Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CANTU il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 6 marzo 2024, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME, il quale era stato sottoposto, con ordinanza del Gip, eseguita in data 13 marzo 2020, alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 455 cod. pen e 73 D.P.R 309/90 (dai quali era stato assolto con sentenza del Tribunale di Como del 18 maggio 2021). La misura era stata tramutata nella meno afflittiva misura degli arresti domiciliari e poi revocata per ritenuta cessazione di ogni esigenza cautelare. Nella prospettazione accusatoria egli avrebbe concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nella illecita detenzione di 423 grammi di cocaina e di monete false per oltre 4.000 euro. Il COGNOME NOME era stato arrestato in flagranza di reato.
Il GIP aveva applicato la misura ritenendo sussistenti a carico del ricorrente gravi indizi di colpevolezza risultanti da intercettazioni ambientali effettuate durante i colloqui carcerari che COGNOME NOME, coindagato, aveva tenuto con i suoi familiari, dalle quali emergeva che il ricorrente periodicamente corrispondeva delle somme di denaro volte al sostentamento della famiglia del NOME. Il Tribunale del riesame aveva respinto il ricorso del COGNOME, ma l’ordinanza del Tribunale del riesame era stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
La Corte territoriale rigettava l’istanza di riparazione ritenendo che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse idoneo a integrare un’ipotesi di colpa grave, incompatibile con l’accoglimento della richiesta avanzata, avendo tale condotta contribuito a indurre in errore il PM, il Gip e il Tribunale del riesame. Dalle intercettazioni emergeva, infatti, che il ricorrente frequentava quotidianamente i familiari del COGNOME, contribuendo anche economicamente al pagamento delle spese legali legate al procedimento nell’ambito del quale egli era stato tratto in arresto, osservando che dette condotte, secondo la comune esperienza,erano tipiche delle consorterie facenti capo alla criminalità organizzata.
La Corte faceva altresì riferimento ad uno specifico precedente penale del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990 commesso in concorso con il COGNOME NOME , indice del fatto che l’amicizia tra questi e il NOME era stata, anche in passato, occasione per svolgere insieme attività illecita.
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta condotta colposa del ricorrente. Dalla sentenza impugnata emerge che la Corte milanese ha basato il suo convincimento unicamente sulle prospettazioni fornite dal Procuratore generale senza dimostrare concretamente in che modo la condotta del ricorrente avrebbe concorso all’erronea applicazione della misura cautelare.
I Giudici del merito non hanno considerato che il ricorrente non era stato tratto in arresto sulla base di una contestazione di natura associativa, ma per presunto concorso nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta presso l’abitazione del COGNOME, per cui appare non coerente il riferimento alle condotte tipiche dei contesti di criminalità organizzata inserito per giustificare l’ipotesi di colpa grave che osterebbe al riconoscimento della somma richiesta.
La motivazione della sentenza impugnata si pone altresì in contrasto con la decisione con cui la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che applicava la misura cautelare al ricorrente. Il riferimento al precedente penale di cui egli risulta gravato non appare idoneo a colmare l’assenza di elementi necessari a rendere grave il quadro indiziario e, quindi, a giustificare l’applicazione della misura cautelare poi revocata.
Il procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
L’Avvocatura generale dello stato ha depositato memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come noto, la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel
mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effetto” (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, COGNOME Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, COGNOME, Rv. 222263). L’elemento ostativo opera anche nel caso di cd” ingiustizia formale”, ossia allorquando le misure siano disposte in difetto delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664 – 01).
Secondo l’insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 – 01).
Nel caso di specie il giudice della riparazione ha ben spiegato la ragione per cui il legame tra l’odierno ricorrente ed il COGNOME NOME poteva essere interpretato come indizio di complicità, richiamando il precedente penale per spaccio di stupefacenti che aveva coinvolto in concorso il COGNOME NOME e il COGNOME ( reato analogo a quello contestato nel procedimento per il quale il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare). La Corte territoriale ha inoltre sottolineato la rilevanza del contributo offerto dal ricorrente nel sovvenzionare le spese legali di difesa tecnica, elemento che contribuiva a creare l’apparenza di un collegamento con un soggetto coinvolto in traffici illeciti ben al di là di un ordinario e comune rapporto di
amicizia. Si tratta di affermazioni non illogiche e rispettose dei consolidati principi sopra ricordati.
Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.
Così deciso in Roma il 2 luglio 2024
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Il Cqnsigliere estensore
Il Presidente