perimetro normativo e giurisprudenziale all’interno del quale occorre muoversi, osserva il Collegio che il primo profilo di doglianza è destituito di fondamento, atteso che il periodo di detenzione subito dal ricorrente che va dal 18/04/2023 al 25/07/2023 si è sovrapposto temporalmente a ll’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena relativa ad una pregressa condanna definitiva, in forza RAGIONE_SOCIALEa quale il COGNOME era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16/08/2023, con la conseguenza che, in relazione a detto periodo, deve escludersi il diritto alla riparazione, non potendo ritenersi ingiusta la detenzione, a prescindere dalle modalità di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena, come si è sopra evidenziato.
In particolare, come ha ritenuto la Corte territoriale nell’ordinanza impugnata, il provvedimento di cumulo si fondava su un titolo esecutivo -la sentenza di secondo grado del 23/11/2021, passata in giudicato in data 16/02/2023 -valido ed efficace, essendo la sentenza di condanna divenuta irrevocabile, per cui non vi è stato alcun errore da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria nella fase esecutiva, elemento questo che costituisce presupposto indispensabile per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione nel caso in cui l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena. Del resto, ha evidenziato il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione che la Procura AVV_NOTAIO non avrebbe potuto non mettere in esecuzione la sentenza di condanna irrevocabile, difettando qualsivoglia potere-dovere di delibazione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del reato, in relazione ad un titolo ormai divenuto irrevocabile e che la carcerazione era stata disposta dal Magistrato di sorveglianza, previa revoca RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare cui era sottoposto il COGNOME.
1.3. Diverse valutazioni devono essere svolte con riferimento al periodo di tempo che va dal 25/07/2023 -data nella quale il difensore aveva avanzato istanza con la quale chiedeva il ripristino RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare -al 04/08/2023, giorno in cui veniva ripristinata la detenzione domiciliare. Rispetto a detto intervallo temporale, la difesa denuncia la carcerazione subita in eccedenza in conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui è stata avan zata l’istanza di ripristino RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare e la data in cui detto provvedimento è stato effettivamente assunto.
Trattasi di un lasso di tempo che può aver rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione, potendo determinare l’ ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione sofferta in tale periodo, qualora il provvedimento sia stato adottato con ritardo, ingiustificato e significativo, ad esempio, in assenza di esigenze istruttorie o RAGIONE_SOCIALEa necessità di acquisizione di atti. In buona sostanza, l ‘ ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione che
determina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso in cui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità giudiziaria nella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero un ritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria, nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tali casi si determina una illegittimità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione originario (Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, n. m.).
Le considerazioni svolte, a giudizio del Collegio, valgono anche nel caso oggetto del presente procedimento, dovendo equipararsi al l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, COGNOME, Rv. 268617 -01; Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, COGNOME, Rv. 259210 -01 ) l’ingiustificato ritardo nell’adozione del provvedimento di scarcerazione, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘identità di ratio . Invero, tra l’esecuzione di una pena ‘ fuori ‘ o ‘ dentro ‘ il carcere vi è una ‘differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa’ (Corte cost. n. 32 del 12/02/2020), perché è profondamente diversa l ‘ incidenza RAGIONE_SOCIALEa pena sulla libertà personale. Dunque, la questione non può essere ridotta ad una diversità RAGIONE_SOCIALEe modalità esecutive RAGIONE_SOCIALEa pena, venendo in gioco una vera e propria trasformazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa pena e dei suoi concreti effetti sulla libertà del condanNOME: la pena da scontare in carcere costituisce un aliud rispetto a quella da scontare presso il domicilio, sostanziali e profonde essendo le differenze in punto di afflittività, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa dettagliata disciplina che caratterizza l’istituzione penitenziaria e che coinvolge pressoché ogni aspetto RAGIONE_SOCIALEa vita del detenuto. In altri termini, le differenze tra la detenzione intramuraria e quella domiciliare incidono significativamente sul grado di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale del condanNOME, avendo la seconda una portata limitativa assai più contenuta, con la conseguenza che tale diversità estrinseca i suoi effetti in tema di riparazione per ingiusta detenzione.
Nel caso che si sta scrutinando, la motivazione sul punto del denunciato ritardo nella decisione da parte del Magistrato di sorveglianza -rilevante, come si è visto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione -è del tutto carente, trattandosi di un aspetto non preso in considerazione dalla Corte territoriale, per cui si impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, alla quale spetterà il compito di valutare se vi sia stato o meno ingiustificato e significativo ritardo nell ‘ adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione che ha determiNOME l ‘ uscita del ricorrente dall ‘ istituto di pena.
Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omesso esame del ritardo nell’adozione del provvedimento che ha determiNOME la scarcerazione con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Perugia, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME