Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4324 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4324 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in relazione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere applicata dal 25/11/2020 sino al 2/12/2021 e a quella degli arresti domiciliari applicati da tale ultima data sino al 02/01/2023, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall’art.270 -quinquies cod.pen., dal quale lo stesso ricorrente era stato assolto, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, con sentenza del 19/12/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’assise di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., in punto di fatto ha premesso che l’istante era stato sottoposto a misura cautelare in quanto ritenuto gravemente indiziato di avere posto in essere condotte di autoaddestramento con finalità terroristiche; osservando che il sindacato rimesso
in sede di istanza di riparazione atteneva al profilo RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia sostanziale RAGIONE_SOCIALEa detenzione applicata.
Ha quindi ritenuto che la domanda dovesse essere rigettata, essendo ravvisabile in capo all’istante il presupposto ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Ha esposto che il procedimento di merito aveva tratto origine da una segnalazione conseguente ad attività di investigazione condotta a livello internazionale sulla piattaforma Telegram, sulla quale risultava creato un profilo con screen name ‘NOME, associato all’utenza telefonica del COGNOME; essendo emerso che tale utenza condivideva i messaggi, da circa due anni, di 23 gruppi orientati alla propaganda del terrorismo jihadista, accessibili solo a soggetti ritenuti affidabili, tra i quali figurava anche un gruppo riguardante un mercato di compravendita di armi sito in Giordania; essendosi appurato che le uniche due foto presenti sul profilo del COGNOME raffiguravano simboli utilizzati dall’Isis e riportanti scritte propagandistiche in arabo; ha altresì esposto che, all’esito di perquisizione domiciliare, erano stati sottoposti a sequestro dispositivi elettronici e una pen drive su cui erano stati scaricati dei files aventi a oggetto istruzioni per l’utilizzo di materiale esplosivo e il compimento di azioni terroristiche.
Ha quindi ritenuto che la valutazione originariamente effettuata dal GIP di Catanzaro fosse stata determinata da un comportamento gravemente colposo tenuto dall’indagato, elemento comunque emergente anche dalla definitiva pronuncia assolutoria, che non dubitava che il COGNOME avesse posto in essere le attività ascritte in sede di capo di imputazione, pur se non idonee a perfezionare il reato contestato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -la violazione degli artt. 314 cod.proc.pen. e 43 cod.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l’incidenza causale RAGIONE_SOCIALEa asserita colpa grave rispetto alla detenzione applicata, omettendo di apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili; ha esposto che, in relazione al materiale sequestrato, solo una parte di questo era stato ritenuto di interesse investigativo; argomentando che, già in sede di interrogatorio di garanzia -il cui contenuto non era stato in alcun modo valutato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione – il COGNOME aveva chiarito le finalità, meramente di studio, sottese alla consultazione RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale informatico; ha altresì esposto che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura era stata disposta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che aveva chiarito come l’attività di
autoaddestramento fosse penalmente irrilevante se non accompagnata da comportamenti significativi sul piano materiale.
Ha quindi ritenuto che, illegittimamente, la Corte adita avrebbe operato una rivalutazione del compendio probatorio finalizzata a dedurre la potenziale colpevolezza del ricorrente, esclusa dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione; citando, sul punto, un passo RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria in cui si sottolineava il carattere libero RAGIONE_SOCIALE‘accesso alle piattaforme valorizzat o dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione; nonché un passo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di annullamento con rinvio resa da questa Corte in cui era stata sottolineata la carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo del reato contestato; esponendo come il GIP avesse, di fatto, sanzionato lo svo lgimento di un’attività di informazione costituzionalmente garantita.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
I l RAGIONE_SOCIALE, tramite l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In via pregiudiziale e in riferimento ad alcune argomentazioni contenute nell’esposizione del motivo, deve essere richiamato il principio già enunciato da questa Corte -in base al quale nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, che è una procedura attinente interessi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per ragioni di sedes materiae e di opportunità nel codice di procedura penale, il ricorso fissa gli elementi individuanti l’azione esperita, sicché non è consentito mutare la causa petendi né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza RAGIONE_SOCIALE‘altra parte, né al giudice, d’ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito, per cui, quando l’attore abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra causa petendi , quale l’ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione di legge (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689).
Nel caso di specie, come sottolineato dalla Corte territoriale, parte ricorrente, in sede di originaria istanza e di impugnazione, ha fatto univoco riferimento alla dedotta ingiustizia ‘sostanziale’ regolamentata dal comma primo
RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod.proc.pen., ragione per la quale la fondatezza del motivo di ricorso deve essere valutata in relazione a tale disposizione.
3. Ciò premesso deve osservarsi che, in punto di individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex ante sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale ( ex multis , Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, COGNOME Dio, Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, una volta preso atto RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi dal l’onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi extrapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all’indennizzo.
Rammentando, altresì, il principio in base al quale può costituire condotta colposa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo anche quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque concorso a dar causa all’instaurazione RAGIONE_SOCIALEo stato privativo RAGIONE_SOCIALEa libertà (Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161).
Tanto premesso, devono ritenersi conformi ai principi elaborati da questa Corte in tema di efficacia sinergica RAGIONE_SOCIALEa condotta extraprocessuale del ricorrente le considerazioni del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione in ordine alla valenza dei comportamenti tenuti dal ricorrente e comunque riconosciuti sussistenti in sede di sentenza di assoluzione.
Difatti, sulla base RAGIONE_SOCIALEa pronuncia -con la quale il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rispettato l’onere di necessario confronto risulta essere stata effettivamente accertata l’attività svolta dal ricorrente e valorizzata in sede di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Essendo quindi corretta la valutazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in base alla quale il ricorrente avrebbe tenuto condotte che -pur da ritenere penalmente non rilevanti in mancanza di perfezionamento di tutti gli elementi propri del reato di cui all’art.270 -quinquies cod.pen. -si sono poste in rapporto di concausalità con la detenzione applicata.
Tanto sulla base degli elementi analiticamente indicati nell’ordinanza impugnata; la quale ha fatto riferimento al dato in base al quale il ricorrente, sulla piattaforma Telegram, condivideva messaggi (da circa due anni) con ben 23 gruppi orientati alla propaganda terroristica, tra cui uno avente per oggetto la compravendita di armi in territorio giordano; evidenziando, altresì, che l’istante aveva scaricato e tradotto accuratamente, oltre che catalogato per categoria, ingente materiale di matrice islamista contenente anche istruzioni finalizzate all’utilizzo e alla preparazione di materiale esplodente e di armi da fuoco nonché alle modalità di compimento di esecuzione e torture.
Ne consegue che deve ritenersi del tutto logica e immune dal denunciato vizio di violazione di legge la conclusione finale RAGIONE_SOCIALEa Corte; la quale, pur prendendo atto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta assoluzione del ricorrente (per omessa sussistenza di comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione RAGIONE_SOCIALEe condotte di cui all’art. 270sexies cod. pen, sulla base dei principi dettati da Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 -02) ha ritenuto che la prolungata e complessa attività posta in essere dal COGNOME fosse pienamente idonea a creare, sulla base di una valutazione ex ante , l’erronea apparenza RAGIONE_SOCIALEa commissione del reato ascritto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso il carattere del tutto tautologico RAGIONE_SOCIALEe deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 -02).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
nulla per le spese in favore del ministero resistente. Così è deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME