Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16372 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
nei confronti di
NOME nato a PALERMO il 16/08/1967
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di Palermo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, ed in subordine per il rigetto, con il favore delle spese;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 maggio 2024 la Corte di appello di Palermo ha accolto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 7 settembre 2021 – data in cui veniva tratto in arresto – al 18 maggio 2022 – data in cui veniva rimesso in libertà, essendo stato assolto dall’addebito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in pari data (irrev. 15 luglio 2022).
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce vizio della motivazione, poiché omessa, con riguardo alle dichiarazioni mendaci rese dal COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia, ed alla loro rilevanza rispetto al mantenimento della misura custodiale.
Osserva il ricorrente che, pur a fronte delle specifiche argomentazioni svolte dalla difesa erariale, il giudice della riparazione non aveva preso in alcuna considerazione quanto dichiarato dal richiedente nel corso dell’interrogatorio, sia con riguardo al luogo in cui si trovava al momento della rapina, sia con riguardo alle caratteristiche del veicolo a lui in uso.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. All’esame dei motivi è utile premettere che a NOME COGNOME fu applicata la misura della custodia cautelare in carcere (prima) e degli arresti domiciliari (poi) poiché ritenuto gravemente indiziato della rapina commessa nei confronti di NOME COGNOME poco dopo il prelievo che costei eseguì dall’ufficio postale.
L’identificazione nel Filippone del rapinatore (che pure aveva agito indossando un casco e degli occhiali) è avvenuta, in sede cautelare, in ragione dell’analisi di tratti esteriori (ritenuti) comuni, della rilevazione della targa mezzo adoperato (o meglio di parte di essa), e della analisi di ulteriori risultanze d’indagine.
La pronuncia assolutoria, invece, è stata emessa in esito al giudizio abbreviato.
Il Giudice dell’udienza preliminare ha innanzitutto individuato un significativo scarto temporale tra la collocazione del fatto come riferita della persona offesa, e quella derivante dall’analisi dei fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza individuati nei pressi dell’ufficio postale (in forza dei quali si sarebbe potuti risalire al Filippone).
Da tali fotogrammi, inoltre, è stata estrapolata solo parzialmente la targa del veicolo usato per effettuare la rapina; partendo da tale dato il software di elaborazione aveva però restituito due possibili sequenze non associabili allo scooter in uso al Filippone.
Né l’identificazione del rapinatore poteva riposare sulla descrizione effettuata dalla persona offesa, sia perché costui agì travisato, sia perché la COGNOME descrisse il rapinatore come un soggetto dell’età apparente di 30 anni, mentre il COGNOME, al momento dei fatti, aveva 54 anni.
Ciò posto, con un unico motivo il Ministero ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione, non avendo la Corte della riparazione valutato una specifica deduzione, proposta con memoria: il COGNOME dichiarò, contrariamente al vero, di essere proprietario di un mezzo di colore blu chiaro, mentre era di colore blu Midnight 222/A, compatibile con quello utilizzato per commettere la rapina.
2.1. Osserva il Collegio che, per come emerge dall’esame dell’ordinanza impugnata, in sede di interrogatorio il COGNOME dichiarò di essere in possesso di un motociclo di colore blu, mentre invece il mezzo utilizzato per commettere la rapina era di colore nero, come affermato in denuncia dalla persona offesa.
Nel corso delle indagini si è poi accertato che il COGNOME era intestatario di un veicolo di colore blu nnidnight.
A fronte di tali considerazioni, il Ministero ricorrente si è limitato ad affermare che NOME mentì sostenendo di essere proprietario di un motociclo di colore blu chiaro (p. 4 ricorso), senza dunque confrontarsi, in alcun modo, con la motivazione offerta dalla Corte della riparazione, e senza aver allegato gli atti dai quali tali diverse circostanze dovrebbero desumersi.
Alle stesse conclusioni deve giungersi con riguardo all’ulteriore profilo segnalato in ricorso: secondo il Ministero il COGNOME, sempre nel corso dell’interrogatorio, mentì anche in relazione al luogo in cui si trovava al momento della rapina (peraltro non è chiaro in che termini), come sarebbe stato rilevato dal Tribunale di Palermo adito ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza che però non risulta allegata, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso.
3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo
quantificare in euro tremila.
Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal COGNOME in questo giudizio di legittimità, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio a favore di NOME
NOME, liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge, da distrarre a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2025
Il Con igliere estensore
Il Pridente