Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40100 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40100 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Terracina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/09/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza n. 27946 del 30/03/2022, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, annullava con rinvio, limitatamente al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in concorso (capo 8 dell’imputazione provvisoria), l’ordinanza del 31/01/2022 del Tribunale di Roma che, avendo escluso che, a carico dell’indagato NOME COGNOME, sussistessero gravi indizi di colpevolezza del predetto reato di cui agli artt. 110 e 353-bis cod. pen., aveva annullato l’ordinanza genetica del 07/01/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma che aveva applicato allo
stesso COGNOME la misura degli arresti domiciliari in relazione anche al menzionato reato (oltre che a quelli di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso, di cui al capo 6 dell’imputazione provvisoria, e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, di cui al capo 7 dell’imputazione provvisoria).
Con ordinanza del 09/09/2022, emessa nel giudizio di rinvio dopo il citato annullamento da parte della Corte di cassazione, il Tribunale di Roma riteneva invece la sussistenza, a carico del COGNOME, di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110 e 353-bis cod. pen., oltre che delle esigenze cautelari, annullando, tuttavia, l’ordinanza impugnata, nei confronti del COGNOME, «per decorso dei termini ex artt. 297-303 cpp».
Il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in concorso era stato contestato perché il COGNOME, presidente della RAGIONE_SOCIALE, vice sindaco e AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Terracina, in concorso con NOME COGNOME, capo settore dell’Ufficio gare e contratti del RAGIONE_SOCIALE Terracina, e con NOME COGNOME, “proprietario” e amministratore dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, nonché amico del COGNOME, con collusione e altri mezzi fraudolenti, avrebbe turbato il procedimento di scelta del contraente della gara di appalto relativa alla realizzazione di una nuova tribuna coperta per il campo sportivo di Borgo RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’indicata ordinanza del 09/09/2022 del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la nullità della predetta ordinanza per violazione e falsa applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 353-bis cod. pen., nonché l’omessa «e/o insufficiente» motivazione dell’ordinanza impugnata «sullo specifico punto».
Secondo il ricorrente, il Tribunale di Roma si sarebbe limitato a condividere acriticamente la motivazione del provvedimento genetico del G.i.p. dello stesso Tribunale, senza considerare gli elementi a discarico forniti dalla difesa e quelli risultanti dall’interrogatorio di garanzia.
Lo stesso ricorrente rappresenta altresì che: dall’attività investigativa non era risultato alcun interessamento o sollecitazione, da parte sua, nei confronti del responsabile del procedimento ing. NOME COGNOME (dirigente dell’Ufficio tecnico) per favorire chicchessia né, in generale, «alcun elemento concreto da cui si possa legittimamente attribuire al signor COGNOME una condotta di partecipazione nell’ipotizzato reato»; l’ipotesi accusatoria poggerebbe tutta sul mancato rinvenimento del verbale di estrazione a sorte delle tre imprese da invitare alla gara, atto non necessario, come accertato dalla polizia giudiziaria e
confermato dalla dipendente comunale NOME COGNOME, «dunque proprio colei che diede avvio alla gara e che avrebbe dovuto procedere, se necessario, al sorteggio delle ditte»; correttamente il predetto ing. COGNOME individuò le modalità di scelta del contraente secondo quanto disposto dall’art. 1 del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale non prescriveva alcun obbligo di sorteggio delle imprese e, quindi, di redazione del relativo verbale, atteso che «unico onere della stazione appaltante era che le ditte invitate fossero presenti nell’elenco delle imprese iscritte all’alb dei fornitori del RAGIONE_SOCIALE di Terracina e che non avessero avuto affidamenti similari nell’ultimo anno solare», il che «evidenzia come, nessun tipo di accordo clandestino volto a turbare la scelta del contraente si appalesava necessario ove si fosse voluto attribuire l’appalto alla ditta facente capo al COGNOME NOME, ditta avente tutte le caratteristiche sopra enunciate, potendo essere scelta con affidamento diretto»; delle sei intercettazioni telefoniche a sé riconducibili, nessuna sarebbe tale da confermare l’integrazione del delitto di turbata libertà di scelta del contraente, anzi, «di fatto ne palesano la sua estraneità»; quanto alle conversazioni con l’ing. COGNOME progr. 292 del 9 settembre 2020 e progr. 3906 del 10 settembre 2020, da esse «emerge chiaramente come ad oltre un mese dalla delibera di giunta n. 134, del 5 agosto 2020 , sia proprio il dirigente COGNOME a contattare l’AVV_NOTAIO COGNOME perché “volevo chiudere quella delibera… per le tribune” e non anche il contrario a dispetto della ricostruzione accusatoria, tenuto conto che il COGNOME è sottoposto ad intercettazione dal 31 luglio 2020»; quanto alla conversazione progr. 3906 del 10 settembre 2020 sempre con l’ing. COGNOME, essa «palesa come l’allora AVV_NOTAIO COGNOME chieda conto al suo dirigente di riferimento dell’avanzamento dei lavori in prima battuta successivamente chiede anche conto della determinazione afferente la tribuna»; quanto alla conversazione del 14 settembre 2020 con la funzionaria NOME COGNOME, in essa egli «comunica alla funzionaria di procedere con la gara per la tribuna parlando alla presenza dell’ing. COGNOME, facendosi portavoce delle indicazioni del dirigente»; quanto alla conversazione progr. 1637 del 24 settembre 2020, telefonata in entrata sull’utenza di ufficio dell’ing. COGNOME, in essa «una donna, qualificatasi della ditta RAGIONE_SOCIALE, invitata a contrarre in data 18 settembre 2020, chiede mere delucidazioni su come inserire dei dati sulla piattaforma informatica», inoltre, nel verbale ex art. 268, comma 1, cod. proc. pen., non si darebbe atto del numero del chiamante, con la conseguente inutilizzabilità di tale intercettazione per violazione del citato art. 268, comma 1, cod. proc. pen., e dell’art. 89 disp. att. cod. proc. pen.; è poi citato il contenuto delle conversazioni progr. 4547 del 17 settembre 2020 con NOME COGNOME e progr. 4481 del 16 settembre 2020 con Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME; nel proprio interrogatorio di garanzia aveva precisato di essere legato al COGNOME da vecchia amicizia e «soprattutto come il contributo dato dal COGNOME alla sua campagna elettorale consistit solo ed esclusivamente nel trasporto delle sedie da un magazzino al luogo in cui avrebbe fatto il comizio. Sedie queste, di proprietà del signor COGNOME. Niente di più come emerge dalla citata captazione telefonica»; «Wintervento della PG, in data 7 ottobre 2020, da apposita richiesta di attestazione della gara, emergeva, come tra le tre ditte invitate, solo la RAGIONE_SOCIALE aveva risposto all’invito entro il termin delle offerte fissato al 5 ottobre 2020. Pertanto già alla data del 6 ottobre 2020 era individuabile la ditta vincitrice, ciononostante non si procede alla apertura delle buste ed alla conseguente assegnazione. Ci si chiede per quale ragione l’allora AVV_NOTAIO si lasci scappare il risultato conseguito e fine ultimo del suo asserito accordo collusivo»; «ulla aggiungono alle conclusioni ivi formulate le sit della COGNOME COGNOME ricostruendo la vicenda con una serie di vissuti assolutamente incomprensibili nel loro logico susseguirsi mai in nessuna battuta coinvolge l’odierno ricorrente».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Come si è detto nella parte in fatto, il Tribunale di Roma, nel ritenere la sussistenza, a carico del COGNOME, di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110 e 356-bis cod. pen. e delle esigenze cautelari, ha annullato l’ordinanza impugnata, nei confronti dello stesso COGNOME, «per decorso dei termini ex art. 297-303 cpp».
Ciò rilevato, si deve osservare che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o, come nella specie, divenuta inefficace, l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione si deve ritenere permanere solo se la parte intenda servirsi dell’eventuale pronuncia a sé favorevole ai fini della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione e a condizione che la stessa parte abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione è un atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01).
Infatti, come è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01, «l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto
di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concre pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione – come si evince dal coordinat disposto dell’art. 315 c.p.p., comma 3 e dell’art. 645 c.p.p., comma 1 riservato personalmente alla parte, occorre che l’intenzione della sua f presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà».
Pertanto, considerato che, dal ricorso del COGNOMECOGNOME non risult manifestazione di un simile interesse a coltivare l’impugnazione ai fin riconoscimento di una riparazione per l’ingiusta detenzione, venendo in rilievo misura cautelare non più attuale, il ricorso deve essere dichiarato inammiss per carenza di interesse.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di eur tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 17/01/2023.