Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44521 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
IL 171. ZI
Ltd):
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Tavarnelle Vai di Pesa il 4/11/1966, avverso l’ordinanza in data 19/3 / 2024 della Corte di appello di Firenze ; visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura g enerale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il ri g etto del ricorso e q uelle trasmesse dall’ Avvocatura g enerale della Stato nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibil in subordine, infondato con le conse g uenti statuizioni per q uello che concerne le spese del g iudizio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio a seguito annullamento da parte della Quarta Sezione penale di questa Corte, ha rigett la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da COGNOME Francesco p la detenzione in regime di arresti domiciliari sofferta per 121 giorni. Se l’ipotesi accusatoria il predetto, nella qualità di Presidente del Cons amministrazione di RAGIONE_SOCIALE, aveva commesso tra il 2010 ed il 2012 oltre venti operazioni fraudolente consistite nel taglio o miscelazi partite di oli lavati, così da ottenere masse olearie soltanto apparent conformi alla normativa comunitaria che erano vendute come olio extravergine d oliva o extravergine 100% italiano e, quindi, commercializzando un prodott diverso per origine e qualità da quello pattuito e documentalmente dichiarato. misura degli arresti domiciliari, lui applicata dal 14/5/2012 all’ 11/9/201 stata disposta in relazione al solo reato associativo ipotizzato, assumendo l’ che COGNOME fosse il promotore di un’associazione per delinquere finalizzata realizzazione delle frodi costituita all’interno della propria azienda oleari avrebbe assunto stabilmente la direzione.
La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di riparazione ritenendo, sulla tutti gli elementi probatori disponibili, con valutazione ex ante, che COGNOME concorso a dare causa alla sua detenzione per dolo o colpa grave.
Avverso tale ordinanza COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricor per Cassazione.
Con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale si era sì attenuta al principio di diritto affermato nella rescindente effettuando un raffronto fra gli elementi valutati dal giudice cautela e la sentenza di assoluzione ma aveva errato nell’adozione del crite valutazione avendo valorizzato, ai fini del rigetto, circostanze ritenute rilev giudice della cautela che, però, il giudice del merito aveva reputato insuffic fondare un verdetto di condanna per l’associazione a delinquere.
Esamina, quindi, le fonti di prova su cui la Corte territoriale aveva fond rigetto della richiesta di indennizzo sull’assunto che COGNOME avesse concorso causa alla sua detenzione per dolo o colpa grave per contestarne, anche alla delle conclusioni cui era pervenuto il giudice del merito, la valenza significat Deduce, quindi, che:
la sentenza di assoluzione aveva sì ritenuto che il linguaggio cri l’occultamento e la distruzione della documentazione extracontabile foss eccedenti rispetto a un’ordinata e lecita organizzazione societaria ma ne a comunque neutralizzato il significato indiziario ai fini del reato assoc ritenendo che tali modalità fossero compatibili anche con il concorso di per nel reato continuato di frode in commercio, per cui il giudice della riparazion avrebbe potuto assegnare rilevanza alla predette modalità gestionali ai fin
rigetto dell’istanza non “potendo sindacare il giudizio di assoluzione, doven limitare a prendere atto delle conclusioni cui è perv siano esse dovute a piena prova della innocenza oppure alla contraddittoriet insufficienza della prova”;
la rilevanza assegnata dal giudice della riparazione all’attività ill miscelazione degli oli, risultante dalla deposizione di COGNOME, documentazione sequestrata e dalla consulenza di COGNOME non teneva conto che nel giudizio di merito si era ritenuto che detta attività “non potesse portare condanna per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. in quanto non vi la di un asservimento totale dell’attività di impresa della RAGIONE_SOCIALE a fini illeciti, ritenendo che l’attività illecita accertata rappresen parte minoritaria rispetto all’attività lecita svolta dall’azienda, in partico il 5% dell’attività commerciale posta in essere nel periodo di riferimento”;
è “illogico” ritenere che il predetto rapporto fra attività lecita e illec tramite la struttura aziendale della società fosse emerso solo nel cors dibattimento, rivelato dalla memoria depositata dalla difesa il 6/12/2016, e c quanto: 1) nella imputazione cautelare provvisoria vi erano indicati i quantit di oli contraffatti e le indagini erano scaturite da una verifica fiscale della di Finanza per cui eprsarebbe stato sufficiente confrontare “il volume di a complessivo dell’azienda con quello relativo ai quantitativi di oli per i quali state mosse le contestazioni”; 2) non può assumere rilievo l’argomento del giudi della riparazione secondo cui le indagini avrebbero potuto rivelare che l’i struttura aziendale era asservita ad attività contra legem, in quanto ragionando si perverrebbe all’inaccettabile conclusione che l’adozione di misura cautelare possa trovare giustificazione nella impossibilità “di escludere” nel prosieguo delle indagini possano emergere indizi di più gravi reati;
in ogni caso, a tutto voler concedere, non poteva essere mosso addebito alcuno Fusi che “pur avendo posto in essere una serie di condotte che potevan sicuramente, Creare l’apparenza della commissione delle fattispecie di concorso persone nella commissione del reato continuato di frode in commercio, si adoperato affinché fin da subito si evidenziasse come il volume d’affari dell’at ipotizzata come illecita dalla Procura fosse minima rispetto al valore compless per scongiurare che si potesse pensare che, anziché alla fattispecie di cui agl 110, 81, 515 cod. pen., ci si trovasse di fronte ad un’associazione per delinqu le intercettazioni telefoniche avevano notevole rilievo nel provvedimento cautel del GIP di Siena per cui non era condivisibile quanto asserito dal giudice d riparazione, che aveva ritenuto che le registrazioni fossero state utilizzate fine di riscontrare gli indizi emersi da ulteriori fonti di prova;
l’ordinanza non spiegava perché dalle testimonianze di COGNOME e COGNOME “rispet alla frodi c.d. di attualità” emergesse “una situazione di apparenza dell’esis del sodalizio criminale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza in data 22/9/2020, aveva assol Fusi dal reato associativo in quanto aveva ritenuto che gli elementi acquisti provassero né che fosse configurabile “l’asservimento totale dell’attività d’im della RAGIONE_SOCIALE a fini illeciti né la formazione ad hoc, rispetto alla detta s di una parallela articolazione dotata di distinta autonoma operatività delittuo ciò in quanto i reati fine accertati, il linguaggio criptico, l’occultame distruzione della documentazione extracontabile e la false registrazioni al SI non erano “riconducibili solo ed esclusivamente ad una societas sceleris, potendo essere ritenuti comunque compatibili anche con il concorso di persone ne reato”.
L’ordinanza del giudice della riparazione in data 28/4/2023 aveva desunto sussistenza della condizione ostativa all’indennizzo data dall’incidenza causale dolo o della colpa grave dell’interessato nell’adozione della misura caute sviluppando un processo inferenziale che dall’accertata commissione dei “reati f cd. storici” – ossia le frodi “comprovate dal Tribunale di Siena in forza della e della documentazione rinvenuta nei giugno 2011 ad opera della Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale prevalentemente occultate in una botola … all’ dell’ufficio del tecnico di laboratorio della Valpesana S.p.A. poi contestualm sequestrata”-, dal “principio di prova” che la sentenza di assoluzione, valorizz le deposizioni di COGNOME e di COGNOME, aveva ritenuto sussistere in relazion frodi “all’attualità” e dall’asservimento, seppur in misura “percentualm modesta”, della struttura aziendale a fini illeciti era giunto alla conclusione condotta di COGNOME fosse “tale da ingenerare la falsa apparenza della configurab del delitto di associazione a delinquere così da porsi in una relazione di cau con il provvedimento restrittivo adottato”.
Avverso tale processo inferenziale era insorto COGNOME che, muovendo proprio dall ragioni giustificative dell’assoluzione, aveva sostenuto che la sussistenza condizione ostativa al riconoscimento del diritto non potesse essere desunta elementi la cui valenza significativa afferiva ai reati scopo ma necessitasse di in grado di rivelare quel quid pluris, rappresentato dall’asservimento t dell’attività d’impresa della A.O.V. a fini illeciti o dalla esistenza, nell’am società, di una articolazione dotata di distinta e autonoma operatività delit
che, secondo il giudice del merito, differenziava l’ipotesi del concorso di per nel reato continuato dal reato associativo.
3. La doglianza difensiva è stata sostanzialmente recepita dalla Quarta Sezione questa Corte che, con la sentenza rescindente, ha statuito la necessit approfondire in sede di rinvio il tema, non affrontato adeguatamente nella pri ordinanza della Corte di appello, relativo agli elementi “valutati dal giudice cautela e successivamente non neutralizzati dal giudice del merito che abbia esplicato un’efficacia sinergica in relazione all’adozione ed al mantenimento d misura”.
Il compito demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente no presenta, pertanto, margini d’incertezza: individuare, nel perimetro delle fon prova valorizzate dal giudice della cautela e non affette da inutilizza patologica, gli elementi che, valutati congiuntamente a quelli che il giudice dibattimento aveva ritenuto non significativi in quanto compatibili tanto co sussistenza dell’associazione a delinquere quanto con il concorso di persone n reato continuato, avevano determinato la falsa apparenza della sussistenza di q quid pluris necessario per la configurazione del delitto associativo.
La sentenza rescindente, però, con l’espressione “non neutralizzati dal giudice merito”, pone un preciso limite al giudice di rinvio imponendogli di mantenere, n ragionamento probatorioli demandato, la forza logica assegnata agli indizi d giudice del dibattimento.
La configurazione della condizione ostativa della colpa grave o del dolo, nel so tracciato dalla sentenza rescindente, pertanto, richiede la dimostrazione c giudice della cautela aveva avuto a disposizione elementi probatori c dimostravano l’esistenza del quid pluris necessario per la configurazione del del associativo che al giudice del dibattimento non erano pervenuti ovvero ch quest’ultimo, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, aveva acquisito ele che incidevano sulla valenza significativa degli indizi valorizzati nell’ordin custodiale e la cui tardiva emersione era da addebitare a COGNOME
L’ordinanza impugnata, invece, ripropone la medesima trama argomentativa di quella annullata in quanto valorizza tessi elementi probatori inserendoli i ragionamento induttivo che prescinde totalmente dal valore dimostrativo assegnato a quelle prove dal giudice del merito.
Due sole differenze si riscontrano fra le ordinanze, avendo la seconda: fa riferimento alle sommarie informazioni rese da COGNOME NOME; dato rilievo al memoria prodotta dalla difesa di COGNOME all’udienza del 6/12/2016 sull’assunto che medesima avesse introdotto nel compendio probatorio il rapporto fra attivi illecita e lecita della RAGIONE_SOCIALE ritenuto determinante escludere la sussistenza del reato associativo.
6fr;
La Corte territoriale, però, non chiarisce se le informazioni fornite/Lattanzi pervenute al giudice del merito né la ragione per la quale il contributo conosci del predetto risulti decisivo ai fini della risoluzione dell’equivocità del valutate nel giudizio di merito determinando, ex ante, la falsa apparenza d sussistenza dell’associazione a delinquere a discapito dell’ipotesi del concor persone.
In relazione alla percentuale del 5%, poi, non può non osservarsi che ne sentenza di assoluzione il rapporto fra l’attività illecita e quella lecita r attraverso la struttura aziendale viene considerato il fattore determinant poter giungere alla conclusione che gli imputati avevano” proceduto a piegare i via generale l’attività istituzionale dell’ente ad una scelta di tipo crimin conseguente “asservimento totale dell’attività d’impresa della RAGIONE_SOCIALE a illeciti (pagg. 62 e 63 della sentenza della Corte d’appello di Firenz 22/9/2020).
L’onere della prova di un tale requisito, pertanto, in quanto ritenuto necessari giudicato assolutorio per l’integrazione della fattispecie associativa, gr sull’accusa con la conseguenza che l’acquisizione della prova contraria in s dibattimentale non può costituire un elemento ostativo all’accoglimen dell’istanza di indennizzo.
Dall’ordinanza impugnata, ancora, non emergono elementi che dimostrino l’infondatezza dell’argomento difensivo secondo cui il rapporto fra attività lec illecite era facilmente accertabile anche nel corso delle indagini prelimina quanto “nelle imputazioni cautelari provvisorie (identiche a quelle che saranno p contestate in dibattimento) vi erano indicati i quantitativi di oli contraffatti” sarebbe stato agevole per gli inquirenti “confrontare il volume di affari comples dell’azienda con quello relativo ai quantitativi di oli per i quali erano stat le contestazioni”.
Il giudice di rinvio, pertanto, non risulta essersi uniformato al principio di enunciato dalla sentenza rescindente e, conseguentemente, l’ordinanz impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appell di Firenze cui si demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appell di Firenze.
Così deciso il 19/9/2024.